DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 29 settembre 1999, n. 8764
Approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori degli interventi prioritari di cui all'Intesa di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente dell'8 maggio 1996 per l'area critica ad elevata concentrazione di attivita' industriali di Ravenna
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, gli schemi di
convenzioni, allegate quale parti integranti e sostanziali al
presente atto e da stipulare con:
a) Comune di Ravenna, per la ristrutturazione di parte della Via
Baiona con variante per il collegamento alla grande viabilita' dei
veicoli trasportanti merci pericolose, con un contributo statale di
Lire 2.150.000.000;
b) Autorita' Portuale di Ravenna, per la realizzazione del
dispositivo di sicurezza "Port Approch Control" (PAC) per il
controllo del trasporto navale di sostanze pericolose, con un
contributo statale di Lire 1.450.000.000 e con una compartecipazione
dell'Ente di Lire 250.000.000;
c) Enichem di Ravenna, per le modifiche tecnologiche sugli impianti
dell'Enichem per la riduzione dei rischi connessi alla movimentazione
ed allo stoccaggio di sostanze pericolose, con un contributo statale
di Lire 1.000.000.000 e con una partecipazione dell'Ente di Lire
3.000.000.000;
2) di dare atto che le somme indicate al punto 1) di Lire
4.600.000.000 sono state impegnate con deliberazione di Giunta
regionale 2747/98 ripartite nel modo seguente:
- quanto a Lire 1.450.000.000 a favore dell'Autorita' Portuale di
Ravenna, registrata al n. 6763 di impegno, sul Capitolo 48596
"Realizzazione del dispositivo di sicurezza (PAC) per il controllo
del trasporto navale di sostanze pericolose nel porto di Ravenna
(art. 7, Legge 8 luglio 1986, n. 349 come modificato dall'art. 6,
della Legge 28 agosto 1989, n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988,
n. 175 come inserito dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111)
- Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998;
- quanto a Lire 2.150.000.000 a favore del Comune di Ravenna,
registrata al n. 6762 di impegno, sul Capitolo 48594 "Intervento di
ristrutturazione di parte della Via Baiona, sita nel comune di
Ravenna, con variante per il collegamento alla grande viabilita' dei
veicoli trasportanti merci pericolose (art. 7, Legge 8 luglio 1986,
n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge 28 agosto 1989, n.
305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175 come inserito dall'art.
23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi statali" del Bilancio
per l'esercizio finanziario 1998;
- quanto a Lire 1.000.000.000 a favore dell'Enichem di Ravenna,
registrata al n. 6764 di impegno, sul Capitolo 48598 "Modifiche
tecnologiche sugli impianti dell'Enichem per la riduzione dei rischi
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze
pericolose nell'area industriale di Ravenna (art. 7, Legge 8 luglio
1986, n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge 28 agosto 1989,
n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175 come inserito
dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi statali" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 1998;
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Protezione civile
provvedera' secondo quanto previsto dalla normativa di legge vigente
e dalla delibera di Giunta regionale 2541/95 a sottoscrivere le
condizioni di cui al punto 1);
4) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 2)
provvedera', con propri provvedimenti formali il Responsabile del
Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 61 della L.R.
31/97, come sostituito dalla L.R. 40/94, art. 4 e dalla delibera di
Giunta 2541/95, secondo le modalita' stabilite nelle bozze di
convenzione di cui al punto 1).
IL DIRETTORE
Leda Boschetti
SCHEMI DI CONVENZIONE
L'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . . . . del mese di .
