DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 126
Criteri e modalita' per la concessione di contributi ad enti ed associazioni per attivita' a favore di immigrati nel 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione",
all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di
attivita' ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore
degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e dei loro
familiari;
- ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali
contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed
istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque
anni con carattere di continuita' e specificita' a favore degli
immigrati;
- per le associazioni di immigrati extracomunitari si prescinde dal
requisito di operativita' da almeno 5 anni;
- con propria delibera 453/99 sono state definiti i criteri e le
modalita' per la concessione di contributi ad enti ed associazioni
per attivita' in favore di immigrati svolte nel 1999;
- la predetta delibera 453/99 definiva modalita' e criteri validi per
il solo 1999, in attesa della prosecuzione dell'iter della delibera
n. 2244 del 30 novembre 1998 "Approvazione del progetto di legge
ôNorme per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati',
proposta al Consiglio regionale", con cui si sarebbe dovuta
ridefinire la normativa regionale in materia di immigrazione;
dato atto che, non essendo entrata in vigore una nuova normativa
regionale in materia d'immigrazione, si rende necessario definire le
modalita' ed i criteri di concessione dei contributi di cui all'art.
17, L.R. 14/90 valevoli per l'anno 2000;
considerato che, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17
della L.R. 14/90, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
dell'emigrazione e immigrazione, emana direttive per la concessione
dei contributi in oggetto;
acquisito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione, espresso dal Comitato esecutivo in data 31 gennaio
2000 conservato agli atti del Servizio Politiche per l'accoglienza e
l'integrazione sociale;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Politiche sociali, dr. Francesco Cossentino, in merito alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della propria
delibera 2541/95;
vista la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e
familiari. Qualita' urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire che le domande di contributi di cui all'art. 17 della
L.R. 14/90 per le attivita' a favore degli immigrati dovranno essere
presentate secondo le modalita' descritte nell'Allegato A, facente
parte integrante del presente atto deliberativo, al Servizio
Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale della Regione
Emilia-Romagna entro il 30 aprile 2000;
2) di stabilire che la Giunta regionale, con proprio atto
deliberativo, provvedera' ad individuare i soggetti a cui concedere i
contributi, secondo le priorita' e le modalita' indicate nel presente
atto;
3) di concedere i contributi suddetti secondo l'ordine di priorita'
sottoelencato:
a) iniziative promosse congiuntamente da: - piu'
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri; - istituzioni ed
enti pubblici in collaborazione con associazioni/organizzazioni di
cittadini stranieri; - associazioni/organizzazioni di cittadini
stranieri in collaborazione con associazioni/organizzazioni di
cittadini italiani o miste;
b) attivita' programmate da associazioni o organizzazioni promosse e
composte totalmente o in misura nettamente prevalente da cittadini
stranieri immigrati, provenienti da Paesi a limitato sviluppo
socio-economico;
c) attivita' di associazioni/organizzazioni (operanti da almeno
cinque anni), promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;
d) programmi proposti da organizzazioni non governative impegnate in
progetti di cooperazione allo sviluppo per il rientro nei Paesi
d'origine o in iniziative volte a favorire la crescita di una cultura
di cooperazione e solidarieta' internazionale;
4) di dare precedenza, in caso di parita' degli altri requisiti, alle
associazioni con un maggior numero di immigrati aderenti ed una piu'
estesa diffusione territoriale in Emilia-Romagna ed alle associazioni
iscritte ad Albi o Registri del volontariato o dell'associazionismo,
istituiti dalle Amministrazioni provinciali o comunali;
5) di stabilire che per il 2000 le richieste di contributi saranno
ammesse per iniziative finalizzate all'integrazione socio-culturale
dei cittadini stranieri immigrati e realizzate nei settori seguenti,
indicati in ordine di priorita':
a) attivita' a favore di donne e bambini/e immigrati;
b) valorizzazione, promozione, diffusione delle culture e delle
lingue d'origine;
c) corsi di alfabetizzazione per adulti;
d) attivita' sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare,
campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);
e) produzione di periodici a stampa ed uso di spazi in altri mezzi di
comunicazione per lo svolgimento di attivita' informative rivolte
principalmente a cittadini stranieri;
6) di prevedere che a parita' di condizioni saranno considerati
prioritari i programmi di attivita' che interessano il maggior numero
di persone;
7) di stabilire che per il 2000 il contributo massimo concedibile ad
ogni singolo soggetto non potra' superare il 50% delle spese
preventivate e che comunque tale importo non potra' superare la somma
di Lire 10.000.000 (pari a Euro 5.164,57), aumentabili a Lire
15.000.000 (pari a Euro 7.746,855) per iniziative e attivita'
promosse in collaborazione da piu' soggetti;
8) di stabilire che l'erogazione del finanziamento sara' subordinata
alla presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o di
realizzazione dell'iniziativa proposta, unitamente all'invio alla
Regione Emilia-Romagna della documentazione contabile attestante la
spesa gia' sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto
richiedente pari almeno al 40% di quella prevista;
9) di definire la non ammissibilita' a finanziamento le seguenti
spese:
- compensi per relatori o ospiti (sono invece ammessi rimborsi spese
di viaggio o alloggio);
- spese di gestione varie (telefono, fax, luce, cancelleria etc.) e
rilevanti spese d'acquisto di attrezzature non specificamente
connesse alle iniziative proposte;
- spese per ristrutturazioni di spazi costruiti;
- spese di gestione di sportelli informativi o centri servizi;
- spese per alimenti o bevande;
10) di definire ammissibili a finanziamento le spese per prestazioni
lavorative o collaborazioni di personale unicamente attinenti alle
attivita' svolte nei settori della mediazione interculturale e
dell'insegnamento della lingua italiana o di origine;
11) di dare atto che, accertato il rispetto delle procedure di cui ai
punti precedenti, il Responsabile del Servizio competente provvedera'
alla liquidazione dei contributi oggetto del presente provvedimento;
12) di stabilire che i soggetti assegnatari dei contributi dovranno
far pervenire al competente Servizio regionale, entro sei mesi
dall'avvenuta erogazione, la documentazione attestante l'attuazione
delle iniziative finanziate ed una rendicontazione delle entrate e
delle spese effettivamente sostenute per ogni singola attivita'
finanziata;
13) di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell'intera
documentazione richiesta, il Direttore generale alle Politiche
sociali potra' disporre la revoca del contributo concesso e/o la
sospensione del soggetto inadempiente a successivi finanziamenti di
cui all'art. 17, L.R. 14/90;
14) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modalita' di presentazione delle domande di contributi per interventi
ed attivita' in favore degli immigrati (art. 17, L.R. 14/90).
Valevoli per l'anno 2000
Scadenza: 30 aprile 2000
Destinatari: enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed
istituzioni private senza fine di lucro, operanti da almeno 5 anni;
associazioni di cittadini stranieri immigrati.
Presentazione: le domande vanno presentate o inviate entro il
30/4/2000 al Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione
sociale della Regione Emilia-Romagna, Via A. Moro n. 38 - 40127
Bologna.
Documentazione: alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- programma delle attivita' da realizzare nel 2000, precisando date e
luoghi di svolgimento;
- descrizione delle iniziative, delle loro finalita' e dei
destinatari a cui si rivolgono, indicando se possibile anche il
numero presunto di persone interessate;
- per ogni singola iniziativa, schema dettagliato delle spese
previste nel 2000 e indicazione delle modalita' con cui si prevede di
coprire i costi, precisando se sono stati richiesti o ricevuti
finanziamenti da altre pubbliche istituzioni;
- statuto dell'associazione/organizzazione/ente che richiede il
contributo (non va allegato da parte degli enti pubblici e se e' gia'
stato inviato alla Regione Emilia-Romagna in occasione di altre
richieste negli anni 1998/1999 e se non sono state fatte variazioni);
- una relazione che riassuma l'attivita' svolta nell'ultimo
quinquennio (o in un periodo piu' breve per quanto riguarda le
associazioni di immigrati extracomunitari);
- se il programma di iniziative e' presentato congiuntamente da piu'
associazioni/organizzazioni/enti, occorrera' presentare un atto
d'intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti
proponenti e contenente l'indicazione
dell'associazione/organizzazione/ente designato come referente e
responsabile delle attivita' per cui e' richiesto il finanziamento.
La mancanza della suddetta documentazione puo' essere motivo di non
accoglimento della richiesta di finanziamento.