REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 23                                                               
Disposizioni relative all'accensione                                            
di anticipazioni di cassa                                                       
1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive            
modificazioni la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con                 
proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare            
temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le                 
consenguenti variazioni di bilancio.                                            
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 42 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art. 4,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 42 - Anticipazioni di cassa                                               
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui           
all'art. 10, comma 4, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, per                   
fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria               
deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le              
conseguenti variazioni di bilancio.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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