. . . . . . . . . . . . . ., in Bologna (. . . . ) presso la sede del
. . . . . . . . sono presenti
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;
- per l'Enichem SpA, nell'articolato della presente convenzione
denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . . . . . . . . . . . .
premesso:
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del
risanamento ambientale;
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area
industriale e portuale di Ravenna;
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva
ai sensi di legge, fu approvata l'intesa di programma tra il Ministro
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli
interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la redazione
del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale di Ravenna,
sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un importo
complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto
l'intervento per le "modifiche tecnologiche sugli impianti
dell'Enichem, per la riduzione dei rischi connessi alla
movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze pericolose", come da
art. 7, lett. d), dell'Intesa di programma;
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di
1.000.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art. 7, lett. d),
sopra menzionato;
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'Intesa di
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;
- che con delibera di Giunta della Regione in data 30 dicembre 1998,
n. 2747, si e' data esecuzione alle precedenti disposizioni,
individuando altresi', al paragrafo 2), l'Enichem SpA come Soggetto
attuatore dell'intervento di competenza di cui all'art. 7, lett. d),
dell'Intesa di programma;
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,
quanto a 1.000.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di
competenza di Enichem SpA, da trasferirsi al medesimo Soggetto
attuatore secondo le modalita' previste al paragrafo 7 b) della sopra
richiamata delibera di Giunta, nonche' nella presente convenzione;
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di
programma, presso la Regione, alla quale per l'attuazione degli
interventi prioritari, sono delegati compiti di controllo e
supervisione degli interventi;
- che sulla base della intesa di programma il comitato di
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi' ripartito la
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune
di Ravenna:
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Comune di Ravenna;
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control
(PAC):
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna;
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze
pericolose:
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Enichem SpA
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);
considerato che la Giunta regionale con delibera n. 2747 del 30
dicembre 1998, punto 7 b) ha definito le modalita' di erogazione del
finanziamento di cui alla presente convenzione;
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione e
l'Enichem SpA;
tutto cio' premesso e considerato, le parti come sopra costituite
convengono di stipulare la seguente convenzione:
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono
disciplinare e ratificare l'attuazione dei compiti e delle procedure
relative all'intervento di risanamento dell'area portuale ed
industriale di Ravenna, come individuato ex art. 7, lett. d),
dell'Intesa di programma richiamata in premessa e affidato alla
competenza di Enichem SpA in qualita' di Soggetto attuatore, relativo
alle "modifiche tecnologiche sugli impianti dell'Enichem per la
riduzione dei rischi connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio
di sostanze pericolose".
Art. 2
Procedure relative all'oggetto della convenzione
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di
seguito indicate, connesse agli interventi realizzati o da realizzare
dal Soggetto attuatore in considerazione della natura di soggetto
classificato a "Rischio di incidente rilevante", in conformita' al
DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.
Art. 3
Compiti e funzioni della Regione
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta
2747/98, la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in
oggetto, del Servizio Protezione civile, nell'ambito del quale e'
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98 citata. Rimane,
in ogni caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore
per il regolare andamento delle procedure tecniche ed amministrative,
nonche' per la soddisfacente, realizzazione degli interventi.
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica ha facolta' di
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,
altresi', ogni chiarimento o documento richiesto.
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa a
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio di Protezione civile
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui
alla presente convenzione inviati dal Soggetto attuatore.
Art. 4
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art. 1 della presente
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei
poteri e delle responsabilita' connesse.
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera sulla base del
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui
all'art. 5 dell'Intesa di programma;
- l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e/o
forniture necessari;
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva degli
interventi previsti;
- la direzione lavori;
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le
vigenti disposizioni in materia;
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei
lavori e/o forniture, conseguenti alle attivita' sopra indicate;
- la rendicotazione dell'intervento al Servizio Protezione civile
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,
ai fini del controllo degli interventi;
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della
supervisione degli interventi.
Art. 5
Erogazione del finanziamento e
rendicontazione degli interventi
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla
delibera di Giunta 2747/98, ex punto 7 del dispositivo, il
Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base di schede
di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli stati di
avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore.
2. Le quote del finanziamento sono liquidate come segue:
- 20% alla presentazione della scheda di autocertificazione
attestante la definizione del programma e dei progetti esecutivi per
gli interventi previsti;
- 80% alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato secondo le modalita' di cui comma 1, a fronte
dello stato di avanzamento lavori relativo alla ultimazione dei
lavori.
