LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 14
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2000, la seguente
autorizzazione di spesa:
Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di
qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5,
6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2,
lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di
investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20
e successive modifiche)"
Lire 23.000.000.000 (Euro 11.878.508,68).
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
La L.R. 16 maggio 1994, n. 20 concerne Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana.