LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 15
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 e' abrogata.
2. La locuzione "dirigente regionale" e' sostituita dalla parola
"esperto" nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9
dicembre 1993, n. 42.
3. Le parole "il dirigente regionale" sono sostituite con le parole
"l'esperto" nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9
dicembre 1993, n. 42:
a) lettera a) del comma 6;
b) lettera a) del comma 7.
4. Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la
locuzione "funzionario dell'Assessorato regionale" e' sostituita
dalle parole "dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato".
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio
1994, n. 3 sono abrogate le parole "dirigente regionale".
6. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio
1994, n. 3 le parole "il dirigente regionale" sono sostituite dalle
parole "l'esperto".
7. La locuzione "funzionario" e' sostituita dalla parola "dipendente"
al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) La L.R. 25 agosto 1986, n. 30, concerneva Intervento per la
promozione della pratica sportiva e delle attivita' motorie e
ricreative nel tempo libero.
Comma 2
2) Il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9
dicembre 1993, n. 42, concernente Ordinamento della professione di
maestro da sci, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
omissis
3. La Commissione e' composta da:
a) un esperto, designato dall'Assessore regionale competente in
materia, che la presiede;
omissis".
Comma 3
3) Il testo della lettera a) del comma 6 e della lettera a) del comma
7 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, citata alla nota 2)
al presente articolo, cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
omissis
6. La Sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in
materia, che la presiede;
omissis
7. La Sottocommissione per il fondo e' composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in
materia, che la presiede;
omissis".
Comma 4
4) Il testo del comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n.
42, citata alla nota 2) al presente articolo, cosi' come modificato,
e' il seguente:
"Art. 5 - Commissione d'esame e rilascio dei titoli
omissis
8. Le funzioni di Segretario della Commissione e delle
Sottocommissioni sono svolte da un dipendente regionale in servizio
presso l'Assessorato competente in materia.
omissis".
Comma 5
5) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1
febbraio 1994, n. 3, concernente Ordinamento delle professioni di
guida alpina e di accompagnatore di montagna, era il seguente:
"Art. 6 - Commissione esaminatrice
omissis
2. La Commissione e' composta da:
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato
dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
omissis".
Comma 6
6) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1
febbraio 1994, n. 3, citata alla nota 5) al presente articolo, cosi'
come modificato, e' il seguente:
"Art. 6 - Commissione esaminatrice
omissis
4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una
Sottocommissione composta da:
a) l'esperto di cui al comma 2, lett. a);
omissis".
Comma 7
7) Il testo del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3,
citata alla nota 5) al presente articolo, cosi' come modificato, e'
il seguente:
"Art. 6 - Commissione esaminatrice
omissis
5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della
Sottocommissione sono svolte da un dipendente dell'Assessorato
regionale competente.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2036 del 10 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6084 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 345, in data 25 novembre 1999;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura
e Turismo", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.7 del 4
gennaio 2000, con relazione scritta del Consigliere Gnassi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000,
atto n. 208/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 285/4.1.14/C.G. del
21 febbraio 2000.