REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 51                                                               
Integrazione all'art. 8 della L.R. n. 3 del 1999                                
1. Alla fine dell'art. 8, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente                
articolo e di cui al comma 1, dell'art. 238, sono a carico della                
Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la                        
determinazione di tali oneri e le modalita' per il riparto tra i                
soggetti destinatari del personale trasferito".                                 
NOTA ALL'ART. 51                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 8 della L.R. 3/99, citata alla nota all'art. 29,             
era il seguente:                                                                
"Art. 8 - Mobilita' del personale                                               
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio,                 
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla                 
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il           
trasferimento del relativo personale.                                           
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto             
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie           
locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali e                
sentita la Camera di Commercio competente per territorio                        
relativamente al personale ad essa trasferito.                                  
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce             
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio             
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli             
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le           
loro dotazioni organiche.                                                       
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed                   
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa                     
l'anzianita' gia' maturata.                                                     
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,                
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.                        
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel              
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai               
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di              
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire               
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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