LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 44
Interventi volti al controllo della popolazione canina
1. Per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi
pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali
causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in
attuazione dell'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 e
successive modifiche, e' disposta, per l'esercizio 2000,
un'autorizzzione di spesa di Lire 120.000.000 (Euro 61.974,83)
(Cap. 64410).
NOTA ALL'ART. 44
Comma 1
Il testo dell'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, concernente
Norme per il controllo della popolazione canina, e' il seguente:
"Art. 23 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dal Servizio Veterinario dell'Unita'
sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite su proposta della Giunta regionale con provvedimento del
Consiglio regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.".