LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 21
Mercati e strutture annonarie
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
di mercati all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art.
1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, e' disposta, per l'esercizio
2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro
258.228,45)
(Cap. 27000).
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo della lett. a) del comma 1. dell'art. 1 della L.R. 24 aprile
1995, n. 47, concernente Interventi per favorire l'istituzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei
centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle Leggi
regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49, e' il
seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la
realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle
zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e
ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso;
omissis".