ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 501
Misure per il controllo dell'influenza aviare
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Preso atto della comunicazione dell'accertamento di n. 2 focolai di
influenza aviare causati da virus ad alta patogenicita' in
allevamenti siti nelle province di Verona, Mantova e Brescia;
considerato che con i territori delle succitate province sussistono
frequenti rapporti commerciali con le realta' produttive regionali;
ritenuto di dover adottare misure di polizia veterinaria utili a
proteggere gli allevamenti avicoli regionali dalla diffusione
dell'influenza;
visti:
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Rossi Franco - in merito alla legittimita' della presente
ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
ordina:
Art. 1
Nella Regione Emilia-Romagna e' vietata l'introduzione di pollame
vivo e uova da cova dalle province di Verona, Mantova e Brescia ad
eccezione del pollame destinato all'immediata macellazione in
stabilimenti previamente identificati dai Servizi competenti sulla
base del rischio di diffusione dell'infezione.
Negli impianti di macellazione e' obbligatoria la disinfezione di
automezzi, gabbie ed altri materiali utilizzati per il trasporto di
pollame dopo ogni scarico.
Art. 2
Negli allevamenti avicoli della regione Emilia-Romagna e' vietato
ritirare carcasse, cascami, pollina ed altri rifiuti con personale ed
automezzi che abbiano effettuato analoga operazione nelle province di
Verona, Mantova e Brescia senza aver previamente effettuato le
operazioni di lavaggio e disinfezione.
Art. 3
Nella regione Emilia-Romagna sono sospesi fiere, mercati, esposizioni
e raduni di volatili o altri uccelli.
Art. 4
Negli allevamenti della regione Emilia-Romagna che hanno introdotto
pollame dalle province di Verona, Mantova e Brescia nell'ultimo mese
devono essere eseguiti accertamenti diagnostici nei confronti
dell'influenza aviare.
Art. 5
I titolari e detentori di allevamenti avicoli devono segnalare ai
Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame
che possa ricondursi ad influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di
mortalita' non riferibile a cause accertate.
Art. 6
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,
n. 320.
Art. 7
I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i
Direttori delle Aziende Unita' sanitaria locali, i Responsabili dei
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione
della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani