LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le
modalita' previste dai programmi di promozione dell'esportazione e
dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per
le attivita' produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati
esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono
realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da societa' appositamente
costituite dai medesimi, e riguardano:
a) lo svolgimento di attivita' sui mercati esteri, al fine di
acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle
manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento
dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attivita' promozionali ed espositive sui mercati
esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree
merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico
regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi
rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 puo'
avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche
mediante la partecipazione della Regione a societa' appositamente
costituite dai soggetti di cui all'art. 7.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 54 - Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,
aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'
spettanti alla Regione e da' attuazione ai sensi dei commi 1 e 2
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle
tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed
esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire
l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresi':
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie
imprese, anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le
reti territoriali di servizi alle imprese.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 47 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 47
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di
enti pubblici.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.
3. Il Consiglio, in conformita' all'art. 7, quarto comma, lettera g),
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle
aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalita' dei candidati alle nomine.
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle
aziende regionali.".