DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1999, n. 2465
Determinazione delle tariffe per le attivita' di trasporto sanitario con elisoccorso ai fini della regolazione della mobilita' sanitaria interregionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tenuto presente che:
- il Ministero della Sanita' con proprio decreto del 15 aprile 1994
ha determinato i criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed
ospedaliera, comprese le prestazioni di elisoccorso e di trasporto
assistito di cui al punto 2, lettera f;
- la nota ministeriale n. 100/SCPS/4.344spec. del 28/1997 include tra
le prestazioni da assoggettare a compensazione finanziaria quelle
relative all'attivita' di trasporto sanitario con elisoccorso;
- la circolare regionale n. 9 del 14/6/1999 "Regolamentazione
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 1999" prevede per la compensazione della
mobilita' interregionale di individuare apposite tariffe per le
attivita' di trasporto con elisoccorso;
considerato che:
- e' stata effettuata, dai competenti uffici dell'Assessorato alla
Sanita' con il supporto dell'Agenzia sanitaria regionale, un'analisi
tecnica sulla base dei dati forniti dai Servizi regionali di
elisoccorso;
- tale analisi ha permesso di individuare le principali componenti di
costo indicate come "criteri di determinazione delle tariffe" dal DM
15 aprile 1994;
- sono stati quindi individuati per il calcolo della tariffa di
elisoccorso i seguenti elementi di riferimento:
a) numero ore di attivita' svolte dai Servizi di elisoccorso per le
basi di Bologna, Parma e Ravenna;
b) volume di attivita' erogata espressa in minuti di volo;
c) costo del personale sanitario direttamente impiegato;
d) attivita' espletata di coordinamento del volo delle centrali
operative;
ritenuto, a seguito dell'esame delle variabili di costo sopra
descritte:
- di fissare come tariffe da utilizzare ai fini della mobilita'
sanitaria interregionale la quota di Lire 130.000/minuto (pari ad
Euro 67,14/minuto) da applicare sulla base dell'effettivo tempo di
volo;
- di applicare tale tariffa per un triennio, a partire dall'1 gennaio
1999, salvo il verificarsi di una variazione dei costi superiore al
10%, in aumento o in diminuzione, e ad una variazione dell'attivita'
(numero servizi e minuti di volo) superiore al 20% in aumento o in
diminuzione;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione 2541/95, dal dott. Sergio Venturi, Responsabile del
Servizio Presidi ospedalieri, in ordine alla regolarita' tecnica e
dal dott. Franco Rossi, Direttore generale alla Sanita', in merito
alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di applicare ai fini della mobilita' sanitaria interregionale a
decorrere dall'1 gennaio 1999, per tutte le prestazioni di
elisoccorso a favore di cittadini non residenti nel territorio della
regione Emilia-Romagna, la tariffa in premessa indicata;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.