REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 28                                                               
Ricerca applicata                                                               
finalizzata al miglioramento dell'ambiente                                      
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione             
nell'ambito di interventi per la ricerca ambientale di cui alle                 
seguenti leggi: L.R. 31 agosto 1978, n. 39; art. 43, L.R. 2 maggio              
1985, n. 17 e art. 27, L.R. 16 novembre 1985, n. 23, le                         
autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono             
modificate nel modo seguente:                                                   
Esercizio 2000: - Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)                            
(Cap. 37150).                                                                   
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 31 agosto 1978, n. 39 concerne Interventi per la ricerca             
ambientale. Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne".            
2) Il testo dell'art. 43 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17, concernente           
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche                    
regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza             
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e            
del bilancio pluriennale 1985-1987, e' il seguente:                             
"Art. 43 - Interventi finalizzati al disinquinamento del mare                   
Adriatico                                                                       
Per la predisposizione di un progetto unitario mirato alla                      
razionalizzazione del sistema di impianti pubblici di depurazione               
delle acque reflue della costa romagnola e dell'immediato entroterra            
da finanziare con i fondi dell'articolo 12 della Legge 22 dicembre              
1984, n. 887, nel contesto degli interventi finalizzati al                      
disinquinamento dell'Adriatico, e' disposta una autorizzazione                  
complessiva di spesa pari a Lire 1.500.000.000 nel biennio 1985-1987,           
di cui Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1985 e Lire                     
1.400.000.000 a carico dell'esercizio 1986, a norma della L.R. 31               
agosto 1978, n. 39. (Cap. 37150).                                               
Per l'esercizio 1986 e' disposta una ulteriore autorizzazione di                
spesa di Lire 500.000.000 per il completamento dello studio                     
finalizzato alla predisposizione del Piano regionale per lo                     
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 6, DPR             
10 settembre 1982, n. 915. (Cap. 37150)."                                       
3) Il testo dell'art. 27 della L.R. 16 novembre 1985, n. 23,                    
concernente Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi                  
organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche            
alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in            
vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione delle leggi di                
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 a norma            
dell'art. 37, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento             
generale di variazione, e' il seguente:                                         
"Art. 27 - Modificazione dell'art. 43 della L.R. 2 maggio 1985, n.              
17. Interventi finalizzati di disinquinamento del mare Adriatico                
1. Il comma 1, dell'art. 43 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 e'                  
sostituito dal seguente:                                                        
"Per la predisposizione dei progetti regionali relativi a interventi            
urgenti per il disinquinamento delle acque di competenza regionale              
nel sistema Padano - Alto Adriatico, da finanziare con i fondi                  
dell'art. 12 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' disposta                  
un'autorizzazione complessiva di spesa pari a Lire 1.500.000.000 nel            
biennio 1985-1986, di cui Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio              
1985 e Lire 1.400.000.000 a carico dell'esercizio 1986, a norma della           
L.R. 31 agosto 1978, n. 39. (Cap. 37150).".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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