DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 93
Pubblicazione delle norme del Piano territoriale paesistico regionale come modificate dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini approvato con deliberazione della Giunta regionale 656/99. Accertamento delle varianti normative approvate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, il testo coordinato degli articoli 12, 13,
14, 16 delle Norme del PTPR, approvato con delibera del Consiglio
regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con le modifiche introdotte
dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 656 dell'11 maggio
1999;
b) di dare mandato al responsabile del procedimento di curare la
pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del testo
coordinato delle norme del PTPR relative al sistema costiero, con le
modifiche introdotte dal PTCP della Provincia di Rimini, di cui al
precedente punto a).
ALLEGATO
Testo coordinato delle Norme del PTPR relative al sistema costiero,
con le modifiche introdotte dal Piano territoriale di coordinamento
della Provincia di Rimini
Art. 12
Sistema costiero
1) Il sistema costiero, come indicato e delimitato nelle tavole
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, in relazione al
diverso livello di trasformazione antropica e' suddiviso in costa
nord e costa sud, come indicato nella tavola contrassegnata dal
numero 4 del medesimo presente Piano. Gli strumenti di pianificazione
e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a
promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi
in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive
specificita', agli indirizzi seguenti:
a) deve essere perseguita la conservazione della conformazione
naturale dei territori meno interessati da processi insediativi
antropici, mentre in quelli piu' interessati da tali processi deve
essere promossa e favorita, anche mediante interventi di
sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita';
b) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi
meritevoli di tutela, nonche' degli spazi liberi di loro pertinenza,
con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attivita'
culturali e per il tempo libero;
c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla
base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli
arenili cosi' come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani e'
necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti
promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto
alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie
esistenti;
c bis) e' favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere
la continuita' fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine
il traffico veicolare dovra' essere trasferito su tracciati
alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di
viabilita' sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di
parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla
spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto
di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 delle presenti norme. Tali
interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle
acque meteoriche ne' interferire negativamente con gli equilibri
idrici nel sottosuolo;
d) devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra
l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia
balneare, la continuita' visuale tra la campagna ed il mare,
l'interruzione della continuita' edilizia con elementi naturali, la
fruizione di spazi vegetativi per le attivita' di tempo libero;
e) le previsioni relative ad attrezzature e ad impianti di interesse
sovracomunale devono essere, al massimo del possibile, coerenti con
obiettivi di riqualificazione e di decongestionamento della fascia
costiera, e, salvo che si tratti di strutture portuali, commerciali
e/o industriali, di interesse nazionale, o con le medesime connesse,
contemplare nuove realizzazioni esclusivamente ove siano direttamente
finalizzate a tali obiettivi;
f) la valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di
interesse regionale e subregionale, e delle attrezzature connesse,
deve avvenire prioritariamente mediante la tutela e l'adeguamento dei
porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare
ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso esclusivamente in
coerenza con la pianificazione e programmazione regionale di settore;
g) i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo
e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli
esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilita' della loro
localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al
presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree
gia urbanizzate;
g bis) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia
costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente
attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli
standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;
h) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione
marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilita'
alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare
interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale
comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della
qualita' dell'acqua di balneazione e la mitigazione dell'erosione in
porzioni dell'arenile non protette.
2) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la
sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure
eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonche' la sottoposizione
a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia
richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo
metropolitano, idroviaria, nonche' aeroporti, porti commerciali ed
industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico,
attrezzature connesse;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei
reflui e dei rifiuti solidi;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
e) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico.
