LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 26
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere aquedottistiche e fognarie sono
disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni e loro
consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art.
3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2000: Lire
10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)
b) Cap. 35720 "Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro
consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma
2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000
(Euro 1.032.913,80).