LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 23
Disposizioni relative all'accensione
di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le
consenguenti variazioni di bilancio.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo dell'art. 42 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art. 4,
e' il seguente:
"Art. 42 - Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui
all'art. 10, comma 4, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le
conseguenti variazioni di bilancio.".