3) La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di
cui al secondo comma non si applica alla realizzazione di strade,
impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei
reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in
quanto al servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero
di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
4) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la
sua delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
a) soppressa
b) soppressa
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo,
di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonche' le
attivita' di esercizio e di manutenzione delle stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
5) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera c) del quarto comma non devono
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
Art. 13
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
1) Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili,
delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile
nei tratti piu' fortemente compromessi da utilizzazioni
turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate,
o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e
come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal
numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:
a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli
elementi naturali;
b) soppressa;
c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro
distanziamento dalla battigia;
c bis) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine
turistica e della qualita' ambientale della costa;
c ter) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo
delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo
turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante
dell'arenile da usi ed elementi incongrui;
d) soppressa;
e) soppressa;
f) soppressa;
g) soppressa.
2) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni
urbanistiche ed edilizie limitatamente al perseguimento degli
obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) la nuova edificazione e' ammessa solo nelle porzioni piu'
arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come
trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona
ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai
varchi a mare. In tali casi e' ammesso un incremento del volume
trasferito pari al 5% purche' venga assicurata la rigenerazione
ambientale delle aree dismesse;
b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone
urbanizzate in ambito costiero" e' ammesso un incremento di volume
pari al 10% del volume trasferito purche' venga assicurata la
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche'
di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in
zona incongrua (cosi' come definita al punto a) e' ammessa solamente
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai
requisiti obbligatori di legge;
d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri,
sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento
tecnologico e strutturale ai fini dell'adeguamento alle normative di
sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale. Cio' non dovra' comunque
comportare incrementi del numero dei posti letto;
e) nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi
ne' nuovi percorsi per mezzi motorizzati ne' a raso ne' interrati ed
in genere interventi comportanti un aumento complessivo della
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il
numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali
e ciclabili delle strade carrabili.
3) Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione
si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi
dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni.
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su
proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del
presente articolo.
In particolare deve essere perseguita:
a) la riconoscibilita' dei caratteri distintivi locali mediante
adeguate tipologie di intervento;
b) la permeabilita' visuale tra la spiaggia e l'edificato
retrostante;
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della
fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da
usi ed elementi incongrui;
d) il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire
l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla
balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la
riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al
10% dell'esistente. Qualora la percentuale di riduzione sia superiore
al 10% tale eccedenza puo' essere utilizzata per la realizzazione di
interventi sperimentali di diversificazione dell'offerta, che
dovranno risultare integrativi rispetto alle strutture ordinarie e a
servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. In
assenza dei piani di cui al primo capoverso e' consentita
esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.
Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione e'
possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di
cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati
al primo capoverso. Qualora in corrispondenza degli edifici delle
citta' delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni
di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di
pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come
contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione
coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.
4) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti
nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve
essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso
interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli
interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo
distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei
servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e
degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.
Art. 14
Zone urbanizzate in ambito costiero
e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica
1) Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad
ambiti gia' fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.
2) Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni
consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici
per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un
globale miglioramento della qualita' urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione degli standard e dei servizi necessari alle funzioni
stabilmente insediate;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuita' con le
aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di
penetrazione con l'entroterra.
3) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma
valgono le seguenti direttive:
a) nelle aree di cui al presente articolo e' da incentivare
l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica a
condizione che l'operazione permetta di recuperare aree libere da
destinare a standard pubblici. I Comuni potranno prevedere un
incremento del volume esistente mediamente del 5%, individuando
comparti nei quali concentrare l'incremento di volumetria, comunque
non superiore al 20% dell'esistente, in maniera inversamente
proporzionale alla densita' edilizia e direttamente proporzionale
alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
b) la nuova edificazione derivante dal trasferimento di volumi e'
consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici
generali, comunali ed intercomunali, solo allo scopo di concorrere
alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si intende
soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale in cui le aree
libere risultino in quantita' uguale (o maggiore) dell'esistente alla
data di approvazione del presente Piano. Tale bilancio positivo
dovra' essere verificato all'interno delle zone di cui al presente
articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno
investire anche zone di cui al precedente articolo 13, nel rispetto
delle disposizioni del medesimo articolo;
c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie
inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a: -
verde di quartiere; - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali; -
zone alberate e radure destinate ad attivita' per il tempo libero; -
aree da destinare al soddisfacimento degli standard di cui
all'articolo 46 della L.R. 47/78 e successive modificazioni;
d) nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie
superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione
comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di
trasferimenti di volumi ricadenti in aree incongrue di cui al
precedente articolo 13 o in altre aree di cui al presente articolo.
La superficie complessivamente investita dagli interventi non potra'
essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la
rimanente superficie alla realizzazione di standard pubblici o di
servizi di interesse pubblico. Eventuali e/o ulteriori interventi
effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a condizione che il 50%
della realizzazione venga destinata a servizi pubblici;
e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti
ammissibili dal Piano regolatore generale in conformita' alla L.R. 7
dicembre 1978, n. 47.
4) soppresso.
Art. 15
Zone di tutela della costa e dell'arenile
1) Per le zone di tutela della costa e dell'arenile, le quali
interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di
naturalita' o di seminaturalita', ovvero costituenti residui di
arenile e di terreni retrostanti sostanzialmente liberi da
edificazione, e che sono come tali indicate e delimitate nelle tavole
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le
prescrizioni di cui ai successivi commi secondo e quinto, e le
direttive di cui ai successivi commi terzo e quarto.
2) Nelle zone di cui al primo comma possono essere previsti e/o
consentiti esclusivamente:
a) la conservazione e/o il ripristino della conformazione naturale,
con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale
della duna;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti, nonche' ogni altro intervento su tali
manufatti edilizi qualora definito ammissibile dal Piano regolatore
generale in conformita' alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; in
particolare sulle strutture ricettive esistenti sono consentiti
interventi di ristrutturazione e riqualificazione;
c) la realizzazione di attrezzature mobili di servizio, con densita'
non superiore ad una attrezzatura ogni 1.000 metri lineari di
arenile, salva diversa specifica previsione di strumenti di
pianificazione regionali o provinciali;
d) l'esercizio di attivita' alieutiche in conformita' alla specifica
disciplina.
3) Relativamente alle zone di cui al primo comma, le pubbliche
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri, nonche' le strade poderali ed interpoderali e le piste di
esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente per i mezzi
necessari alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche'
per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione
di opere pubbliche e di pubblica utilita', posti di ristoro, annessi
rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di
protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e
veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei
sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di
esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al pubblico mediante
l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
4) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di
pianificazione infraregionale, individuano:
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su
aree esondabili, o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni
erosivi;
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici
all'aperto di cui alla precedente lettera a), potendosi, se del caso,
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo che, in conseguenza
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono
permanere entro le predette zone di cui al primo comma,
subordinatamente ad interventi di riassetto;
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia delle
aree comunque interessate dai predetti complessi e, al loro interno,
delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree
interessate dai predetti complessi degli apparati dunosi e degli
altri elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente
esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento,
di manufatti che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che
comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi
tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d)
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
5) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al
precedente quarto comma, nei complessi turistici all'aperto
insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori
richiesti dalla relativa disciplina.
Art. 16
Colonie marine
1) Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di
pertinenza;
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati
citta' delle colonie.
2) Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente
articolo sono i seguenti:
1) Misano
2) Riccione
3) Marano
4) Bellaria-Igea Marina
5) Cesenatico Sud
6) Cesenatico Nord
7) Pinarella di Cervia Sud
8) Pinarella di Cervia Nord
9) Milano Marittima.
3) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con
riferimento agli edifici di maggior pregio;
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e
l'arenile;
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.
4) Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
relative agli edifici delle colonie marine di interesse
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del
presente Piano.
5) Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.
6) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:
1) Le Navi, Cattolica
2) Ferrarese, Cattolica
3) Reggiana, Riccione
4) Novarese, Rimini
5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria
6) AGIP, Cesenatico
7) Varese, Cervia
8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia
9) Croce Rossa, Ravenna
10) Burgo, Riccione
11) Bolognese, Rimini
12) Murri, Rimini
13) Comasco-De Orchi, Rimini
14) Patronato scolastico, Rimini
15) Forlivese, Rimini
16) Soresinese, Rimini
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico
18) Veronese, Cesenatico
19) Centro climatico marino, Cervia.
