LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 13
Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 68 del 1999 e' istituito il
Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.
2. Il funzionamento del Fondo e' stabilito dalla Giunta regionale
mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui
al comma 3 ed e' attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi
degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale,
nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2,
esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle
risorse che costituiscono detto Fondo.
4. La Commissione per la gestione del Fondo e' costituita da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo
delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali,
o suo delegato;
c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di
coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25
del 1998;
d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;
e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale,
garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991;
f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei
quali cinque designati dagli enti morali con compiti di
rappresentanza e tutela dei disabili di cui al DPR 24 luglio 1977, n.
616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a
favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 agosto
1997, n. 29.
5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il
Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro o suo delegato. Le
funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono
esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna lavoro.
6. L'attivita' della Commissione e' disciplinata da apposito
regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli
indirizzi di cui al precedente comma 2.
7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di
natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al
fine di favorire tramite il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al
Fondo.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 68/99, citata alla nota 3)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 14 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. Le Regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori
di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente
legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei
disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13,
comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della
presente legge.".
Comma 2
2) Il testo degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 66 - Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di
volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale puo' autorizzare motivandone le ragioni,
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa
definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di
approvvigionamento, in relazione all'entita' degli interventi o dei
servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non
superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilita' dei capitoli di
bilancio interessati alle spese. Contestualmente e' disposto
l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione
adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali
riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti
funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate
dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture
organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione puo' essere
attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
Art. 67 - Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovra' rendere alla Regione il conto delle
somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese -
semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31
dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31
gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli
di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovra' essere comunque presentato in caso di completo
utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per
qualsiasi ragione, le facolta' del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto e' fissato in
venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal
verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La Ragioneria della Regione e' tenuta ad eseguire i necessari
riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente
della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso,
dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarita' nella
tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa
della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituira' il
rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla
regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il
Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa
per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 68 - Nomativa per l'accreditamento e la gestione dei
fondi da parte dei funzionari delegati
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi
accreditati ai funzionari delegati e' disposta dall'apposito
Regolamento regionale.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 25/98, citata alla nota 4)
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 7.
4) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge
381/91 e' riportato alla nota 1) all'art. 1.
5) Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 concerne Attazione della delega di
cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382.
6) Il testo dell'art. 12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29,
concernente Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di
vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili, e' il
seguente:
"Art. 12 - Consulta regionale per le politiche a favore delle persone
disabili
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la
partecipazione, e' istituita la Consulta regionale per le politiche a
favore delle persone disabili.
La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, ed e' composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente
in materia di Politiche sociali e familiari, suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli
enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello
regionale, che ne facciano richiesta;
c) da un rappresentante delle Aziende Unita' sanitarie locali,
individuato tra i Direttori generali delle stesse;
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.
3. La Consulta e' integrata su richiesta del Presidente, secondo le
materie oggetto delle singole sedute, da:
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento
lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R.
4 febbraio 1994, n. 7, designato dalle associazioni cooperative piu'
rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per
l'Emilia-Romagna;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul territorio regionale;
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli
imprenditori.
4. La Consulta e' integrata, altresi', su richiesta del Presidente,
dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di
convocazione.
5. La Consulta regionale ha il compito di:
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche
regionali per i problemi della disabilita', nonche' sugli atti
relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione
vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla
Consulta stessa;
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse
regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione ed
integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i Consiglieri
componenti la Commissione Sicurezza sociale ed eventualmente, su
richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di
convocazione.
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e
si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non
inferiore al VII livello, che funge da Segretario.
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa e'
a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive
modificazioni.".