REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 26                                                               
Opere acquedottistiche e fognarie                                               
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro                  
consorzi, per la esecuzione di opere aquedottistiche e fognarie sono            
disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:                         
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni e loro                 
consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art.            
3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2000: Lire                 
10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)                                              
b) Cap. 35720 "Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro           
consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma             
2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2000: Lire  2.000.000.000           
(Euro 1.032.913,80).                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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