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del
finanziamento. Tali informazioni dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante del Soggetto attuatore.
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio
Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore; le
schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore.
Art. 6
Dichiarazioni di conformita'
Il Soggetto attuatore dichiara che gli interventi concordati con il
presente atto sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, in particolare in conformita' alle
disposizioni richiamate in premessa. In tal senso le premesse che
precedono fanno parte integrante, formale e sostanziale, del presente
atto.
Art. 7
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.
Art. 8
Validita' dell'intesa
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di
sottoscrizione e per i terzi di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
per LA REGIONE per IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RESPONSABILE SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Demetrio Egidi L'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . del
mese di . . . . . . . . , in Bologna (. . . ) presso la sede del . .
. . . . . . sono presenti
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;
- per il Comune di Ravenna, nell'articolato della presente
convenzione denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . . . . . . .
. . .
premesso:
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del
risanamento ambientale;
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area
industriale e portuale di Ravenna;
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva
ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma tra il Ministro
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli
interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la redazione
del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale di Ravenna,
sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un importo
complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto
l'intervento di "Ristrutturazione di parte della Via Baiona, sita nel
comune di Ravenna, per il collegamento alla grande viabilita' dei
veicoli trasportanti merci pericolose", come da art. 7, lett. b),
dell'Intesa di programma;
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di
2.150.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art.7, lett. b),
sopra menzionato;
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'intesa di
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;
- che con delibera di Giunta della Regione in data 30 dicembre 1998,
n. 2749 si e' data esecuzione alle precedenti disposizioni,
individuando altresi', al paragrafo 2), il Comune di Ravenna come
Soggetto attuatore dell'intervento di competenza di cui all'art. 7,
lett. b), dell'Intesa di programma;
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,
quanto a 2.150.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di
competenza del Comune di Ravenna, da trasferirsi al medesimo Soggetto
attuatore secondo le modalita' previste al paragrafo 7 b) della sopra
richiamata delibera di Giunta, nonche' nella presente convenzione;
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di
programma, presso la Regione, alla quale, per l'attuazione degli
interventi prioritari sono delegati compiti di controllo e
supervisione;
- che sulla base della Intesa di programma il Comitato di
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi ripartito la
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune
di Ravenna:
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Comune di Ravenna;
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control
(PAC):
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna;
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze
pericolose:
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Enichem SpA;
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari,
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) ed
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);
considerato che la Giunta della Regione con delibera n.2747 del 30
dicembre 1998, punto 7 b), ha definito le modalita' di pagamento
secondo quanto stabilito dalla L.R. 29/85;
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione ed
il Comune di Ravenna;
tutto cio' premesso e considerato, le Amministrazioni pubbliche come
sopra costituite convengono di stipulare la seguente convenzione:
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono
disciplinare l'attuazione dei compiti e delle procedure relative
all'intervento di risanamento dell'area industriale di Ravenna, come
individuato ex art. 7, lett. b) dell'Intesa di programma richiamata
in premessa e affidato alla competenza del Comune di Ravenna in
qualita' di Soggetto attuatore relativo alla "Ristrutturazione di
parte della Via Baiona, sita nel comune di Ravenna, con variante per
il collegamento alla grande viabilita' dei veicoli trasportanti merci
pericolose".
Art. 2
Procedure relative all'oggetto della convenzione
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di
seguito indicate, al fine della realizzazione dell'intervento in
oggetto.
Art. 3
Compiti e funzioni della Regione
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta
2747/98 la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in
oggetto, del Servizio Protezione civile, nell'ambito del quale e'
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98. Rimane, in ogni
caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore per il
regolare andamento delle procedure tecniche amministrative, nonche'
per la soddisfacente realizzazione degli interventi.
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica ha facolta' di
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,
altresi' ogni chiarimento o documento richiesto.
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa a
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio Protezione civile
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui
alla presente convenzione inviati dal Soggetto attuatore.
Art. 4
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art.1 della presente
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei
poteri e delle responsabilita' connesse.
