REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

    CAPO IV                                                                     
  Disposizioni transitorie e finali                                             
          Art. 15                                                               
Abrogazioni e modificazioni di norme                                            
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 e' abrogata.                                   
2. La locuzione "dirigente regionale" e' sostituita dalla parola                
"esperto" nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9                 
dicembre 1993, n. 42.                                                           
3. Le parole "il dirigente regionale" sono sostituite con le parole             
"l'esperto" nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9                
dicembre 1993, n. 42:                                                           
a) lettera a) del comma 6;                                                      
b) lettera a) del comma 7.                                                      
4. Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la                 
locuzione "funzionario dell'Assessorato regionale" e' sostituita                
dalle parole "dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato".           
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio               
1994, n. 3 sono abrogate le parole "dirigente regionale".                       
6. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio               
1994, n. 3 le parole "il dirigente regionale" sono sostituite dalle             
parole "l'esperto".                                                             
7. La locuzione "funzionario" e' sostituita dalla parola "dipendente"           
al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.                        
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 25 agosto 1986, n. 30, concerneva Intervento per la                  
promozione della pratica sportiva e delle attivita' motorie e                   
ricreative nel tempo libero.                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9               
dicembre 1993, n. 42, concernente Ordinamento della professione di              
maestro da sci, cosi' come modificato, e' il seguente:                          
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli                             
omissis                                                                         
3. La Commissione e' composta da:                                               
a) un esperto, designato dall'Assessore regionale competente in                 
materia, che la presiede;                                                       
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo della lettera a) del comma 6 e della lettera a) del comma           
7 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, citata alla nota 2)            
al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:                    
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli                             
omissis                                                                         
6. La Sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:                 
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in                  
materia, che la presiede;                                                       
omissis                                                                         
7. La Sottocommissione per il fondo e' composta da:                             
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in                  
materia, che la presiede;                                                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n.              
42, citata alla nota 2) al presente articolo, cosi' come modificato,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli                             
omissis                                                                         
8. Le funzioni di Segretario della Commissione e delle                          
Sottocommissioni sono svolte da un dipendente regionale in servizio             
presso l'Assessorato competente in materia.                                     
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1               
febbraio 1994, n. 3, concernente Ordinamento delle professioni di               
guida alpina e di accompagnatore di montagna, era il seguente:                  
"Art. 6 - Commissione esaminatrice                                              
omissis                                                                         
2. La Commissione e' composta da:                                               
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato                         
dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;                
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
6) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1               
febbraio 1994, n. 3, citata alla nota 5) al presente articolo, cosi'            
come modificato, e' il seguente:                                                
"Art. 6 - Commissione esaminatrice                                              
omissis                                                                         
4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una                    
Sottocommissione composta da:                                                   
a) l'esperto di cui al comma 2, lett. a);                                       
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
7) Il testo del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3,           
citata alla nota 5) al presente articolo, cosi' come modificato, e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 6 - Commissione esaminatrice                                              
omissis                                                                         
5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della                          
Sottocommissione sono svolte da un dipendente dell'Assessorato                  
regionale competente.                                                           
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2036 del 10 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6084 (VI                    
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 1999;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 345, in data 25 novembre 1999;                                       
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo", in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del 4           
gennaio 2000, con relazione scritta del Consigliere Gnassi;                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000,           
atto n. 208/2000;                                                               
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 285/4.1.14/C.G. del           
21 febbraio 2000.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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