REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

      CAPO III                                                                  
      Il contratto                                                              
          Art. 25                                                               
Durata del contratto                                                            
1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non                
superiore all'anno.                                                             
2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la                      
rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto            
originario o nel capitolato speciale. La facolta' di rinnovare il               
contratto o di prorogarne la durata deve essere altresi' prevista nel           
bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo                   
dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei              
requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.                 
3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente           
e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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