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera sulla base del
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui
all'art. 5 dell'Intesa di programma;
- le eventuali procedure di espropriazione;
- l'espletamento delle procedure di appalto per l'affidamento dei
lavori necessari;
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva successiva
all'individuazione dell'impresa affidataria;
- la direzione lavori;
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le
vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari
dell'appalto, conseguenti alle attivita' sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento al Servizio Protezione civile
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,
ai fini del controllo degli interventi;
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della
supervisione degli interventi.
Art. 5
Monitoraggio degli interventi
1. La Regione, mediante il Servizio Protezione civile, il quale si
avvale della Segreteria tecnica specializzata, provvede alla
supervisione degli interventi tramite il monitoraggio delle procedure
e delle attivita' poste dal Soggetto attuatore.
2. Fatta salva la facolta' di richiedere informazioni ulteriori in
conformita' all'art. 3 del presente atto, il Servizio Protezione
civile, avvalendosi dalla Segreteria tecnica, mette a disposizione
del Soggetto attuatore la necessaria documentazione, la quale
costituisce lo strumento, anche formale, mediante il quale il
Soggetto attuatore adempie alla richiesta di informazioni relative ai
principali atti connessi con la realizzazione degli interventi
programmati. Tali informazioni, sottoscritte dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore, verranno fornite attraverso la
compilazione di moduli predefiniti dal Servizio Protezione civile, il
quale provvede a comunicare modalita' e tempi per la consegna.
Art. 6
Erogazione del finanziamento
e rendicontazione degli interventi
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla
delibera di Giunta del 30 dicembre 1998, n. 2747, ex punto 7 del
dispositivo, il Responsabile del Servizio regionale competente, sulla
base di schede di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli
stati di avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dalla
Direzione per l'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante
del Soggetto attuatore.
2. In tal senso la Regione corrisponde un'anticipazione determinata
nella misura del 20% dell'importo complessivo del finanziamento a
fronte della presentazione da parte del Soggetto attuatore di
apposita scheda di autocertificazione della avvenuta consegna dei
lavori e di approvazione del progetto esecutivo con indicazione della
relativa copertura finanziaria. Le ulteriori quote del finanziamento
sono successivamente liquidate in base ai seguenti momenti
tecnico-amministrativi di realizzazione dell'intervento:
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 30%
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il
40% del finanziamento impegnato;
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 60%
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il
30% del finanziamento impegnato;
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento lavori relativa alla ultimazione dei lavori,
sara' liquidato, a saldo complessivo, il 10% del finanziamento
impegnato.
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del
finanziamento.
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio
di Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore;
le schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale
Rappresentante del Soggetto attuatore.
Art. 7
Qualificazione delle procedure
di affidamento degli appalti
1. La Regione, tramite il Servizio di Protezione civile, inoltre,
mette a disposizione le conoscenze e la documentazione necessaria al
fine di rendere possibile per il Soggetto attuatore, pur nel rispetto
della propria autonomia, l'applicazione di metedologie innovative
nell'ambito della procedura di pubblico appalto. In particolare, la
Regione, nell'ambito della delibera di Giunta del 16 giugno 1999, n.
987 rende disponibile l'opportuna documentazione tecnica
(linee-guida) per l'applicazione di metodologie e criteri di qualita'
finalizzati ad una migliore e piu' celere gestione della singola
procedura di appalto pubblico.
Art. 8
Dichiarazione di conformita'
1. Il Soggetto attuatore, mediante il legale rappresentante, dichiara
che gli interventi concordati con il presente atto verranno comunque
realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in
particolare in conformita' alle disposizioni richiamate in premessa
nonche' alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. In
tal senso le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e
sostanziale, del presente atto. Qualora, tra la Regione ed il
Soggetto attuatore, nell'ambito degli interventi di attuazione
oggetto della presente convenzione, si verificassero difformita' di
interpretazione delle norme sopra richiamate e, in particolare, su
questioni relative a problematiche ambientali, verra' sentito il
Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 dell'Intesa di programma.
