DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 2276
Definizione delle modalita' di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore commercio e, in particolare, gli artt.
6 e 10;
vista la L.R. 10 luglio 1999, n. 14 e in particolare gli artt. 1,
comma 5 e 14 "Osservatorio regionale del commercio" ove si
costituisce, ai sensi del predetto decreto, l'Osservatorio regionale
del commercio e si stabilisce, fra l'altro, che la Giunta regionale
provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio nonche' la composizione e le modalita' di
funzionamento della Conferenza consultiva ivi prevista;ritenuto di
dover procedere alla definizione delle modalita' di funzionamento
anzidette nonche' della composizione della Conferenza consultiva, al
fine di consentire la realizzazione di un adeguato sistema
informativo della rete distributiva;
vista la propria deliberazione n. 2857 del 30 dicembre 1998 con la
quale si e' provveduto ad affidare un incarico alle societa'
TECNICOOP Sc a rl e ISCOM E.R. per la realizzazione delle fasi di
impostazione e di avvio dell'Osservatorio regionale della rete
distributiva in sede fissa;
esaminate le risultanze dei lavori predisposte dalle societa'
suddette a seguito del citato incarico;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) l'Osservatorio regionale del commercio e' istituito presso il
Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, nell'ambito
delle attivita' di competenza dell'Ufficio Rete distributiva al
dettaglio;
2) l'Osservatorio regionale del commercio provvede alle seguenti
attivita':
a) realizza un sistema informativo della rete distributiva,
avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura secondo le modalita' indicate
nell'Allegato A alla presente deliberazione;
b) elabora e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi
conoscitive e i dati aggregati per la programmazione regionale nel
settore del commercio e per la conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi
derivanti dall'entrata in vigore del DLgs n. 114 del 1998;
c) redige, anche ai fini delle attivita' di cui alla precedente
lettera b), un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del
commercio e dei consumi;
d) fornisce elementi conoscitivi per la predisposizione del documento
ove sono fissati i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi
di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine
di perseguire gli obiettivi di: - contenere l'uso del territorio; -
assicurare le compatibilita' ambientali; - salvaguardare l'equilibrio
con le presenze delle altre tipologie distributive; - valutare i
progetti di insediamento di grandi strutture di vendita rispetto agli
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete
distributiva, in riferimento alla disponibilita' di servizi al
consumatore;
e) propone indicazioni ai fini della promozione di interventi
coordinati fra Enti e imprese del commercio, volti alla salvaguardia
e alla valorizzazione dell'assetto commerciale dei centri storici,
delle aree di pregio storico, artistico, archeologico ed ambientale e
delle zone rurali e montane e della diffusione del commercio
elettronico tra le imprese e i consumatori della regione, allo scopo
di aumentare la competitivita' delle imprese, favorire nuove
modalita' di relazione tra imprese e consumatori, promuovere lo
sviluppo di canali distributivi innovativi e tecnologicamente
avanzati;
3) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione, entro il 31
gennaio di ciascun anno, i dati indicati nell'Allegato A alla
presente deliberazione, utilizzando la modulistica che sara' all'uopo
predisposta dal Servizio regionale competente.
Le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini
sovracomunali di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 14/99 e li
trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando
la modulistica che sara' fornita dal Servizio regionale competente.
La Regione puo' avvalersi delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura secondo modalita' che verranno definite in
apposite convenzioni;
4) l'Osservatorio regionale del commercio si avvale, per lo
svolgimento delle proprie attivita', ai sensi di quanto stabilito al
comma 3 dell'art. 14 della L.R. 14/99, di un Comitato tecnico
composto da cinque esperti nominati dal Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;
5) la Conferenza consultiva di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R.
14/99 e' composta da:
- il Direttore regionale alle Attivita' produttive, o suo sostituto,
che la presiede;
- 3 componenti in rappresentanza della Conferenza Regione-Autonomie
locali;
- 1 componente designato dall'Unione regionale delle Camere di
Commercio;
- 2 componenti designati dall'Unione regionale del Commercio e
Turismo - Confcommercio;
- 2 componenti designati dalla Confesercenti;
- 1 componente designato da ANCD;
- 1 componente designato da ACCD;
- 1 componente designato da FAID;
- 1 componente designato da Federcom;
- 3 componenti designati dalle associazioni dei consumatori;
- 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti.
La Conferenza e' nominata con decreto dell'Assessore alle Attivita'
produttive.
La Conferenza consultiva e' convocata dal Presidente per lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) fornire indicazioni ai fini della predisposizione del programma
annuale delle attivita' dell'Osservatorio regionale del commercio, ai
sensi di quanto disposto al comma 5 dell'art. 14 della L.R. 14/99;
b) esprimere un parere sul succitato Programma annuale predisposto
dalla Regione.
ALLEGATO A
Attivita' dell'Osservatorio ai fini della realizzazione di un sistema
informativo della rete distributiva
1. Monitoraggio
Tale attivita' consiste nell'acquisizione dei dati in maniera
sistematica al fine della produzione di output in grado di fornire
informazioni sulla evoluzione della rete distributiva regionale.
I dati saranno acquisiti utilizzando la modulistica che verra'
all'uopo predisposta dal Servizio regionale competente.
1.1 Oggetto del monitoraggio
La fase di osservazione dei fenomeni relativi al settore commerciale
riguarda due aspetti distinti:
a) informazioni e dati sulla struttura della rete degli esercizi,
soprattutto sui dati che consentono una valutazione dei parametri di
dotazione, cioe' superficie e numero di esercizi per tipologie e
classi dimensionali, cosi' come ulteriormente definite nei criteri
regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, approvati dal
Consiglio regionale con atto n. 1253 del 23 settembre 1999;
b) informazioni e dati in merito alle aree utilizzabili per
insediamenti commerciali, cosi' come individuate nelle Conferenze dei
servizi realizzate a livello provinciale, ai sensi di quanto di
quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 14/99 in fase di prima
attuazione e successivamente dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica comunali e provinciali.
1.2 Le fonti
Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sulla rete distributiva
le fonti utilizzabili sono:
- le anagrafi comunali sul commercio: i Comuni sono stati e rimangono
i soggetti istituzionalmente preposti al recepimento di tutte le
comunicazioni riguardanti i nuovi esercizi e alle variazioni di
quelli esistenti;
- le Camere di Commercio, attraverso il Registro delle imprese dove
viene immessa una serie di dati riguardanti le imprese commerciali.
Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sulle aree utilizzabili
per insediamenti commerciali le fonti utilizzabili sono le
determinazioni assunte in sede di Conferenze provinciali dei servizi,
svolte ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della L.R. 14/99, in
fase di prima attuazione e successivamente gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica comunali e provinciali.