LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 18
Documentazione
1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e
al possesso dei requisiti e' sostituita da dichiarazioni sottoscritte
dall'interessato ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio
1968, n. 15.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese utilizzando
apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla
lettera di invito.
3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara o la
lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di
economia procedimentale, la facolta' di effettuare le verifiche di
cui all'art. 22 prima della valutazione delle offerte.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,
concernente Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme, e' il seguente:
"Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o
vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi
o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni.".
"Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, Segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione
con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20,
dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa
stessa.".