LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
CAPO III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Le manifestazioni autorizzate sono iscritte nel calendario
regionale delle manifestazioni fieristiche, approvato dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16.
2. Il calendario regionale e' emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
3. L'iscrizione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
4. Su istanza dei titolari delle autorizzazioni per manifestazioni
fieristiche, l'Amministrazione procedente, fino all'approvazione del
calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad
iscrizione che si rendano necessarie per giustificato motivo.
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico
regionale solo se adeguatamente motivate.