LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
Principi generali e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999,
n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attivita'
fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonche' la costruzione,
la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle
infrastrutture a cio' destinate, per la realizzazione di un sistema
fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento
fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di
internazionalizzazione delle attivita' produttive.
2. L'esercizio dell'attivita' fieristica deve ispirarsi a criteri e
metodi di concorrenza e imprenditorialita'.
3. A tal fine, nonche' per assicurare la parita' di accesso alle
strutture espositive ed il costante adeguamento della qualita' dei
servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla
Regione e agli Enti locali dalla presente legge tutte le competenze
di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle
manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale
degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli
scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e
tecnologiche e delle loro applicazioni alle attivita' produttive,
alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui
prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di
marketing e sulle collaborazioni economiche, nonche' alla promozione
delle attivita' creative nei settori della cultura, dell'arte e del
design.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.".
2) Il testo dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riordino del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 72 - Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite
dall'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale
azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche
e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico
regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina
l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale
provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici,
prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita'
e i tempi per attuarla.".