LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 16
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno
finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo
l'impegno delle disponibilita' autorizzato sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 57 e 58 della L.R. di contabilita' 6 luglio
1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno
finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo degli articoli 57 e 58 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 57 - Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in
corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad
altri titoli, a creditori determinati o determinabili sempreche' la
relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine
dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi
finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale
riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno puo'
estendersi a piu' anni, fatto salvo il limite di cui al successivo
art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare
degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese
da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza e con
le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita' medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente quinto
comma , sulla base della definitiva acquisizione dei termini di
decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio
della Ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli stanziamenti
annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in
dipendenza della autorizzazione di legge, costiuisce il limite
massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti
pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi' assunti
si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da
pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la
Ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle
disponibilita' di fondi su capitolo, aggiungendovi l'eventuale
differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale
dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i
residui passivi, la Ragioneria provvede, all'accertamento della
eventuale economia sull'impegno medesimo.
Art. 58 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di
cui al terzo comma del precedente articolo 57, la facolta' di
assumere impegni a carico di esercizi futuri e' limitata al secondo
esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni su
nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio immediatamente
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.".