LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
CAPO II
Inserimento al lavoro delle persone disabili
Art. 10
Convenzioni
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla Legge n. 68 del
1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione,
in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto
concerne le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della medesima
legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 al
fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del
1998 prevede le modalita' di attuazione di tali interventi di
promozione e supporto.
2. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli
incentivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle imprese
che assumono persone disabili.
3. Il Piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25
del 1998 puo' prevedere la concessione dei contributi di cui all'art.
8 della L.R. n. 45 del 1996 alle Agenzie di lavoro interinale di cui
alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'obiettivo di favorire
l'inserimento lavorativo delle persone disabili, sulla base di
appositi criteri definiti dal Piano stesso.
4. La Regione favorisce la finalizzazione delle convenzioni per
l'utilizzo di obiettori di coscienza, ai sensi della L.R. 28 dicembre
1999, n. 38, agli obiettivi di cui alla presente legge.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La Legge 68/99 e' citata alla nota 3) all'art. 1.
2) Il testo degli artt. 11 e 12 della Legge 68/99, citata alla nota
3) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli
uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo
6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta'
della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a
termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il
soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro
che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili
che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile
a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui
all'articolo 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del DLgs 23 dicembre
1997, n. 469 come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 16 del DL 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.
Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione
lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore
disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro
del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso
formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da
parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza
e controllo.
Art. 12 - Cooperative sociali
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi
professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del Comitato tecnico di cui al
comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di
50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte
del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso
il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 1)
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che
consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili; 2) i nominativi dei soggetti
da inserire ai sensi del comma 1; 3) l'indicazione del percorso
formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative
sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili.".
3) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della Legge
381/91 e' riportato alla nota 1) all'art. 1.
4) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.
Comma 2
5) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)
all'art. 2, e' riportata alla nota 3) all'art. 9.
Comma 3
6) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25/98 e' riportato
alla nota 4) all'art. 1.
7) Il testo dell'art. 8 della L.R. 45/96, citata alla nota 4)
all'art. 2, e' riportata alla nota 3) all'art. 9.
8) La Legge 196/97 e' citata alla nota 2) all'art. 9.
Comma 4
9) La L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 concerne Norme per la
valorizzazione del servizio civile.