REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 2276

Definizione delle modalita' di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamato il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della               
disciplina relativa al settore commercio e, in particolare, gli artt.           
6 e 10;                                                                         
vista la L.R. 10 luglio 1999, n. 14 e in particolare gli artt. 1,               
comma 5 e 14 "Osservatorio regionale del commercio" ove si                      
costituisce, ai sensi del predetto decreto, l'Osservatorio regionale            
del commercio e si stabilisce, fra l'altro, che la Giunta regionale             
provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento                           
dell'Osservatorio nonche' la composizione e le modalita' di                     
funzionamento della Conferenza consultiva ivi prevista;ritenuto di              
dover procedere alla definizione delle modalita' di funzionamento               
anzidette nonche' della composizione della Conferenza consultiva, al            
fine di consentire la realizzazione di un adeguato sistema                      
informativo della rete distributiva;                                            
vista la propria deliberazione n. 2857 del 30 dicembre 1998 con la              
quale si e' provveduto ad affidare un incarico alle societa'                    
TECNICOOP Sc a rl e ISCOM E.R. per la realizzazione delle fasi di               
impostazione e di avvio dell'Osservatorio regionale della rete                  
distributiva in sede fissa;                                                     
esaminate le risultanze dei lavori predisposte dalle societa'                   
suddette a seguito del citato incarico;                                         
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,                
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,            
in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;             
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive,                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) l'Osservatorio regionale del commercio e' istituito presso il                
Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, nell'ambito            
delle attivita' di competenza dell'Ufficio Rete distributiva al                 
dettaglio;                                                                      
2) l'Osservatorio regionale del commercio provvede alle seguenti                
attivita':                                                                      
a) realizza un sistema informativo della rete distributiva,                     
avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio,             
Industria, Artigianato e Agricoltura secondo le modalita' indicate              
nell'Allegato A alla presente deliberazione;                                    
b) elabora e diffonde a tutti i soggetti interessati le basi                    
conoscitive e i dati aggregati per la programmazione regionale nel              
settore del commercio e per la conoscenza del settore della                     
distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi                 
derivanti dall'entrata in vigore del DLgs n. 114 del 1998;                      
c) redige, anche ai fini delle attivita' di cui alla precedente                 
lettera b), un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del                
commercio e dei consumi;                                                        
d) fornisce elementi conoscitivi per la predisposizione del documento           
ove sono fissati i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi           
di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine             
di perseguire gli obiettivi di: - contenere l'uso del territorio; -             
assicurare le compatibilita' ambientali; - salvaguardare l'equilibrio           
con le presenze delle altre tipologie distributive; - valutare i                
progetti di insediamento di grandi strutture di vendita rispetto agli           
assetti socio-economici, insediativi, della mobilita' e della rete              
distributiva, in riferimento alla disponibilita' di servizi al                  
consumatore;                                                                    
e) propone indicazioni ai fini della promozione di interventi                   
coordinati fra Enti e imprese del commercio, volti alla salvaguardia            
e alla valorizzazione dell'assetto commerciale dei centri storici,              
delle aree di pregio storico, artistico, archeologico ed ambientale e           
delle zone rurali e montane e della diffusione del commercio                    
elettronico tra le imprese e i consumatori della regione, allo scopo            
di aumentare la competitivita' delle imprese, favorire nuove                    
modalita' di relazione tra imprese e consumatori, promuovere lo                 
sviluppo di canali distributivi innovativi e tecnologicamente                   
avanzati;                                                                       
3) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione, entro il 31                
gennaio di ciascun anno, i dati indicati nell'Allegato A alla                   
presente deliberazione, utilizzando la modulistica che sara' all'uopo           
predisposta dal Servizio regionale competente.                                  
Le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini                 
sovracomunali di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 14/99 e li               
trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, utilizzando           
la modulistica che sara' fornita dal Servizio regionale competente.             
