LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 51
Integrazione all'art. 8 della L.R. n. 3 del 1999
1. Alla fine dell'art. 8, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' aggiunto
il seguente comma:
"6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente
articolo e di cui al comma 1, dell'art. 238, sono a carico della
Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la
determinazione di tali oneri e le modalita' per il riparto tra i
soggetti destinatari del personale trasferito".
NOTA ALL'ART. 51
Comma 1
Il testo dell'art. 8 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 29,
era il seguente:
"Art. 8 - Mobilita' del personale
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il
trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali e
sentita la Camera di Commercio competente per territorio
relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le
loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianita' gia' maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.".