REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO II                                                                    
     Procedure di scelta del contraente                                         
          Art. 15                                                               
Trattativa privata                                                              
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa                
privata puo' procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle               
lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 CEE           
e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della             
Dir. 92/50 CEE.                                                                 
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte                
appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,             
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla               
come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o             
della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti                  
dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi             
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e' ammesso alle               
condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir.             
92/50 CEE anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato                  
secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1                    
dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.                 
3. Il ricorso alla trattativa privata e' inoltre consentito nel caso            
in cui l'impossibilita' di espletare altre procedure di gara sia                
dovuta:                                                                         
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e             
non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di             
necessita' di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei             
contraenti inadempienti;                                                        
b) all'impossibilita' di predeterminare le specifiche dell'appalto              
tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un                 
prezzo, purche' la trattativa privata sia preceduta dalla                       
pubblicazione di un bando di gara.                                              
4. Il ricorso alla trattativa privata e' altresi' ammesso qualora               
l'affidamento abbia ad oggetto:                                                 
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessita',                
caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre           
procedure;                                                                      
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e           
pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e                    
promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili              
dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche;                    
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.                 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facolta' di              
far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando             
di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente           
articolo, nonche' precisare le condizioni e le tipologie di beni e              
servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.                              
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del            
comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente                
scelti tra gli iscritti all'Elenco dei fornitori e con il criterio              
della rotazione; negli altri casi si puo' procedere senza                       
interpellare alcun numero minimo di soggetti.                                   
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire               
forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente                   
migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione                   
aggiudicatrice, puo' essere disposto dopo aver invitato anche gli               
altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.              
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6              
della Direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993, concernente Direttive             
del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli                 
appalti pubblici di forniture, e' il seguente:                                  
"Art. 6                                                                         
omissis                                                                         
3. Le Amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture                  
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un            
bando di gara nei casi seguenti:                                                
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in           
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche'           
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente                   
modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla commissione;              
b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova,            
di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la             
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del            
prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;                     
c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero              
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la                      
fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata                     
unicamente ad un particolare fornitore;                                         
omissis                                                                         
e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e             
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso                 
corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,                  
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione                  
aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente,                   
l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilita'            
o difficolta' tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e            
dei contratti rinnovabili non puo', come norma generale, superare i             
tre anni.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo delle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art.            
11 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, concernente                    
Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione             
degli appalti pubblici di servizi, e' il seguente:                              
"Art. 11                                                                        
omissis                                                                         
3. Le Amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi           
mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un            
bando di gara nei casi seguenti:                                                
a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in           
risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche'           
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente                   
modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla commissione su            
sua richiesta;                                                                  
b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero             
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione            
dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare                   
prestatore di servizi;                                                          
c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di                     
progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella                     
fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In           
quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a                    
partecipare ai negoziati;                                                       
omissis                                                                         
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente           
preso in considerazione ne' nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma           
che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per           
la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell'appalto,                
purche' siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce                 
questo servizio, nei casi in cui: - tali servizi complementari non              
possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico                   
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti                        
all'amministrazione, ovvero - tali servizi, pur essendo separabili              
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari             
per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli                 
appalti aggiudicati per servizi complementari non puo' tuttavia                 
superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;                   
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi                   
analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di            
un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione,                 
purche' tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il               
quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle                 
procedure di cui al paragrafo 4. La possibilita' del ricorso alla               
procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo                 
appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi e              
preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione                
dell'articolo 7. Questa procedura puo' essere applicata soltanto                
durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale.            
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Direttiva           
92/50/CEE e' riportato alla nota 2) al presente articolo.                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina