LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 15
Trattativa privata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa
privata puo' procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle
lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 CEE
e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della
Dir. 92/50 CEE.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte
appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla
come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o
della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti
dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e' ammesso alle
condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir.
92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato
secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.
3. Il ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel caso
in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia
dovuta:
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e
non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di
necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei
contraenti inadempienti;
b) all'impossibilita' di predeterminare le specifiche dell'appalto
tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un
prezzo, purche' la trattativa privata sia preceduta dalla
pubblicazione di un bando di gara.
4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto:
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessita',
caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre
procedure;
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e
pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e
promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili
dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche;
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta' di
far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando
di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente
articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di beni e
servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del
comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente
scelti tra gli iscritti all'Elenco dei fornitori e con il criterio
della rotazione; negli altri casi si puo' procedere senza
interpellare alcun numero minimo di soggetti.
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente
migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, puo' essere disposto dopo aver invitato anche gli
altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo delle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6
della Direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993, concernente Direttive
del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture, e' il seguente:
"Art. 6
omissis
3. Le Amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un
bando di gara nei casi seguenti:
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche'
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla commissione;
b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova,
di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la
fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata
unicamente ad un particolare fornitore;
omissis
e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente,
l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilita'
o difficolta' tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e
dei contratti rinnovabili non puo', come norma generale, superare i
tre anni.
omissis".
2) Il testo delle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art.
11 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, concernente
Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, e' il seguente:
"Art. 11
omissis
3. Le Amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un
bando di gara nei casi seguenti:
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche'
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla commissione su
sua richiesta;
b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione
dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare
prestatore di servizi;
c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella
fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In
quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati;
omissis
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente
preso in considerazione ne' nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma
che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per
la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell'appalto,
purche' siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce
questo servizio, nei casi in cui: - tali servizi complementari non
possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero - tali servizi, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari
per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli
appalti aggiudicati per servizi complementari non puo' tuttavia
superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di
un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione,
purche' tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il
quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle
procedure di cui al paragrafo 4. La possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo
appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi e
preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione
dell'articolo 7. Questa procedura puo' essere applicata soltanto
durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale.
omissis".
Comma 2
3) Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Direttiva
92/50/CEE e' riportato alla nota 2) al presente articolo.