LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 23
Conclusione del contratto
1. Il contratto e' concluso con il concorrente individuato mediante
le procedure di cui ai precedenti articoli, che sia in possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento.
2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del
contratto qualora il bando di gara non specifichi che il verbale di
aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia
opportuna la ricognizione delle condizioni che disciplinano il
rapporto contrattuale.
3. Il contratto e' concluso in forma scritta con le modalita'
indicate nel bando di gara o nella lettera di invito ed e' approvato
entro il termine di irrevocabilita' dell'offerta ivi previsto.
4. L'efficacia del contratto e' sospesa fino all'approvazione, ed il
dirigente competente puo' motivatamente negarla per vizi di
legittimita' nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di
interesse pubblico.
5. Il capitolato generale e i contratti devono prevedere una clausola
che, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice civile, escluda
espressamente la corresponsione di indennizzi in caso di mancata
approvazione.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 5
Il testo degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che
le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale
nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o
formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o
al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono
state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo
precedente.".