REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 22                                                               
Verifica dei requisiti                                                          
1. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i quali           
sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, e'                   
accertato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto            
1990, n. 241 nei confronti del concorrente prescelto quale                      
affidatario che, nel termine fissato dall'amministrazione                       
aggiudicatrice, deve produrre i documenti che non possono essere                
acquisiti d'ufficio.                                                            
2. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati            
o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento           
degli atti eventualmente gia' adottati in favore di chi abbia reso o            
si sia avvalso delle dichiarazioni.                                             
3. Qualora l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere, con             
le medesime modalita', nei confronti del concorrente che segue nella            
graduatoria di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 21.                      
4. E' mera facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi           
fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul                 
contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate,                 
nonche' disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei                   
requisiti dichiarati.                                                           
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n.             
241, citata alla nota 1) all'art. 11, e' il seguente:                           
"Art. 18                                                                        
omissis                                                                         
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono              
attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione            
procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile del             
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi           
o di copia di essi.                                                             
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del                      
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa                     
amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione e' tenuta           
a certificare.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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