REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 18                                                               
Documentazione                                                                  
1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e            
al possesso dei requisiti e' sostituita da dichiarazioni sottoscritte           
dall'interessato ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 4 gennaio               
1968, n. 15.                                                                    
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese utilizzando           
apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla            
lettera di invito.                                                              
3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio                     
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara o la             
lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di                   
economia procedimentale, la facolta' di effettuare le verifiche di              
cui all'art. 22 prima della valutazione delle offerte.                          
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,                
concernente Norme sulla documentazione amministrativa e sulla                   
legalizzazione e autenticazione di firme, e' il seguente:                       
"Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni                           
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il               
godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o                 
vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del               
figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la               
posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi           
o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione sono comprovati con             
dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte                     
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali                       
certificazioni.".                                                               
"Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'                     
L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali              
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da                
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario           
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,                
cancelliere, Segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal            
Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione             
con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.                           
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa             
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e'                
autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20,           
dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa               
stessa.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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