LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 23
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Per le concessioni di contributi per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art.
43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 recante "Disciplina delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)
(Cap. 29300).
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo delle lettere b), c), d) ed f) del comma 3, dell'art. 43
della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 e' il seguente:
"Art. 43 - Programma di settore
omissis
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
omissis
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione
delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed
ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli
stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali,
fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
omissis
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate
alla realizzazione di servizi termali.".