LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 53
Modifica alla L.R. 25 novembre 1996, n. 45
"Misure di politica regionale del lavoro"
1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 25 novembre 1996,
n. 45 e' cosi' sostituita:
"a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonche'
dall'art. 13, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle Leggi
regionali 24 luglio 1979, n. 19 e 27 luglio 1998, n. 25 e successive
modificazioni, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea e con
i mezzi regionali previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi
capitoli del programma formazione professionale;".
NOTA ALL'ART. 53
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 25
novembre 1996, n. 45, concernente Misure di politica regionale del
lavoro, era il seguente:
"Art. 20 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonche' dall'art.
13, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto
disposto dalle decisioni della Commissione Europea C(94) n. 3787 del
23 dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 5b, C(94) n. 3152 del 2
dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 4 e C(94) n. 3236 del 13
dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 3 e con i mezzi regionali
previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi capitoli del
Programma formazione professionale;
omissis".