REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 3                                                                
Sistema informativo regionale                                                   
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,                  
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,             
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.              
30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per i           
sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno                 
indicati:                                                                       
a) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,           
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2000: Lire                      
3.200.000.000 (Euro 1.652.662,08)                                               
b) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un                 
sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n.              
30)" Esercizio 2000: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).                    
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335,                    
concernente Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia           
di bilancio e di contabilita' delle Regioni, e' il seguente:                    
"Art. 34 - Cooperazione Stato-regioni                                           
Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente           
e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie                 
funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a                    
concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi                  
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.".                       
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema              
informativo regionale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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