Negli edifici di cui al presente comma sono consentiti gli interventi
di seguito elencati:
a) il restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, nonche'
il ripristino degli elementi originali alterati, mediante: a.1) il
restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; a.2) il
restauro o il ripristino degli ambienti interni che abbiano elementi
o aspetti di pregio; la conservazione o il ripristino dei
collegamenti verticali e orizzontali di pregio e originali; a.3) la
conservazione o il ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni
ed interni; a.4) l'eliminazione delle superfetazioni e la
ricostruzione di parti eventualmente crollate o demolite;
b) le trasformazioni interne, nel rispetto degli ambienti e degli
elementi di pregio fermo restando l'obbligo dell'acquisizione del
parere dell'ente competente per gli edifici vincolati ai sensi della
Legge 1089/39;
c) la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed
igienico-sanitari per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle
barriere architettoniche e di attuazione di quanto previsto dal DLgs
626/94.
7) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:
20) Fusco, Misano
21) Bertazzoni, Riccione
22) Primavera, Riccione
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione
25) Villa Margherita, Rimini
26) ENEL, Rimini
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini
28) ANIEP CRI, Bellaria
29) Lanerossi, Gatteo
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.
Le trasformazioni fisiche consentibili e/o prescritte negli edifici
di cui al presente comma riguardano:
a) il restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi
architettonici di pregio caratteristici dell'assetto architettonico
originario sia esterni che interni;
b) il mantenimento o la ricostruzione del sistema degli spazi liberi,
esterni;
c) l'eliminazione delle superfetazioni;
d) la modifica e/o l'inserimento di impianti tecnologici ed
igienico-sanitari per la prevenzione incendi, l'abbattimento delle
barriere architettoniche e di attuazione di quanto previsto dal DLgs
626/94.
8) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i
seguenti:
31) Villa Il Germoglio, San Mauro
32) S. Monica, Cesenatico
33) Casa del Mare, CIF di Parma, Cesenatico
34) Madre di Dio, Cesenatico
35) Ministero degli Interni, Cesenatico
36) Don Bosco, Cesenatico
37) Mediterranea, Cervia.
9) Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.
10) Negli edifici delle colonie marine di interesse
storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio
architettonico nonche' nelle rispettive aree di pertinenza valgono le
seguenti prescrizioni:
a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, e' fatto
obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni
qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi
architettonici considerati di pregio;
b) e' comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento
tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonche'
la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli
impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attivita'
insediata;
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto
all'attivita' turistica;
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in
relazione alla specifica utilizzazione proposta;
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle
strutture esistenti.
11) Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze
edilizie. E' conseguentemente vietata la nuova costruzione di
qualsiasi manufatto, e deve essere prevista l'eliminazione dei
manufatti esistenti incongrui, salvo quanto specificato al precedente
comma 10). Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle
colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse
potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle
disposizioni di zona e con i benefici di cui al successivo comma 14).
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al
massimo del possibile di interessare arenili;
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi
esistenti o ricostituibili;
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.
12) Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.
13) I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel
programma valgono le previsioni del Piano regolatore in conformita' a
quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.
14) Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti
parte del progetto possono essere oggetto di:
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime
originario a parita' di volume;
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone
di cui all'art.13 con un incremento di volume pari al 15%;
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per
nuova costruzione.
15) Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i programmi
di cui ai commi 12 e 13 indicheranno i comparti da attuare attraverso
il Piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta. Tali
programmi sono assentiti dai Comuni previa acquisizione del parere di
conformita' agli obiettivi del PTCP fornito dall'Amministrazione
provinciale.
16) In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e
della demolizione senza ricostruzione.
17) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente
comma 12.
APPENDICE
(Soppressa)