DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 3
Applicazione dell'art. 4 del DLgs 229/99. Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 concernente "Norme per il riordino
del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30/12/1992, n.
502, modificato dal DLgs 517/93;
- il DLgs 19/6/1999, n. 229 concernente "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare
il comma 1 bis dell'articolo 4 che specifica i requisiti che devono
essere soddisfatti per la conferma delle Aziende Ospedaliere
costituite ai sensi della normativa soprariportata;
dato atto che nelle Aziende Ospedaliere di Bologna, Ferrara, Modena e
Parma insiste la facolta' di Medicina e Chirurgia;
considerate la specificita' e la unicita' nell'ambito regionale delle
procedure costitutive dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia,
unica Azienda Ospedaliera della rete ospedaliera regionale gia'
costituita dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza dei
Sindaci in accordo con l'Amministrazione provinciale;
verificate per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
le dimensioni, la complessita' di struttura, l'organizzazione
dipartimentale di tutte le Unita' operative, la presenza di un
Dipartimento di Emergenza-Urgenza, la presenza di Unita' operative di
alta specialita', il ruolo di ospedale di riferimento in programmi
integrati di assistenza su base regionale, il rispetto di criteri di
economicita' nella gestione, la disponibilita' di un sistema di
contabilita' economica patrimoniale e di una contabilita' per centri
di costo, la disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare
adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita'
istituzionali di tutela della salute ed erogazione delle prestazioni
sanitarie;verificato altresi' che l'Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia contempera la salvaguardia delle esigenze di integrazione
della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio grazie
alle politiche integrate per l'assistenza con l'Azienda Unita'
sanitaria locale di Reggio Emilia;
dato atto che ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del DLgs 229/99 il
procedimento ivi previsto non si applica alle Aziende Ospedaliere ove
insista la facolta' di Medicina e Chirurgia prima della data indicata
dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6
della Legge 30 novembre 1998, n. 419 o, ove tale data non sia
prevista, prima dell'1 aprile 2000;
considerato che in tale previsione rientrano le Aziende Ospedaliere
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma;
riscontrata nella Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia la permanenza
delle condizioni previste dalla L.R. 19/94 al comma 3 dell'art. 5 e
la presenza dei requisiti indicati ai punti a), b), c), d), e) ed h)
del comma 1 bis dell'art. 4 del DLgs 229/99;
valutati i contenuti del comma 1 sexies del citato art. 4 del DLgs
299/99 in riferimento ai presidi attualmente costituiti in Aziende
Ospedaliere;
considerate le funzioni svolte dall'Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, di assoluto rilievo nella rete ospedaliera regionale
dell'Emilia-Romagna;
rilevata l'utilita' per la Regione Emilia-Romagna di confermare
l'esperienza di un'unica Azienda Ospedaliera in ambito regionale in
cui non insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della facolta' di Medicina e Chirurgia, al fine di:
- analizzare il rapporto costi/ricavi non essendo i primi influenzati
dalla presenza di funzioni didattiche e di ricerca;
- determinare i reali scostamenti e le variazioni nell'equilibrio
economico tra Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere integrate con
l'Universita';
- promuovere una sperimentazione gestionale con la partecipazione
degli altri attori istituzionali, anche al fine di presentare un
progetto di adeguamento in linea con le previsioni di cui al comma 1
sexies dell'art. 4 del DLgs 229/99;dato atto, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, del parere favorevole sulla
presente deliberazione in merito:
- alla regolarita' tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Presidi Ospedalieri, dott. Sergio Venturi;
- alla legittimita' espresso dal Direttore generale alla Sanita',
dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) la conferma del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia in Azienda Ospedaliera;2) di promuovere, per l'Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia, un progetto di sperimentazione
gestionale, che dovra' essere presentato all'Assessorato alla Sanita'
della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre 270 giorni dalla data
di adozione del presente atto;
3) di rinviare a successivo atto i provvedimenti relativi alle
Aziende Ospedaliere sui cui insiste la prevalenza del corso formativo
del triennio clinico della facolta' di Medicina e Chirurgia, in
attesa delle disposizioni attuative della delega prevista dall'art. 6
della Legge 30 novembre 1999, n. 419;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e di darne comunicazione al Ministero della
Sanita'.