La Regione puo' avvalersi delle Camere di Commercio, Industria,                 
Artigianato e Agricoltura secondo modalita' che verranno definite in            
apposite convenzioni;                                                           
4) l'Osservatorio regionale del commercio si avvale, per lo                     
svolgimento delle proprie attivita', ai sensi di quanto stabilito al            
comma 3 dell'art. 14 della L.R. 14/99, di un Comitato tecnico                   
composto da cinque esperti nominati dal Presidente della Regione, su            
proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                              
5) la Conferenza consultiva di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R.           
14/99 e' composta da:                                                           
- il Direttore regionale alle Attivita' produttive, o suo sostituto,            
che la presiede;                                                                
- 3 componenti in rappresentanza della Conferenza Regione-Autonomie             
locali;                                                                         
- 1 componente designato dall'Unione regionale delle Camere di                  
Commercio;                                                                      
- 2 componenti designati dall'Unione regionale del Commercio e                  
Turismo - Confcommercio;                                                        
- 2 componenti designati dalla Confesercenti;                                   
- 1 componente designato da ANCD;                                               
- 1 componente designato da ACCD;                                               
- 1 componente designato da FAID;                                               
- 1 componente designato da Federcom;                                           
- 3 componenti designati dalle associazioni dei consumatori;                    
- 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei                     
lavoratori dipendenti.                                                          
La Conferenza e' nominata con decreto dell'Assessore alle Attivita'             
produttive.                                                                     
La Conferenza consultiva e' convocata dal Presidente per lo                     
svolgimento delle seguenti attivita':                                           
a) fornire indicazioni ai fini della predisposizione del programma              
annuale delle attivita' dell'Osservatorio regionale del commercio, ai           
sensi di quanto disposto al comma 5 dell'art. 14 della L.R. 14/99;              
b) esprimere un parere sul succitato Programma annuale predisposto              
dalla Regione.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Attivita' dell'Osservatorio ai fini della realizzazione di un sistema           
informativo della rete distributiva                                             
1. Monitoraggio                                                                 
Tale attivita' consiste nell'acquisizione dei dati in maniera                   
sistematica al fine della produzione di output in grado di fornire              
informazioni sulla evoluzione della rete distributiva regionale.                
I dati saranno acquisiti utilizzando la modulistica che verra'                  
all'uopo predisposta dal Servizio regionale competente.                         
1.1 Oggetto del monitoraggio                                                    
La fase di osservazione dei fenomeni relativi al settore commerciale            
riguarda due aspetti distinti:                                                  
a) informazioni e dati sulla struttura della rete degli esercizi,               
soprattutto sui dati che consentono una valutazione dei parametri di            
dotazione, cioe' superficie e numero di esercizi per tipologie e                
classi dimensionali, cosi' come ulteriormente definite nei criteri              
regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, approvati dal           
Consiglio regionale con atto n. 1253 del 23 settembre 1999;                     
b) informazioni e dati in merito alle aree utilizzabili per                     
insediamenti commerciali, cosi' come individuate nelle Conferenze dei           
servizi realizzate a livello provinciale, ai sensi di quanto di                 
quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 14/99 in fase di prima                   
attuazione e successivamente dagli strumenti di pianificazione                  
territoriale e urbanistica comunali e provinciali.                              
1.2 Le fonti                                                                    
Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sulla rete distributiva             
le fonti utilizzabili sono:                                                     
- le anagrafi comunali sul commercio: i Comuni sono stati e rimangono           
i soggetti istituzionalmente preposti al recepimento di tutte le                
comunicazioni riguardanti i nuovi esercizi e alle variazioni di                 
quelli esistenti;                                                               
- le Camere di Commercio, attraverso il Registro delle imprese dove             
viene immessa una serie di dati riguardanti le imprese commerciali.             
Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sulle aree utilizzabili             
per insediamenti commerciali le fonti utilizzabili sono le                      
determinazioni assunte in sede di Conferenze provinciali dei servizi,           
svolte ai sensi di quanto disposto all'art. 7 della L.R. 14/99, in              
fase di prima attuazione e successivamente gli strumenti di                     
pianificazione territoriale e urbanistica comunali e provinciali.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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