LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 11
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonche' dell'art. 11
della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della struttura
interessata alla procedura contrattuale individua il responsabile
operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi, inerente ad
uno o piu' procedimenti contrattuali.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, e' responsabile del
procedimento contrattuale il dirigente nella cui competenza rientri
il singolo contratto.
3. Il responsabile del procedimento contrattuale svolge le funzioni
di cui all'art. 12 della L.R. n. 32 del 1993, assicura l'impulso ad
ogni fase del procedimento e cura la regolare, efficiente ed efficace
redazione ed esecuzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento contrattuale cura le
comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le
notificazioni, assicurando altresi' l'accesso, la partecipazione e
l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi della Legge n. 241
del 1990 e della L.R. n.32 del 1993. Ove accerti l'esistenza di
fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della
procedura, di cause di nullita' o annullamento del contratto, di
inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne da' comunicazione
scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di
conformita' di cui all'art. 30.
5. Il responsabile del procedimento contrattuale trasmette al
dirigente di cui al comma 1, al responsabile dell'Elenco dei
fornitori, nonche' al responsabile del controllo di gestione, una
relazione contenente gli elementi rilevanti circa l'esattezza, la
correttezza e la puntualita' con cui sono stati adempiuti gli
obblighi contrattuali, i fatti che abbiano influito o modificato
l'esecuzione del contratto programmata dalle parti, nonche' gli
inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) La Legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32,
concernente Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e
del diritto di accesso, e' il seguente:
"Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. La responsabilita' dei procedimenti amministrativi regionali e'
assegnata ai Servizi sulla base degli alti che definiscono le
competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione a
norma delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della L.R. 18
agosto 1984, n. 44.
2. Il Responsabile del Servizio, nella cui competenza rientra la
trattazione dell'affare, nel rispetto delle competenze delle
strutture in cui si articola il servizio, provvede affinche' per
ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, siano
individuati l'Ufficio e l'Unita' operativa cui il relativo
procedimento fa capo formulando, ove opportuno, indicazioni
operative. Il responsabile del procedimento e il funzionario preposto
a tale Ufficio o Unita' operativa.
3. Il Responsabile del Servizio pus assumere personalmente la
responsabilita' operativa del procedimento sin dall'inizio o in un
momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento
dell'azione amministrativa. Egli puo' altresi', per motivate esigenze
di servizio, conferire la responsabilita' del procedimento ad un
funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 32 del 1993, citata alla nota
2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 12 - Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' preposto all'istruzione
dell'affare, espleta funzioni di coordinamento ed impulso
dell'attivita' degli uffici e svolge i compiti previsti dall'art. 6
della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale,
il Responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette
il fascicolo:
a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno cinquanta
giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per
provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del
Consiglio regionale assunti su proposta della Giunta;
b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno trenta giorni di
anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere,
quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio
regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza, assunti su iniziativa
consiliare;
c) alla Segreteria della Giunta regionale, ovvero al suo Presidente,
con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza
dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di
competenza della Giunta regionale o del suo Presidente;
d) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno quindici giorni di
anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere,
per i provvedimenti di loro competenza.
3. Quando la natura o la complessita' dell'affare lo richiedano, in
relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi
coinvolti, il responsabile del procedimento indice la Conferenza di
servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 241
del 1990, ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessita'
di indire una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei
commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima Legge n. 241 del 1990;
in tal caso la Conferenza e' indetta dal Presidente della Giunta su
proposta dell'Assessore competente.
4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresi'
all'Assessore competente l'esigenza di convocare una audizione
pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 15.
5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della
tempestivita' e della qualita' del proprio operato al Responsabile
dell'Ufficio o del Servizio di appartenenza.
6. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a
produrre effetti diretti. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, la
comunicazione e altresi' effettuata ai soggetti che per legge devono
intervenire in esso nonche' ad altri soggetti individuati o
facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento.
7. La comunicazione di cui ai comma 6 e' personale e deve indicare
l'oggetto, la data di inizio e il termine di conclusione nonche' la
struttura competente ed il nominativo del responsabile del
procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale e, se necessario, sulla stampa diffusa a livello
locale.
8. Nei procedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari,
comunque denominati, quando il pagamento non abbia potuto essere
disposto entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del
titolo di pagamento, il responsabile del procedimento, entro i cinque
giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed
il termine presunto per la concreta erogazione; provvede, in seguito,
ad ogni ulteriore, opportuna comunicazione.".
Comma 4
4) La Legge n. 241 del 1990 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.
5) La L.R. n. 32 del 1993 e' citata alla nota 2) al presente
articolo.