LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 22
Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i quali
sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, e'
accertato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 nei confronti del concorrente prescelto quale
affidatario che, nel termine fissato dall'amministrazione
aggiudicatrice, deve produrre i documenti che non possono essere
acquisiti d'ufficio.
2. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati
o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento
degli atti eventualmente gia' adottati in favore di chi abbia reso o
si sia avvalso delle dichiarazioni.
3. Qualora l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere, con
le medesime modalita', nei confronti del concorrente che segue nella
graduatoria di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 21.
4. E' mera facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi
fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul
contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate,
nonche' disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei
requisiti dichiarati.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, citata alla nota 1) all'art. 11, e' il seguente:
"Art. 18
omissis
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono
attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi
o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione e' tenuta
a certificare.".