LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 13
Interventi per la promozione di nuove imprese
e per l'innovazione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica
soluzione scontando all'attualita' le rate costanti posticipate sui
finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il
carattere innovativo dell'impresa e del prodotto, ai sensi dell'art.
11 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, sono ridotte di Lire
1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
(Cap. 22202).
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, concernene
Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione, e'
il seguente:
"Art. 11 - Contributi attualizzati in conto interesse
1. Alle imprese di cui al Titolo II sono concessi contributi
attualizzati in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi
a spese di investimento coerenti con il carattere innovativo
dell'impresa e con il progetto presentato. Detti contributi sono
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse nella misura
massima del cinquanta per cento del tasso ufficiale di sconto e non
possono superare l'importo massimo di Lire 70.000.000.
2. Sono da considerare spese di investimento:
a) le spese di acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e
beni strumentali, questi ultimi anche in leasing, e di attivazione o
adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per
l'esercizio dell'attivita';
b) le spese per l'acquisto di know how, software, brevetti e
tecnologie inerenti all'attivita' dell'impresa.
3. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite al decreto del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 giugno
1993, sono concessi contributi attualizzati in conto interesse nella
misura massima del quaranta per cento del tasso ufficiale di sconto
per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8,
nella misura massima del quarantacinque per cento per gli interventi
di cui alle lettere e) ed f) dello stesso comma e nella misura
massima del cinquanta per cento per gli interventi di cui alle
lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi non possono
superare l'importo di Lire 60.000.000 per impresa, elevati a Lire
70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti. Sono ammesse a
contributo le spese relative a:
a) acquisto di macchinari finalizzati all'innovazione del prodotto e
alla sperimentazione di nuove tecnologie compresa la produzione di
prototipi;
b) l'acquisto di know how, software, brevetti, licenze d'uso e
sistemi, processi o prodotti certificati;
c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile
(CAD, CAM, CIM o CAE ecc.);
d) realizzazione o acquisizione di tecnologie finalizzate alla
riduzione dell'impatto ambientale e/o alla
introduzione/sperimentazione di nuovi materiali.
4. I contributi di cui al comma 3 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese, come
definite dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato 1 giugno 1993;
b) nella misura del restante quaranta per cento alle altre imprese di
cui al medesimo Titolo III.
5. I contributi in conto interessi sono erogati agli istituti di
credito che concedono il mutuo in soluzione unica anticipata,
scontando all'attualita' le rate costanti posticipate di concorso
regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con gli
istituti stessi.
6. La Regione stipula apposite convenzioni con gli organismi
collettivi di garanzia fidi nonche' con le societa' finanziarie,
comprese quelle a partecipazione pubblica, operanti nella regione,
affinche', in aggiunta alle forme di agevolazioni sopra indicate, le
aziende possano eventualmente richiedere garanzia a favore degli
istituti di credito finanziatori, anche in riferimento ai fondi messi
a disposizione della Banca Europea degi investimenti.
7. La somma dei contributi in conto capitale e dei contributi
attualizzati in conto interessi, a qualsiasi titolo concessi ad ogni
singola impresa, non puo' comunque superare i limiti stabiliti dalla
presente legge.
8. Non e' comunque ammesso, rispetto all'intervento agevolato, il
cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli
previsti da altre leggi dello Stato o da norme comunitarie per il
medesimo titolo. In sede di definizione dei criteri per l'erogazione
dei contributi, puo' essere stabilita una deroga al limite di
cumulabilita' di cui al presente comma per le imprese di cui all'art.
6.".