REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

      CAPO III                                                                  
   Disciplina delle manifestazioni fieristiche                                  
          Art. 10                                                               
Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche                     
1. La Regione autorizza lo svolgimento delle manifestazioni                     
internazionali, nazionali e regionali, sentito il Comune interessato            
per territorio nel quale si svolge la manifestazione.                           
2. I Comuni autorizzano lo svolgimento delle manifestazioni a                   
rilevanza locale.                                                               
3. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le                        
manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i                 
principi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario             
fieristico regionale.                                                           
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalita' di               
svolgimento della manifestazione fieristica.                                    
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche           
e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e                
qualifica delle manifestazioni, che:                                            
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la                    
manifestazione e sia in possesso di capacita' tecniche, organizzative           
ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni                   
fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata                   
l'attivita' da almeno due anni in analogo settore merceologico;                 
b) il centro espositivo sia idoneo alla tipologia della                         
manifestazione, nonche' agli aspetti relativi alla sicurezza ed                 
agibilita' degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture,              
nonche' per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della                    
manifestazione, anche in riferimento alla qualifica della stessa;               
c) il regolamento di manifestazione e le modalita' di organizzazione            
siano atti a garantire pari opportunita' di accesso a tutti gli                 
operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;                           
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico                 
dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.                            
6. E' fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi           
gli Enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di           
internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale                 
certificato.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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