REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 501

Misure per il controllo dell'influenza aviare

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Preso atto della comunicazione dell'accertamento di n. 2 focolai di             
influenza aviare causati da virus ad alta patogenicita' in                      
allevamenti siti nelle province di Verona, Mantova e Brescia;                   
considerato che con i territori delle succitate province sussistono             
frequenti rapporti commerciali con le realta' produttive regionali;             
ritenuto di dover adottare misure di polizia veterinaria utili a                
proteggere gli allevamenti avicoli regionali dalla diffusione                   
dell'influenza;                                                                 
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza, ai sensi              
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Rossi Franco - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41;                                                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1                                                                          
Nella Regione Emilia-Romagna e' vietata l'introduzione di pollame               
vivo e uova da cova dalle province di Verona, Mantova e Brescia ad              
eccezione del pollame destinato all'immediata macellazione in                   
stabilimenti previamente identificati dai Servizi competenti sulla              
base del rischio di diffusione dell'infezione.                                  
Negli impianti di macellazione e' obbligatoria la disinfezione di               
automezzi, gabbie ed altri materiali utilizzati per il trasporto di             
pollame dopo ogni scarico.                                                      
Art. 2                                                                          
Negli allevamenti avicoli della regione Emilia-Romagna e' vietato               
ritirare carcasse, cascami, pollina ed altri rifiuti con personale ed           
automezzi che abbiano effettuato analoga operazione nelle province di           
Verona, Mantova e Brescia senza aver previamente effettuato le                  
operazioni di lavaggio e disinfezione.                                          
Art. 3                                                                          
Nella regione Emilia-Romagna sono sospesi fiere, mercati, esposizioni           
e raduni di volatili o altri uccelli.                                           
Art. 4                                                                          
Negli allevamenti della regione Emilia-Romagna che hanno introdotto             
pollame dalle province di Verona, Mantova e Brescia nell'ultimo mese            
devono essere eseguiti accertamenti diagnostici nei confronti                   
dell'influenza aviare.                                                          
Art. 5                                                                          
I titolari e detentori di allevamenti avicoli devono segnalare ai               
Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame            
che possa ricondursi ad influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di             
mortalita' non riferibile a cause accertate.                                    
Art. 6                                                                          
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954,           
n. 320.                                                                         
Art. 7                                                                          
I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i                    
Direttori delle Aziende Unita' sanitaria locali, i Responsabili dei             
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio           
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono                      
incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione                
della presente ordinanza.                                                       
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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