REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 17                                                               
Modifica alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3                                       
"Interventi per lo sviluppo                                                     
e la valorizzazione delle attivita' ittiche"                                    
1. La percentuale del "50%" indicata nell'ultimo alinea del comma 1             
dell'art. 6 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e' sostituita dalla               
percentuale del "95%".                                                          
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 3 del 1979, citata               
alla nota 1) all'art. 16, cosi' come modificato dalla presente legge,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 6                                                                         
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme                     
dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti                
dall'art. 8 della presente legge, non potra' superare i seguenti                
valori:                                                                         
- 20% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b);                     
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e). Per            
le iniziative previste dalla lettera c) del precedente art. 2, quando           
le domande siano presentate d enti o da cooperative o da consorzi di            
cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo              
puo' essere aumentata del 5%;                                                   
- 95% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera f).                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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