LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 16
Commissione regionale consultiva
per il settore fieristico
1. E' istituita la Commissione regionale consultiva per il settore
fieristico composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro
delegati;
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere,
uno su designazione dell'Istituto nazionale per il Commercio con
l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti
fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni
rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su
designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale,
dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni
rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su
designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale,
della cooperazione, uno su designazione delle associazioni
rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su
designazione degli organismi associativi piu' rappresentativi a
livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono
svolgere consecutivamente non piu' di due mandati.
3. La Commissione e' convocata e presieduta dal suo Presidente e
delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a
maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico
regionale;
b) formazione del calendario fieristico regionale.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un
collaboratore regionale.