REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 19                                                               
Mutui e prestiti                                                                
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2000 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.252.000.000.000             
(Euro 646.604.037,66).                                                          
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2000 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 360.160.000.000 (Euro 186.007.116,78) gia' autorizzati dall'art.           
17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 come modificato dall'art. 5 della            
L.R. 22 novembre 1999, n. 33, a seguito della mancata stipulazione              
degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1999. Tale rinnovo di             
autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese                     
d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla                        
dimostrazione di cui alla Tabella M allegata alla presente legge.               
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2000.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 165.461.161.748 (Euro 85.453.558,52) a partire           
dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'esercizio finanziario                
2015.                                                                           
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2001.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino               
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni                 
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od            
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi                     
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la            
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati             
con legge di bilancio.                                                          
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                  
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4, dell'art. 41 della L.R. 31/77, citata alla             
nota all'art. 4, e' il seguente:                                                
"Art. 41 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potra'             
in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                  
d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di                    
ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese                    
finanziate con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di           
spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di               
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
primo comma, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota               
parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente                  
determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati                
dalla legge di bilancio di quell'esercizio.                                     
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 41 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art.            
4, e' il seguente:                                                              
"Art. 41 - Mutui e prestiti                                                     
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della               
Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di variazione                
dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle           
spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si           
prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.                    
La legge deve specificare l'entita' massima del tasso, e la durata              
massima dell'ammortamento, nonche' l'incidenza delle operazioni                 
sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle           
previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La               
effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e            
delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto           
stabilito dal terzo comma dell'art. 10 - Legge 16 maggio 1970, n. 281           
- in materia di prestiti obbligazionari.                                        
Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non e'            
stato approvato dal Consiglio regionale il rendimento del penultimo             
esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si                    
riferiscono.                                                                    
Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potra'             
in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese                  
d'investimento erogabili in capitale per il finanziamento di                    
ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese                    
finanziarie con assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento             
di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di            
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10,                
primo comma, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota               
parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente                  
determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati                
dalla legge di bilancio di quell'esercizio.                                     
In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di              
mutui in misura tale che l'importo delle relative annualita' di                 
ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da           
quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio                 
precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale                  
massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della Legge 16 maggio              
1970, n. 281, attualmente fissata nel venticinque per cento dall'art.           
9, della Legge 26 aprile 1982, n. 181, dell'ammontare complessivo               
delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I,                     
sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura                   
nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.                             
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione con            
le effettive esigenze di cassa della Regione.                                   
L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti                         
obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si           
riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in              
forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi,            
restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui                      
autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono              
minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze               
finali dell'esercizio medesimo.".                                               
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 17 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6, concernente           
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno                  
finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999/2001, cosi' come                   
modificato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1999, n. 33,                      
concernente Assestamento del Bilancio di previsione della Regione               
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale                   
1999/2001 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e                
successive modifiche - Primo provvedimento generale di variazione, e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 17                                                                        
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 1999 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive               
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 913.393.000.000               
(Euro 471.728.116,43).                                                          
omissis                                                                         
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei              
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima                 
dell'ammortamento di 15 anni.                                                   
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti                    
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa            
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
1999.                                                                           
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei           
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle                    
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.                    
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei             
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio            
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle                
somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo'            
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli                
istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di                    
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.                                    
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 90.411.603.068 (Euro 46.693.696,16) a partire            
dell'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario                
2014.                                                                           
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno                 
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di            
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2000.                        
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni             
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino               
meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni                 
stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od            
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi                     
corrispondenti sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la            
diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati             
con legge di bilancio.                                                          
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di                  
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le              
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.            
31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".                
Comma 10                                                                        
4) Il testo dell'art. 31 della L.R. 31/77, citata alla nota all'art.            
4, e' riportato alla nota all'art. 6.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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