LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 20
Mutuo per interventi urgenti
in favore della Regione colpita da eventi calamitosi
negli anni 1994, 1996 e 1997
1. Per la realizzazione ed il completamento degli interventi di
emergenza gia' avviati nei territori regionali, a norma di quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 5 della Legge 13 luglio 1999, n. 226,
la Regione e' autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della
Legge n. 226 del 1999, a contrarre mutui per complessive Lire
44.074.000.000 (Euro 22.762.321,37), da assumere in deroga alle
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei e
cinquanta per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata
massima dell'ammortamento di 20 anni.
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87740 e 88740 del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) a partire
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario
2019.
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87740 e 88740, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di
previsione a decorrere dall'esercizio 2000 e sara' finanziato con il
contributo statale previsto, a tal fine, dal comma 1 dell'art. 7
della Legge 13 luglio 1999, n. 226.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della Legge 13 luglio 1999, n.
226, concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 13
maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di
protezione civile, e' il seguente:
"Art. 5 - Interventi urgenti in favore delle Regioni Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte
colpite da eventi calamitosi
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte
a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di
emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate
di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi
alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998
e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla
realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di
emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e
Toscana, in attuazione, rispettivamente, del DL 6/98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 61/98 e successive modificazioni, e del DL
12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla Legge
31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di
Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a
completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di
culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato DL
6/98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/98, e quello per
i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 87 del 15 aprile 1998.
omissis".
4) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 226/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7 - Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con
esclusione del comma 5 e 6, le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la
Banca Europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi
ventennali, rispettivamente, pari a Lire 4 miliardi annui per la
Regione Emilia-Romagna, a Lire 7 miliardi annui per la Regione
Friuli-Venezia Giulia, a Lire 12,5 miliardi annui per la Regione
Liguria ed a Lire 6 miliardi annui per la Regione Toscana a decorrere
dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a Lire 3,5 miliardi annui per la
Regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al
relativo onere pari a complessive Lire 29,5 miliardi per l'anno 2000
ed a Lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi
dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale
1999/2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'esercizio
finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
omissis".
Comma 7
3) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 226/99, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' riportato alla nota 2) al presente
articolo.
Comma 9
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art.
4, e' riportato alla nota all'art. 6.