LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 45
Iniziative regionali a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture
di accoglienza a favore degli immigrati, a norma di quanto disposto
dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e' disposta, per
l'esercizio 2000, una autorizzazione di spesa di Lire 3.750.000.000
(Euro 1.936.713,37)
(Cap. 68321).
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
Il testo dell'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, concernente
Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione -
Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione, e' il seguente:
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari
della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n.
2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra
l'altro: 1) all'informazione sui diritti, doveri e opportunita' per
gli immigrati extracomunitari; 2) alla consulenza legale e
amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti
familiari; 3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni
erogate dai servizi territoriali; 4) alla erogazione di prestazioni
di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal
carcere; 5) alla promozione di attivita' volte alla valorizzazione
della loro cultura e delle loro tradizioni, nonche' alla conoscenza
della cultura e della lingua italiana;
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che
versano in situazione di bisogno;
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio
pubblico.
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al
secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e
del privato sociale o di altre istituzioni che operino con
continuita' a favore degli immigrati extracomunitari.
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo
comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli
articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e
programmazione delle funzioni di assistenza sociale".
5. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione;
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno: 1) al
concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in
un comune dell'Emilia-Romagna; 2) al concorso delle spese sostenute
per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro
familiari, ove il costo non gravi gia' su istituzioni o enti
pubblici;
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al
concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di
immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della
normativa nazionale e interregionale.
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art.
4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresi'
in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso
le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito
approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parita'
di opportunita' con i cittadini residenti.
7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quarto comma del
presente articolo.".