Art. 9
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.
Art. 10
Validita' dell'intesa
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di
sottoscrizione e per i terzi dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
per LA REGIONE per IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Demetrio EgidiL'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . del
mese di . . . . ., in Bologna (. . .) presso la sede del . . . . sono
presenti
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;
- per l'Autorita Portuale di Ravenna, nell'articolato della presente
convenzione denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . .
premesso:
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del
risanamento ambientale;
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area
industriale e portuale di Ravenna;
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.685 del
1996, esecutiva ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma
tra il Ministro dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione
degli interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la
redazione del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale
di Ravenna, sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un
importo complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto
l'intervento di "Realizzazione del dispositivo di sicurezza Port
Approch Control (PAC) per il controllo del trasporto navale di
sostanze pericolose nel porto di Ravenna", come da art. 7, lett. c)
dell'Intesa di programma;
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di
1.450.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art. 7, lett. c),
sopra menzionato;
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'Intesa di
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 30
dicembre 1998, n. 2747 si e' data esecuzione alle precedenti
disposizioni, individuando altresi', al paragrafo 2), l'Autorita'
Portuale di Ravenna come Soggetto attuatore dell'intervento di
competenza di cui all'art. 7, lett. c), dell'intesa di programma;
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,
quanto a 1.450.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di
competenza dell'Autorita' portuale di Ravenna da trasferirsi al
medesimo soggetto attuatore secondo le modalita' previste al
paragrafo 7 della sopra richiamata delibera di Giunta, nonche' nella
presente convenzione;
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di
programma, presso la Regione alla quale, per l'attuazione degli
interventi prioritari sono delegati compiti di controllo e
supervisione;
- che sulla base della Intesa di programma il Comitato di
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi ripartito la
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune
di Ravenna:
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Comune di Ravenna
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control
(PAC):
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi
connessi alla movimentazione ed alla stoccaggio di sostanze
pericolose:
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;
- Ente attuatore: Enichem SpA;
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari,
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) ed
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);
considerato che la Giunta regionale con delibera n. 2747 del
30/12/1998, punto 7a), ha definito le modalita' di erogazione del
finanziamento di cui alla presente convenzione;
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione
Emilia- Romagna ed il Comune di Ravenna;
tutto cio' premesso e considerato, le Amministrazioni pubbliche come
sopra costituite convengono di stipulare la seguente convenzione:
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono
disciplinare l'attuazione dei compiti e delle procedure relative
all'intervento di risanamento dell'area ed industriale di Ravenna,
come individuato ex art. 7, lett. c) dell'Intesa di programma
richiamata in premessa e affidato alla competenza dell'Autorita'
Portuale di Ravenna in qualita' di Soggetto attuatore, relativo alla
"Realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control
(PAC) per il controllo del trasporto navale di sostanze pericolose
nel porto di Ravenna".
Art. 2
Procedure relative all'oggetto della convenzione
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di
seguito indicate, al fine della realizzazione dell'intervento in
oggetto.
Art. 3
Compiti e funzioni della Regione
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta
2747/98 la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in
oggetto, del Servizio di Protezione civile, nell'ambito del quale e'
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98 citata. Rimane,
in ogni caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore
per il regolare andamento delle procedure tecniche amministrative,
nonche' per la soddisfacente realizzazione degli interventi.
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica, ha facolta' di
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,
altresi ogni chiarimento o documento richiesto.
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa e
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio di Protezione civile
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui
alla presento convenzione inviati dal Soggetto attuatore.
Art. 4
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art. 1 della presente
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei
poteri e delle responsabilita' connesse.
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento (fornitura
del sistema PAC, posa in opera e mezza in funzione) sulla base del
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui
all'art. 5 dell'Intesa di programma;
- l'esplatamento delle procedure di appalto per l'affidamento del
contratto;
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva successiva
all'individuazione dell'impresa affidataria;
- la direzione dell'esecuzione del contratto;
- la operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le
vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- i pagamenti ad i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei
lavori e/o forniture, conseguenti alle attivita' sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento al Servizio Protezione civile
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,
ai fini del controllo degli interventi;
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della
supervisione degli interventi.
