LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002
Art. 3
Sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.
30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per i
sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
a) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2000: Lire
3.200.000.000 (Euro 1.652.662,08)
b) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un
sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n.
30)" Esercizio 2000: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335,
concernente Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilita' delle Regioni, e' il seguente:
"Art. 34 - Cooperazione Stato-regioni
Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente
e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a
concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.".
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.