LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 15
Conferimento all'Artigiancassa
1. Per il finanziamento dell'abbattimento del tasso di interesse
praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa
istituiti per le imprese artigiane, a norma della lett. b) del comma
1 dell'art. 12 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive
modifiche, e' disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di
spesa di Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)
(Cap. 22274).
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 20/94,
citata alla nota all'art. 14, e' il seguente:
"Art. 12 - Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11
potranno essere destinati:
omissis
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato
dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in
particolare per l'allargamento della base produttiva, per
l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il
miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo
del credito all'esportazione.
omissis".