Art. 5
Monitoraggio degli interventi
1. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si
avvale della Segreteria tecnica specializzata, provvede alla
supervisione degli interventi tramite il monitoraggio delle procedure
e delle attivita' poste dal Soggetto attuatore.
2. Fatta salva la facolta' di richiedere informazioni ulteriori in
conformita' all'art. 3 del presente atto, il Servizio Protezione
civile, avvalendosi dalla Segreteria tecnica, mette a disposizione
del Soggetto attuatore la necessaria documentazione, la quale
costituisce lo strumento, anche formale, mediante il quale il
Soggetto attuatore adempie alla richiesta di informazioni relative ai
principali atti connessi con la realizzazione degli interventi
programmati. Tali informazioni, sottoscritte dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore, verranno fornite attraverso la
compilazione di moduli predefiniti dal Servizio Protezione civile, il
quale provvede a comunicare modalita' e tempi per la consegna.
Art. 6
Erogazione del finanziamento
e rendicontazione degli interventi
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla
delibera di Giunta 2747/98, ex punto 7) del dispositivo, il
Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base di schede
di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli stati di
avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dalla Direzione
per l'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante del
Soggetto attuatore.
2. In tal senso la Regione corrisponde un'anticipazione determinata
nella misura del 20% dell'importo complessivo del finanziamento a
fronte della presentazione, da parte del Soggetto attuatore, di
apposita scheda di autocertificazione della avvenuta consegna dei
luoghi e di approvazione del progetto esecutivo con indicazione della
relativa copertura finanziaria. Le ulteriori quote del finanziamento
sono successivamente liquidate in base ai seguenti momenti
tecnico-amministrativi di realizzazione dell'intervento:
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 30%
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il
40% del finanziamento impegnato;
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento relativo alla realizzazione del 60% dell'importo
complessivo della prestazione oggetto del contratto, sara'
ulteriormente liquidato il 30% del finanziamento impegnato;
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello
stato di avanzamento relativo alla ultimazione della prestazione,
sara' liquidato, a saldo complessivo, il 10% del finanziamento
impegnato.
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del
finanziamento.
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio
Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore; le
schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale
rappresentante del Soggetto attuatore.
Art. 7
Qualificazione delle procedure
di affidamento degli appalti
1. La Regione, tramite il Servizio Protezione civile, inoltre, mette
a disposizione le conoscenze e la documentazione necessaria al fine
di rendere possibile per il Soggetto attuatore, pur nel rispetto
della propria autonomia, l'applicazione di metedologie innovative
nell'ambito della procedura di pubblico appalto. In particolare, la
Regione, nell'ambito della delibera di Giunta del 16 giugno 1999, n.
987 rende disponibile l'opportuna documentazione tecnica
(linee-guida) per l'applicazione di metodologie e criteri di qualita'
finalizzati ad una migliore e piu' celere gestione della singola
procedura di appalto pubblico.
Art. 8
Dichiarazione di conformita'
1. Il Soggetto attuatore, mediante il legale rappresentante, dichiara
che gli interventi concordati con il presente atto verranno comunque
realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in
particolare in conformita' alle disposizioni richiamate in premessa
nonche' alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. In
tal senso le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e
sostanziale, del presente atto. Qualora, tra la Regione ed il
Soggetto attuatore, nell'ambito degli interventi di attuazione
oggetto della presente convenzione, si verificassero difformita' di
interpretazione delle norme sopra richiamate e, in particolare, su
questioni relative a problematiche ambientali, verra' sentito il
Comitato coordinamento di cui all'art. 5 dell'Intesa di programma.
Art. 9
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.
Art. 10
Validita' dell'Intesa
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di
sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
per LA REGIONE per IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Demetrio Egidi