LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 47
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'aumento del patrimonio del Centro
regionale della danza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la
Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio
dell'associazione Centro regionale della danza, deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci. A tale fine e' disposta, per
l'esercizio 2000, la spesa di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)
(Cap. 70630).
NOTA ALL'ART. 47
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,
concernente Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione
"ERT - Emilia-Romagna Tetro" e all'Associazione "Centro regionale
della danza", e' il seguente:
"Art. 5
omissis
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".