REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
CAPO I                                                                          
Disposizioni generali e definizioni                                             
          Art. 1                                                                
Principi generali e finalita'                                                   
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della                      
Costituzione, e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999,           
n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attivita'                   
fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonche' la costruzione,             
la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle           
infrastrutture a cio' destinate, per la realizzazione di un sistema             
fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento                     
fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di                
internazionalizzazione delle attivita' produttive.                              
2. L'esercizio dell'attivita' fieristica deve ispirarsi a criteri e             
metodi di concorrenza e imprenditorialita'.                                     
3. A tal fine, nonche' per assicurare la parita' di accesso alle                
strutture espositive ed il costante adeguamento della qualita' dei              
servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla              
Regione e agli Enti locali dalla presente legge tutte le competenze             
di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle                        
manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale             
degli enti fieristici.                                                          
4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli           
scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e            
tecnologiche e delle loro applicazioni alle attivita' produttive,               
alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui              
prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di                 
marketing e sulle collaborazioni economiche, nonche' alla promozione            
delle attivita' creative nei settori della cultura, dell'arte e del             
design.                                                                         
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 117                                                                       
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti           
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,                    
sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse               
nazionale e con quello di altre Regioni:                                        
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti               
dalla Regione;                                                                  
- circoscrizioni comunali;                                                      
- polizia locale urbana e rurale;                                               
- fiere e mercati;                                                              
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;                  
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;                 
- musei e biblioteche di enti locali;                                           
- urbanistica;                                                                  
- turismo ed industria alberghiera;                                             
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;                       
- viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;              
- navigazione e porti lacuali;                                                  
- acque minerali e termali;                                                     
- cave e torbiere;                                                              
- caccia;                                                                       
- pesca nelle acque interne;                                                    
- agricoltura e foreste;                                                        
- artigianato;                                                                  
- altre materie indicate da leggi costituzionali.                               
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di           
emanare norme per la loro attuazione.".                                         
2) Il testo dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente           
Riordino del sistema regionale e locale, e' il seguente:                        
"Art. 72 - Esercizio delle funzioni                                             
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite                
dall'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale           
azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche            
e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico                  
regionale integrato e coordinato.                                               
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni             
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle              
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative                    
autorizzazioni allo svolgimento.                                                
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina              
l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale               
provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici,              
prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita'           
e i tempi per attuarla.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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