REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 20                                                               
Mutuo per interventi urgenti                                                    
in favore della Regione colpita da eventi calamitosi                            
negli anni 1994, 1996 e 1997                                                    
1. Per la realizzazione ed il completamento degli interventi di                 
emergenza gia' avviati nei territori regionali, a norma di quanto               
disposto dal comma 1 dell'art. 5 della Legge 13 luglio 1999, n. 226,            
la Regione e' autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della               
Legge n. 226 del 1999, a contrarre mutui per complessive Lire                   
44.074.000.000 (Euro 22.762.321,37), da assumere in deroga alle                 
limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.                       
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei e            
cinquanta per cento annuo, oneri fiscali inclusi, e per la durata               
massima dell'ammortamento di 20 anni.                                           
3. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata           
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000.                  
4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli                 
stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87740 e 88740 del Bilancio           
di previsione per l'esercizio 2000 e per tutta la durata dei mutui.             
La Regione puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a             
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento            
e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                               
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) a partire              
dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario                
2019.                                                                           
7. Esso fara' carico ai Capitoli 87740 e 88740, distinti per quota              
interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di                   
previsione a decorrere dall'esercizio 2000 e sara' finanziato con il            
contributo statale previsto, a tal fine, dal comma 1 dell'art. 7                
della Legge 13 luglio 1999, n. 226.                                             
8. Nel caso in cui, in sede di contrazioni mutui, le operazioni                 
finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno              
onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in            
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una            
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti                
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa                   
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge           
di bilancio.                                                                    
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                   
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della Legge 13 luglio 1999, n.              
226, concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 13             
maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di                   
protezione civile, e' il seguente:                                              
"Art. 5 - Interventi urgenti in favore delle Regioni Campania,                  
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte              
colpite da eventi calamitosi                                                    
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte           
a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di            
emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate             
di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni                    
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi                      
alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998            
e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla                      
realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di               
emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e             
Toscana, in attuazione, rispettivamente, del DL 6/98, convertito, con           
modificazioni, dalla Legge 61/98 e successive modificazioni, e del DL           
12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla Legge            
31 dicembre 1996, n. 677, nonche' nei territori delle province di               
Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a           
completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di               
culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato DL               
6/98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/98, e quello per            
i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro                      
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.           
2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della               
Repubblica Italiana n. 87 del 15 aprile 1998.                                   
omissis".                                                                       
4) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 226/99, citata alla             
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 7 - Norma di copertura                                                    
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con                
esclusione del comma 5 e 6, le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia           
Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la             
Banca Europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del            
Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti                  
creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento             
stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della               
protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi                    
ventennali, rispettivamente, pari a Lire 4 miliardi annui per la                
Regione Emilia-Romagna, a Lire 7 miliardi annui per la Regione                  
Friuli-Venezia Giulia, a Lire 12,5 miliardi annui per la Regione                
Liguria ed a Lire 6 miliardi annui per la Regione Toscana a decorrere           
dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a Lire 3,5 miliardi annui per la           
Regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al                  
relativo onere pari a complessive Lire 29,5 miliardi per l'anno 2000            
ed a Lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante                     
corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi           
dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale                     
1999/2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto                
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del           
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'esercizio           
finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento            
relativo al medesimo Ministero.                                                 
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della Legge 226/99, citata alla             
nota 1) al presente articolo, e' riportato alla nota 2) al presente             
articolo.                                                                       
Comma 9                                                                         
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art.            
4, e' riportato alla nota all'art. 6.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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