REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

     CAPO IV                                                                    
   Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale                       
          Art. 16                                                               
Commissione regionale consultiva                                                
per il settore fieristico                                                       
1. E' istituita la Commissione regionale consultiva per il settore              
fieristico composta da:                                                         
a) l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo                  
delegato, con funzioni di Presidente;                                           
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro               
delegati;                                                                       
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta                
dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere,           
uno su designazione dell'Istituto nazionale per il Commercio con                
l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti                     
fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni              
rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su                    
designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale,           
dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni                        
rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su                     
designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale,           
della cooperazione, uno su designazione delle associazioni                      
rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su                  
designazione degli organismi associativi piu' rappresentativi a                 
livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.            
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono                   
svolgere consecutivamente non piu' di due mandati.                              
3. La Commissione e' convocata e presieduta dal suo Presidente e                
delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a                 
maggioranza dei presenti in seconda convocazione.                               
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:              
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico            
regionale;                                                                      
b) formazione del calendario fieristico regionale.                              
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un                
collaboratore regionale.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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