REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

    CAPO II                                                                     
   Inserimento al lavoro delle persone disabili                                 
          Art. 13                                                               
Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili                 
1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 68 del 1999 e' istituito il             
Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.             
2. Il funzionamento del Fondo e' stabilito dalla Giunta regionale               
mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui           
al comma 3 ed e' attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi              
degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                        
3. E' istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale,             
nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2,               
esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle             
risorse che costituiscono detto Fondo.                                          
4. La Commissione per la gestione del Fondo e' costituita da:                   
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo                 
delegato, che la presiede;                                                      
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali,            
o suo delegato;                                                                 
c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di                  
coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25             
del 1998;                                                                       
d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei                  
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello regionale;           
e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori           
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale,            
garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla              
lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991;                 
f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei              
quali cinque designati dagli enti morali con compiti di                         
rappresentanza e tutela dei disabili di cui al DPR 24 luglio 1977, n.           
616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a               
favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 agosto           
1997, n. 29.                                                                    
5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il               
Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro o suo delegato. Le                 
funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono              
esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna lavoro.                                  
6. L'attivita' della Commissione e' disciplinata da apposito                    
regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli               
indirizzi di cui al precedente comma 2.                                         
7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di               
natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al              
fine di favorire tramite il Fondo regionale per l'occupazione dei               
disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente                 
legge. La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al                 
Fondo.                                                                          
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della Legge 68/99, citata alla nota 3)                 
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 14 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili                       
1. Le Regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei             
disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al                        
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei           
relativi servizi.                                                               
2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del                
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia                
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori             
di lavoro e dei disabili.                                                       
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione              
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i                
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente                 
legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e            
soggetti comunque interessati.                                                  
4. Il Fondo eroga:                                                              
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano             
attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei                 
disabili;                                                                       
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13,               
comma 1, lettera c);                                                            
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della                   
presente legge.".                                                               
Comma 2                                                                         
2) Il testo degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,            
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 66 - Funzionari delegati                                                  
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della             
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso           
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di             
volta in volta definiti.                                                        
2. La Giunta regionale puo' autorizzare motivandone le ragioni,                 
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese               
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.                     
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa                    
definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di                           
approvvigionamento, in relazione all'entita' degli interventi o dei             
servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non            
superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilita' dei capitoli di           
bilancio interessati alle spese. Contestualmente e' disposto                    
l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.               
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati            
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni           
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione                   
adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali                    
riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.                
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti                  
funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate           
dalla Giunta regionale senza limiti di importo.                                 
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture            
organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione puo' essere                     
attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.             
          Art. 67 - Rendicontazione da parte dei funzionari delegati            
Il funzionario delegato dovra' rendere alla Regione il conto delle              
somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese -            
semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31                  
dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31           
gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli           
di spesa emessi entro il 31 dicembre.                                           
Il rendiconto dovra' essere comunque presentato in caso di completo             
utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per                   
qualsiasi ragione, le facolta' del funzionario delegato.                        
Il termine per la presentazione del rendiconto e' fissato in                    
venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal                  
verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.                
La Ragioneria della Regione e' tenuta ad eseguire i necessari                   
riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente                
della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso,           
dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.                    
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarita' nella             
tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa             
della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituira' il                
rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla                          
regolarizzazione dello stesso.                                                  
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30               
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il                     
Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa           
per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.            
          Art. 68 - Nomativa per l'accreditamento e la gestione dei             
fondi da parte dei funzionari delegati                                          
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi            
accreditati ai funzionari delegati e' disposta dall'apposito                    
Regolamento regionale.".                                                        
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 7 della L.R. 25/98, citata alla nota 4)                   
all'art. 1, e' riportato alla nota 1) all'art. 7.                               
4) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge                
381/91 e' riportato alla nota 1) all'art. 1.                                    
5) Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 concerne Attazione della delega di             
cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382.                              
6) Il testo dell'art. 12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29,                      
concernente Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di               
vita autonome e l'integrazione sociale delle persone disabili, e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 12 - Consulta regionale per le politiche a favore delle persone           
disabili                                                                        
1. Al fine di consentire la consultazione permanente e la                       
partecipazione, e' istituita la Consulta regionale per le politiche a           
favore delle persone disabili.                                                  
La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta               
regionale, ed e' composta:                                                      
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente            
in materia di Politiche sociali e familiari, suo delegato, con                  
funzioni di Presidente;                                                         
b) da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni e degli           
enti morali rappresentanti i disabili, aventi articolazione a livello           
regionale, che ne facciano richiesta;                                           
c) da un rappresentante delle Aziende Unita' sanitarie locali,                  
individuato tra i Direttori generali delle stesse;                              
d) da un rappresentante delle Autonomie locali.                                 
3. La Consulta e' integrata su richiesta del Presidente, secondo le             
materie oggetto delle singole sedute, da:                                       
a) un rappresentante delle cooperative sociali di inserimento                   
lavorativo, di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 2 della L.R.           
4 febbraio 1994, n. 7, designato dalle associazioni cooperative piu'            
rappresentative a livello regionale;                                            
b) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica per                        
l'Emilia-Romagna;                                                               
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;                      
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente                
rappresentative sul territorio regionale;                                       
e) un rappresentante delle principali organizzazioni regionali degli            
imprenditori.                                                                   
4. La Consulta e' integrata, altresi', su richiesta del Presidente,             
dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto di                  
convocazione.                                                                   
5. La Consulta regionale ha il compito di:                                      
a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e le politiche                  
regionali per i problemi della disabilita', nonche' sugli atti                  
relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla legislazione              
vigente e ogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla                
Consulta stessa;                                                                
b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;                           
c) promuovere indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse              
regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione ed                  
integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.                       
6. Alle riunioni della Consulta sono invitati i Consiglieri                     
componenti la Commissione Sicurezza sociale ed eventualmente, su                
richiesta del Presidente, esperti nelle materie oggetto di                      
convocazione.                                                                   
7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e             
si avvale di un collaboratore regionale, di qualifica funzionale non            
inferiore al VII livello, che funge da Segretario.                              
8. La Consulta ha durata triennale e la partecipazione alla stessa e'           
a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive, ai              
sensi dell'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive                   
modificazioni.".                                                                

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