REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 23                                                               
Qualificazione e sviluppo del termalismo                                        
1. Per le concessioni di contributi per la realizzazione degli                  
interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art.           
43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 recante "Disciplina delle acque             
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e'                
disposta la seguente autorizzazione di spesa:                                   
Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)                          
(Cap. 29300).                                                                   
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo delle lettere b), c), d) ed f) del comma 3, dell'art. 43               
della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 e' il seguente:                                
"Art. 43 - Programma di settore                                                 
omissis                                                                         
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:             
omissis                                                                         
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione           
delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;               
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e               
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di             
acque minerali per uso termale;                                                 
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed                    
ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli                     
stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali,                            
fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;                      
omissis                                                                         
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate              
alla realizzazione di servizi termali.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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