LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 17
Modifica alla L.R. 14 febbraio 1979, n. 3
"Interventi per lo sviluppo
e la valorizzazione delle attivita' ittiche"
1. La percentuale del "50%" indicata nell'ultimo alinea del comma 1
dell'art. 6 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e' sostituita dalla
percentuale del "95%".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 3 del 1979, citata
alla nota 1) all'art. 16, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 6
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme
dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti
dall'art. 8 della presente legge, non potra' superare i seguenti
valori:
- 20% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a) e b);
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d) ed e). Per
le iniziative previste dalla lettera c) del precedente art. 2, quando
le domande siano presentate d enti o da cooperative o da consorzi di
cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo
puo' essere aumentata del 5%;
- 95% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera f).
omissis".