REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO V                                                                     
   Disposizioni transitorie e finali                                            
          Art. 23                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogati:                                                               
a) la L.R. 26 maggio 1980, n. 43 "Ordinamento delle fiere, mostre ed            
esposizioni e disciplina degli enti fieristici", fatto salvo quanto             
previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;                            
b) gli articoli 7, 8 e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4                
luglio 1983, n. 21 "Attivita' di promozione economica ed istituzione            
della Commissione regionale per le attivita' di promozione economica            
e fieristiche".                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 25 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 7, 8, 9 e il comma 2 dell'art. 10 della L.R.            
4 luglio 1983, n. 21 e' il seguente:                                            
"Art. 7 - Commissione regionale consultiva per le attivita' di                  
promozione economica e fieristiche                                              
E' istituita la Commissione regionale consultiva per le attivita' di            
promozione economica e fieristiche.                                             
La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:                 
a) indirizzi programmatici sulle attivita' di promozione economica e            
sulla politica feristica regionale, per la definizione di un sistema            
fieristico integrato e coordinato;                                              
b) programmi e progetti promozionali di cui all'art. 2;                         
c) classificazione e qualificazione territoriale delle manifestazioni           
fieristiche di competenza della Giunta regionale nonche'                        
autorizzazione allo svolgimento delle stesse;                                   
d) formazione del calendario regionale delle manifestazioni                     
fieristiche;                                                                    
e) concessione dei contributi regionali, previsti dall'art. 7 della             
L.R. 26 maggio 1980, n. 43 ad enti organizzatori di manifestazioni              
fieristiche.                                                                    
La Commissione presenta alla Giunta regionale una o piu' relazioni              
annuali sullo stato di realizzazione dei programmi promozionali e sui           
risultati delle iniziative attuate.                                             
          Art. 8 - Composizione della Commissione regionale                     
consultiva                                                                      
La Commissione regionale di cui all'art. 7 e' composta da:                      
- l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo                   
delegato, con funzioni di Presidente;                                           
- l'Assessore regionale preposto all'artigianato, o suo delegato;               
- l'Assessore regionale preposto all'agricoltura, o suo delegato;               
- il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o suo             
delegato;                                                                       
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli artigiani             
piu' rappresentative;                                                           
- due membri, in rappresentanza dei consorzi per il commercio estero,           
designati dalle associazioni di categoria cui gli stessi aderiscono;            
- tre membri designati dalle associazioni regionali degli industriali           
piu' rappresentative;                                                           
- tre membri designati dalle associazioni regionali dei produttori              
agricoli piu' rappresentative;                                                  
- tre membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative               
piu' rappresentative;                                                           
- due membri designati dalle associazioni regionali dei commercianti            
piu' rappresentative;                                                           
- un membro designato dall'ERVET SpA;                                           
- un membro designato dall'ERSA;                                                
- un membro designato da ciascun Ente fieristico riconosciuto;                  
- un membro designato dall'Unione regionale delle Camere di                     
Commercio;                                                                      
- un membro designato dal Centro regionale per il commercio con                 
l'estero;                                                                       
- un membro designato dall'Istituto nazionale per il commercio                  
estero;                                                                         
- un membro designato dall'Unione regionale delle Province;                     
- un membro designato dalla Sezione regionale dell'Associazione                 
nazionale Comuni d'Italia.                                                      
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un                   
collaboratore regionale.                                                        
          Art. 9 - Funzionamento della Commissione regionale                    
consultiva                                                                      
La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta              
regionale sulla base delle designazioni degli enti, organizzazioni ed           
associazioni di cui al precedente art. 8; resta in carica per la                
durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.           
Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione,               
quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed, in seconda           
convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti; le               
relative determinazioni sono adottate con il voto favorevole della              
maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del               
Presidente.                                                                     
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di           
voto, esperti nonche', limitatamente ad argomenti specifici,                    
rappresentanti dei soggetti organizzatori interessati alle questioni            
in discussione, al fine di acquisire ogni opportuno elemento di                 
valutazione.                                                                    
La Commissione puo' affidare l'esame preliminare di singoli progetti            
promozionali a gruppi ristretti, formati da membri della Commissione            
medesima, dalla stessa indicati.                                                
Ai membri della Commissione estranei all'Amministrazione regionale e'           
corrisposto, a carico del bilancio regionale, il trattamento                    
economico previsto dalla normativa regionale vigente per i componenti           
di organi collegiali.                                                           
          Art. 10 - Norme finali                                                
omissis                                                                         
I pareri dell'Unione regionale delle Camere di Commercio e delle                
Associazioni regionali delle categorie economiche, previsti nelle               
materie di cui alle lettere c) e d) del II comma dell'art. 7 della              
presente legge, dall'art. 5, I comma, dall'art. 6, III comma, punti             
3) e 4) e dall'art. 15, I comma, della L.R. 26 maggio 1980, n. 43               
sono sostituiti a tutti gli effetti dai pareri espressi per le                  
attivita' di promozione economica e fieristiche.                                
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2165 del 23 novembre 1999; oggetto consiliare n. 6186 (VI                    
legislatura) con richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata             
dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1999;                      
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 350 in data 30 novembre 1999;                                        
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive", in sede referente.                                                 
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del             
12 gennaio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in             
aula del consigliere Beretta;                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2000,           
atto n. 210/2000;                                                               
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 287/4.1.6/C.G. del            
21 febbraio 2000.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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