LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la L.R. 26 maggio 1980, n. 43 "Ordinamento delle fiere, mostre ed
esposizioni e disciplina degli enti fieristici", fatto salvo quanto
previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;
b) gli articoli 7, 8 e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4
luglio 1983, n. 21 "Attivita' di promozione economica ed istituzione
della Commissione regionale per le attivita' di promozione economica
e fieristiche".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo degli articoli 7, 8, 9 e il comma 2 dell'art. 10 della L.R.
4 luglio 1983, n. 21 e' il seguente:
"Art. 7 - Commissione regionale consultiva per le attivita' di
promozione economica e fieristiche
E' istituita la Commissione regionale consultiva per le attivita' di
promozione economica e fieristiche.
La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) indirizzi programmatici sulle attivita' di promozione economica e
sulla politica feristica regionale, per la definizione di un sistema
fieristico integrato e coordinato;
b) programmi e progetti promozionali di cui all'art. 2;
c) classificazione e qualificazione territoriale delle manifestazioni
fieristiche di competenza della Giunta regionale nonche'
autorizzazione allo svolgimento delle stesse;
d) formazione del calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche;
e) concessione dei contributi regionali, previsti dall'art. 7 della
L.R. 26 maggio 1980, n. 43 ad enti organizzatori di manifestazioni
fieristiche.
La Commissione presenta alla Giunta regionale una o piu' relazioni
annuali sullo stato di realizzazione dei programmi promozionali e sui
risultati delle iniziative attuate.
Art. 8 - Composizione della Commissione regionale
consultiva
La Commissione regionale di cui all'art. 7 e' composta da:
- l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
- l'Assessore regionale preposto all'artigianato, o suo delegato;
- l'Assessore regionale preposto all'agricoltura, o suo delegato;
- il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o suo
delegato;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli artigiani
piu' rappresentative;
- due membri, in rappresentanza dei consorzi per il commercio estero,
designati dalle associazioni di categoria cui gli stessi aderiscono;
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli industriali
piu' rappresentative;
- tre membri designati dalle associazioni regionali dei produttori
agricoli piu' rappresentative;
- tre membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative
piu' rappresentative;
- due membri designati dalle associazioni regionali dei commercianti
piu' rappresentative;
- un membro designato dall'ERVET SpA;
- un membro designato dall'ERSA;
- un membro designato da ciascun Ente fieristico riconosciuto;
- un membro designato dall'Unione regionale delle Camere di
Commercio;
- un membro designato dal Centro regionale per il commercio con
l'estero;
- un membro designato dall'Istituto nazionale per il commercio
estero;
- un membro designato dall'Unione regionale delle Province;
- un membro designato dalla Sezione regionale dell'Associazione
nazionale Comuni d'Italia.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un
collaboratore regionale.
Art. 9 - Funzionamento della Commissione regionale
consultiva
La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale sulla base delle designazioni degli enti, organizzazioni ed
associazioni di cui al precedente art. 8; resta in carica per la
durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione,
quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed, in seconda
convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti; le
relative determinazioni sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del
Presidente.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di
voto, esperti nonche', limitatamente ad argomenti specifici,
rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni
in discussione, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di
valutazione.
La Commissione puo' affidare l'esame preliminare di singoli progetti
promozionali a gruppi ristretti, formati da membri della Commissione
medesima, dalla stessa indicati.
Ai membri della Commissione estranei all'Amministrazione regionale e'
corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento
economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti
di organi collegiali.
Art. 10 - Norme finali
omissis
I pareri dell'Unione regionale delle Camere di Commercio e delle
Associazioni regionali delle categorie economiche, previsti nelle
materie di cui alle lettere c) e d) del II comma dell'art. 7 della
presente legge, dall'art. 5, I comma, dall'art. 6, III comma, punti
3) e 4) e dall'art. 15, I comma, della L.R. 26 maggio 1980, n. 43
sono sostituiti a tutti gli effetti dai pareri espressi per le
attivita' di promozione economica e fieristiche.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2165 del 23 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6186 (VI
legislatura) con richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 350 in data 30 novembre 1999;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive", in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del
12 gennaio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2000,
atto n. 210/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 287/4.1.6/C.G. del
21 febbraio 2000.