DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 22 dicembre 1999, n. 12013
DPR 24 maggio 1988, n. 203, art. 17. Parere regionale in merito alla richiesta ENEL di autorizzazione alla realizzazione del nuovo progetto di adeguamento ambientale della centrale termoelettrica "La Casella" di Castel San Giovanni e Sarmato (PC)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista l'istanza dell'ENEL SpA - Divisione Produzione - prot. PIN/AMB
8656 del 26 novembre 1998 inviata ai Ministeri Industria, Commercio e
Artigianato, Ambiente, Sanita' ed alla Regione Emilia-Romagna avente
per oggetto il nuovo progetto di adeguamento ambientale della
centrale termoelettrica "La Casella" di Castel San Giovanni e Sarmato
(PC) che, sostituendo quello presentato nel 1989 e autorizzato con
decreto MICA del 7 gennaio 1993, prevede un nuovo assetto della
centrale per la produzione di energia elettrica mediante la
realizzazione di cicli combinati alimentati a gas naturale;
visto il documento del Ministero dell'Ambiente prot.
n.10082/VIA/A.0.13.B del 23 settembre 1999 riguardante la verifica di
applicabilita' della procedura di valutazione di impatto ambientale
nei confronti del suddetto progetto;
vista la nota di richiesta di parere, ai sensi dell'art. 17 del DPR
203/88, del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.
221035 del 29 settembre 1999 con la quale si comunica che il
Ministero dell'Ambiente ha ritenuto che la realizzazione dei nuovi
interventi proposti non debba preventivamente essere assoggettata
alla procedura di valutazione impatto ambientale;
esaminato, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del
DPR 203/88, il nuovo progetto di adeguamento ambientale della
centrale termoelettrica in oggetto consistente nella trasformazione
in ciclo combinato delle sezioni termoelettriche 1, 2 e 4 mediante
l'utilizzo di gruppi turbogas alimentati a gas naturale e di
generatori di vapore a recupero (GVR) accoppiati alle turbine a
vapore esistenti per una potenza complessiva di 2.116 MW termici e di
1.185 MW elettrici e contestuale dismissione di tutte le altre unita'
produttive esistenti;
tenuto conto delle osservazioni, considerazioni, condizioni ed
eventuali prescrizioni aggiuntive avanzate in merito con lettera
prot. n. 60716 del 10 dicembre 1999 dalla Amministrazione provinciale
di Piacenza in accordo con i Comuni interessati di Castel San
Giovanni e Sarmato;visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Uffico
Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero Pagotto per
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92,
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione
richiesta a condizione che vengano rispettate le seguenti
prescrizioni ritenute necessarie:
- l'impianto deve essere alimentato esclusivamente con gas naturale e
deve essere provvisto di idonee apparecchiature per il controllo in
continuo nelle emissioni di: portata, ossidi di azoto, monossido di
carbonio, ossigeno e temperatura;
- le emissioni delle tre sezioni devono rispettare in tutte le
condizioni di funzionamento i seguenti limiti, riferiti a gas secco
con tenore di ossigeno al 15% in volume, a 273,15 K e 101,3 KPa:
monossido di carbonio 50 mg/Nmc
ossidi di azoto 50 mg/Nmc
- l'altezza minima dei camini delle tre sezioni non dev'essere
inferiore a 90 m.;
- i camini di convogliamento delle emissioni devono essere dotati di
punti di misura e campionamento posizionati e dimensionati in accordo
con il metodo UNICHIM MU 422;
- l'accessibilita' ai punti di misura deve essere tale da permettere
lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del
rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione dagli infortuni e di igiene del lavoro;
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al
Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanita' la presente
determinazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui
all'art. 13 dell'Allegato IV al DPCM del 27 dicembre 1988, richiesta
dalla societa' ENEL SpA, con sede legale in Roma, relativa
all'aggiornamento progettuale degli interventi di adeguamento
ambientale per la centrale termoelettrica "La Casella" di Castel San
Giovanni e Sarmato (PC);
di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani