REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 93

Pubblicazione delle norme del Piano territoriale paesistico regionale come modificate dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini approvato con deliberazione della Giunta regionale 656/99. Accertamento delle varianti normative approvate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale della            
presente deliberazione, il testo coordinato degli articoli 12, 13,              
14, 16 delle Norme del PTPR, approvato con delibera del Consiglio               
regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con le modifiche introdotte              
dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini,              
approvato con delibera della Giunta regionale n. 656 dell'11 maggio             
1999;                                                                           
b) di dare mandato al responsabile del procedimento di curare la                
pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del testo                
coordinato delle norme del PTPR relative al sistema costiero, con le            
modifiche introdotte dal PTCP della Provincia di Rimini, di cui al              
precedente punto a).                                                            
ALLEGATO                                                                        
Testo coordinato delle Norme del PTPR relative al sistema costiero,             
con le modifiche introdotte dal Piano territoriale di coordinamento             
della Provincia di Rimini                                                       
Art. 12                                                                         
Sistema costiero                                                                
1) Il sistema costiero, come indicato e delimitato nelle tavole                 
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, in relazione al                 
diverso livello di trasformazione antropica e' suddiviso in costa               
nord e costa sud, come indicato nella tavola contrassegnata dal                 
numero 4 del medesimo presente Piano. Gli strumenti di pianificazione           
e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a                     
promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi           
in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive                     
specificita', agli indirizzi seguenti:                                          
a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione                  
naturale dei territori meno interessati da processi insediativi                 
antropici, mentre in quelli piu' interessati da tali processi deve              
essere promossa e favorita, anche mediante interventi di                        
sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita';                  
b) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi            
meritevoli di tutela, nonche' degli spazi liberi di loro pertinenza,            
con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attivita'           
culturali e per il tempo libero;                                                
c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla              
base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli            
arenili cosi' come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani e'           
necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti             
promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto               
alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie                   
esistenti;                                                                      
c bis) e' favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere             
la continuita' fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine            
il traffico veicolare dovra' essere trasferito su tracciati                     
alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di             
viabilita' sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di           
parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla                
spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto             
di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 delle presenti norme. Tali           
interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle             
acque meteoriche ne' interferire negativamente con gli equilibri                
idrici nel sottosuolo;                                                          
d) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra            
l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia               
balneare, la continuita' visuale tra la campagna ed il mare,                    
l'interruzione della continuita' edilizia con elementi naturali, la             
fruizione di spazi vegetativi per le attivita' di tempo libero;                 
e) le previsioni relative ad attrezzature e ad impianti di interesse            
sovracomunale devono essere, al massimo del possibile, coerenti con             
obiettivi di riqualificazione e di decongestionamento della fascia              
costiera, e, salvo che si tratti di strutture portuali, commerciali             
e/o industriali, di interesse nazionale, o con le medesime connesse,            
contemplare nuove realizzazioni esclusivamente ove siano direttamente           
finalizzate a tali obiettivi;                                                   
f) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di                   
interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse,              
deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei           
porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare                    
ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in                
coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;           
g) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo           
e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli                     
esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilita' della loro                   
localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al                  
presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree           
gia urbanizzate;                                                                
g bis) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia                
costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente             
attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli            
standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;                  
h) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione               
marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilita'             
alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare              
interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale           
comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della           
qualita' dell'acqua di balneazione e la mitigazione dell'erosione in            
porzioni dell'arenile non protette.                                             
2) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di             
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate            
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di                       
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,            
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure                     
eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonche' la sottoposizione           
a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia           
richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:                   
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo                     
metropolitano, idroviaria, nonche' aeroporti, porti commerciali ed              
industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico,           
attrezzature connesse;                                                          
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti solidi;                                                    
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico.                                                  
3) La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di              
cui al secondo comma non si applica alla realizzazione di strade,               
impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei                
reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il             
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in              
quanto al servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero           
di parti della popolazione di due Comuni confinanti.                            
4) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:               
a) soppressa                                                                    
b) soppressa                                                                    
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;           
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo,             
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonche' le            
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse;                          
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
5) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) del quarto comma non devono             
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
Art. 13                                                                         
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile                             
1) Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della                        
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le            
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili,             
delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile              
nei tratti piu' fortemente compromessi da utilizzazioni                         
turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate,           
o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e             
come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal                 
numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:             
a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli                   
elementi naturali;                                                              
b) soppressa;                                                                   
c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro                 
distanziamento dalla battigia;                                                  
c bis) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine                    
turistica e della qualita' ambientale della costa;                              
c ter) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo             
delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo            
turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante               
dell'arenile da usi ed elementi incongrui;                                      
d) soppressa;                                                                   
e) soppressa;                                                                   
f) soppressa;                                                                   
g) soppressa.                                                                   
2) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni           
urbanistiche ed edilizie limitatamente al perseguimento degli                   
obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti            
prescrizioni:                                                                   
a) la nuova edificazione e' ammessa solo nelle porzioni piu'                    
arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come                
trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona              
ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai            
varchi a mare. In tali casi e' ammesso un incremento del volume                 
trasferito pari al 5% purche' venga assicurata la rigenerazione                 
ambientale delle aree dismesse;                                                 
b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone                 
urbanizzate in ambito costiero" e' ammesso un incremento di volume              
pari al 10% del volume trasferito purche' venga assicurata la                   
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;                                   
c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di                
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche'             
di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in              
zona incongrua (cosi' come definita al punto a) e' ammessa solamente            
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai                    
requisiti obbligatori di legge;                                                 
d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri,                   
sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento            
tecnologico e strutturale ai fini dell'adeguamento alle normative di            
sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione                      
comunitaria, nazionale e regionale. Cio' non dovra' comunque                    
comportare incrementi del numero dei posti letto;                               
e) nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi              
ne' nuovi percorsi per mezzi motorizzati ne' a raso ne' interrati ed            
in genere interventi comportanti un aumento complessivo della                   
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il                 
numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali           
e ciclabili delle strade carrabili.                                             
3) Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione           
si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi               
dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.                       
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su             
proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del                  
presente articolo.                                                              
In particolare deve essere perseguita:                                          
a) la riconoscibilita' dei caratteri distintivi locali mediante                 
adeguate tipologie di intervento;                                               
b) la permeabilita' visuale tra la spiaggia e l'edificato                       
retrostante;                                                                    
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della              
fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da              
usi ed elementi incongrui;                                                      
d) il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.            
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire               
l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla                    
balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la              
riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al            
10% dell'esistente. Qualora la percentuale di riduzione sia superiore           
al 10% tale eccedenza puo' essere utilizzata per la realizzazione di            
interventi sperimentali di diversificazione dell'offerta, che                   
dovranno risultare integrativi rispetto alle strutture ordinarie e a            
servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In            
assenza dei piani di cui al primo capoverso e' consentita                       
esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.             
Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione e'                  
possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di            
cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati           
al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici delle               
citta' delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni           
di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di                
pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come               
contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione              
coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.                          
4) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti            
nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve            
essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso                     
interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli                    
interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo                       
distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei                  
servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei                    
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e            
degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.                                         
Art. 14                                                                         
Zone urbanizzate in ambito costiero                                             
e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica                              
1) Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad              
ambiti gia' fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle           
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.                          
2) Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni              
consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il           
perseguimento dei seguenti obiettivi:                                           
- riduzione della occupazione delle aree;                                       
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici             
per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un                  
globale miglioramento della qualita' urbana;                                    
- diversificazione degli usi e delle funzioni;                                  
- realizzazione degli standard e dei servizi necessari alle funzioni            
stabilmente insediate;                                                          
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuita' con le           
aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di                  
penetrazione con l'entroterra.                                                  
3) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma             
valgono le seguenti direttive:                                                  
a) nelle aree di cui al presente articolo e' da incentivare                     
l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica a               
condizione che l'operazione permetta di recuperare aree libere da               
destinare a standard pubblici. I Comuni potranno prevedere un                   
incremento del volume esistente mediamente del 5%, individuando                 
comparti nei quali concentrare l'incremento di volumetria, comunque             
non superiore al 20% dell'esistente, in maniera inversamente                    
proporzionale alla densita' edilizia e direttamente proporzionale               
alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;                              
b) la nuova edificazione derivante dal trasferimento di volumi e'               
consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici                 
generali, comunali ed intercomunali, solo allo scopo di concorrere              
alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si intende               
soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale in cui le aree             
libere risultino in quantita' uguale (o maggiore) dell'esistente alla           
data di approvazione del presente Piano. Tale bilancio positivo                 
dovra' essere verificato all'interno delle zone di cui al presente              
articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno               
investire anche zone di cui al precedente articolo 13, nel rispetto             
delle disposizioni del medesimo articolo;                                       
c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in                
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie                  
inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a: -               
verde di quartiere; - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali; -               
zone alberate e radure destinate ad attivita' per il tempo libero; -            
aree da destinare al soddisfacimento degli standard di cui                      
all'articolo 46 della L.R. 47/78 e successive modificazioni;                    
d) nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in             
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie                  
superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione           
comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di                       
trasferimenti di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al                   
precedente articolo 13 o in altre aree di cui al presente articolo.             
La superficie complessivamente investita dagli interventi non potra'            
essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la                 
rimanente superficie alla realizzazione di standard pubblici o di               
servizi di interesse pubblico. Eventuali e/o ulteriori interventi               
effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a condizione che il 50%            
della realizzazione venga destinata a servizi pubblici;                         
e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti            
ammissibili dal Piano regolatore generale in conformita' alla L.R. 7            
dicembre 1978, n. 47.                                                           
4) soppresso.                                                                   
Art. 15                                                                         
Zone di tutela della costa e dell'arenile                                       
1) Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali                   
interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di                 
naturalita' o di seminaturalita', ovvero costituenti residui di                 
arenile e di terreni retrostanti sostanzialmente liberi da                      
edificazione, e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole           
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le                      
prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le                  
direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.                            
2) Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o                 
consentiti esclusivamente:                                                      
a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale,             
con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale            
della duna;                                                                     
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei                 
manufatti edilizi esistenti, nonche' ogni altro intervento su tali              
manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal Piano regolatore             
generale in conformita' alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; in                    
particolare sulle strutture ricettive esistenti sono consentiti                 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione;                              
c) la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densita'            
non superiore ad una attrezzatura ogni 1.000 metri lineari di                   
arenile, salva diversa specifica previsione di strumenti di                     
pianificazione regionali o provinciali;                                         
d) l'esercizio di attivita' alieutiche in conformita' alla specifica            
disciplina.                                                                     
3) Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche                  
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri, nonche' le strade poderali ed interpoderali e le piste di           
esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi            
necessari alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche'             
per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione           
di opere pubbliche e di pubblica utilita', posti di ristoro, annessi            
rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti                   
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle               
funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di               
protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e                      
veterinaria;                                                                    
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei                   
sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di                
esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante              
l'affissione di appositi segnali;                                               
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
4) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel                 
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di                         
pianificazione infraregionale, individuano:                                     
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in           
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su            
aree esondabili, o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni                
erosivi;                                                                        
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici           
all'aperto di cui alla precedente lettera a), potendosi, se del caso,           
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.              
47, e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo che, in conseguenza                        
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono           
permanere entro le predette zone di cui al primo comma,                         
subordinatamente ad interventi di riassetto;                                    
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione             
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)            
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere           
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia delle           
aree comunque interessate dai predetti complessi e, al loro interno,            
delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree               
interessate dai predetti complessi degli apparati dunosi e degli                
altri elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente                     
esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento,            
di manufatti che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che            
comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi                  
tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;                   
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,             
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione                
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;                      
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia             
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi             
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a                    
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d)                             
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di                     
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -           
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle                  
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un               
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione            
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento              
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti            
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti           
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della             
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo             
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da              
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi            
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi              
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.                              
5) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al             
precedente quarto comma, nei complessi turistici all'aperto                     
insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo            
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli            
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori            
richiesti dalla relativa disciplina.                                            
Art. 16                                                                         
Colonie marine                                                                  
1) Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:           
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di                     
pertinenza;                                                                     
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una                  
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati                
citta' delle colonie.                                                           
2) Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente               
articolo sono i seguenti:                                                       
1) Misano                                                                       
2) Riccione                                                                     
3) Marano                                                                       
4) Bellaria-Igea Marina                                                         
5) Cesenatico Sud                                                               
6) Cesenatico Nord                                                              
7) Pinarella di Cervia Sud                                                      
8) Pinarella di Cervia Nord                                                     
9) Milano Marittima.                                                            
3) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie            
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:                                    
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con                     
riferimento agli edifici di maggior pregio;                                     
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e                  
l'arenile;                                                                      
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e              
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'                       
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.                            
4) Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17            
relative agli edifici delle colonie marine di interesse                         
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno               
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del               
presente Piano.                                                                 
5) Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono                  
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma                  
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.                                 
6) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:                           
 1) Le Navi, Cattolica                                                          
 2) Ferrarese, Cattolica                                                        
 3) Reggiana, Riccione                                                          
 4) Novarese, Rimini                                                            
 5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria                                                  
 6) AGIP, Cesenatico                                                            
 7) Varese, Cervia                                                              
 8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia                                    
 9) Croce Rossa, Ravenna                                                        
10) Burgo, Riccione                                                             
11) Bolognese, Rimini                                                           
12) Murri, Rimini                                                               
13) Comasco-De Orchi, Rimini                                                    
14) Patronato scolastico, Rimini                                                
15) Forlivese, Rimini                                                           
16) Soresinese, Rimini                                                          
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico                                     
18) Veronese, Cesenatico                                                        
19) Centro climatico marino, Cervia.                                            
Negli edifici di cui al presente comma sono consentiti gli interventi           
di seguito elencati:                                                            
a) il restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, nonche'           
il ripristino degli elementi originali alterati, mediante: a.1) il              
restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; a.2) il                 
restauro o il ripristino degli ambienti interni che abbiano elementi            
o aspetti di pregio; la conservazione o il ripristino dei                       
collegamenti verticali e orizzontali di pregio e originali; a.3) la             
conservazione o il ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni           
ed interni; a.4) l'eliminazione delle superfetazioni e la                       
ricostruzione di parti eventualmente crollate o demolite;                       
b) le trasformazioni interne, nel rispetto degli ambienti e degli               
elementi di pregio fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del               
parere dell'ente competente per gli edifici vincolati ai sensi della            
Legge 1089/39;                                                                  
c) la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed                     
igienico-sanitari per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle              
barriere architettoniche e di attuazione di quanto previsto dal DLgs            
626/94.                                                                         
7) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:                              
20) Fusco, Misano                                                               
21) Bertazzoni, Riccione                                                        
22) Primavera, Riccione                                                         
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione                                           
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione                                                  
25) Villa Margherita, Rimini                                                    
26) ENEL, Rimini                                                                
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini                                         
28) ANIEP CRI, Bellaria                                                         
29) Lanerossi, Gatteo                                                           
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.                                                
Le trasformazioni fisiche consentibili e/o prescritte negli edifici             
di cui al presente comma riguardano:                                            
a) il restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi             
architettonici di pregio caratteristici dell'assetto architettonico             
originario sia esterni che interni;                                             
b) il mantenimento o la ricostruzione del sistema degli spazi liberi,           
esterni;                                                                        
c) l'eliminazione delle superfetazioni;                                         
d) la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed                     
igienico-sanitari per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle              
barriere architettoniche e di attuazione di quanto previsto dal DLgs            
626/94.                                                                         
8) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le             
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i                 
seguenti:                                                                       
31) Villa Il Germoglio, San Mauro                                               
32) S. Monica, Cesenatico                                                       
33) Casa del Mare, CIF di Parma, Cesenatico                                     
34) Madre di Dio, Cesenatico                                                    
35) Ministero degli Interni, Cesenatico                                         
36) Don Bosco, Cesenatico                                                       
37) Mediterranea, Cervia.                                                       
9) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti           
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie                
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.               
10) Negli edifici delle colonie marine di interesse                             
storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio                 
architettonico nonche' nelle rispettive aree di pertinenza valgono le           
seguenti prescrizioni:                                                          
a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, e' fatto            
obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni                    
qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi                      
architettonici considerati di pregio;                                           
b) e' comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche                    
architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento                          
tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonche'            
la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli                 
impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attivita'           
insediata;                                                                      
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle                  
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -              
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a            
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a                 
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come                 
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di                    
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione            
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,                   
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -              
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente           
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari                
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,            
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo             
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e           
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,               
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema                    
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per              
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione            
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto                   
all'attivita' turistica;                                                        
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla           
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o             
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di                
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in               
relazione alla specifica utilizzazione proposta;                                
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui            
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla             
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti                 
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle             
strutture esistenti.                                                            
11) Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici            
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo           
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente               
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree                
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze            
edilizie. E' conseguentemente vietata la nuova costruzione di                   
qualsiasi manufatto, e deve essere prevista l'eliminazione dei                  
manufatti esistenti incongrui, salvo quanto specificato al precedente           
comma 10). Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle                  
colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse            
potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle                     
disposizioni di zona e con i benefici di cui al successivo comma 14).           
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso                 
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:                              
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente                      
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine             
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al                 
massimo del possibile di interessare arenili;                                   
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti           
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per             
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse                    
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi               
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi                  
esistenti o ricostituibili;                                                     
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.                                    
12) Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,           
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi               
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta                  
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della                  
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel                  
rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema           
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la               
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle            
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento           
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od                
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.                          
13) I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:                   
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel                 
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti                        
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle              
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed           
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di            
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al                  
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano                
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi            
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel                  
programma valgono le previsioni del Piano regolatore in conformita' a           
quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.                     
14) Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente              
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente           
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e           
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti             
parte del progetto possono essere oggetto di:                                   
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime              
originario a parita' di volume;                                                 
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone            
di cui all'art.13 con un incremento di volume pari al 15%;                      
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad                   
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima           
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del             
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per                
nuova costruzione.                                                              
15) Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i programmi           
di cui ai commi 12 e 13 indicheranno i comparti da attuare attraverso           
il Piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta. Tali                 
programmi sono assentiti dai Comuni previa acquisizione del parere di           
conformita' agli obiettivi del PTCP fornito dall'Amministrazione                
provinciale.                                                                    
16) In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non             
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli               
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di                
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato              
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e              
della demolizione senza ricostruzione.                                          
17) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al                  
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri           
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali            
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala               
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di            
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente             
comma 12.                                                                       
APPENDICE                                                                       
(Soppressa)                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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