ARSTUD - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA

COMUNICATO

Approvazione disciplinare relativo agli alloggi di servizio per collaboratori professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e manutenzione di alcuni studentati dell'Azienda (decreto n. 190 del 29/12/1999)

1) Si approva il disciplinare - allegato parte integrante del                   
presente atto - relativo agli alloggi di servizio per collaboratori             
professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e di                  
manutenzione delle residenze universitarie dell'Azienda, citate in              
premessa;                                                                       
2) si stabilisce che la concessione avverra' con provvedimento del              
Direttore dell'Azienda;                                                         
(omissis)                                                                       
4) si pubblica, per estratto, il presente decreto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Disciplinare relativo agli alloggi di servizio per collaboratori                
professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e                     
manutenzione di alcune residenze universitarie dell'Azienda                     
Art. 1                                                                          
Assegnazione                                                                    
Al collaboratore cui sono affidate le funzioni di custodia,                     
sorveglianza e manutenzione delle residenze universitarie come                  
descritte nella premessa del decreto n. 190 del 29/12/1999 di cui il            
presente disciplinare e' parte integrante, viene concesso, per                  
ragioni di servizio, un alloggio ubicato presso la residenza alla               
quale il collaboratore stesso risulta preposto.                                 
La concessione avverra' con provvedimento del Direttore dell'Azienda.           
All'atto della consegna dell'alloggio e delle relative pertinenze,              
verra' redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura delle                 
parti, nel quale saranno evidenziati la consistenza e lo stato d'uso            
dell'immobile.                                                                  
Art. 2                                                                          
Modalita' di utilizzo                                                           
La concessione implica l'utilizzo gratuito dell'alloggio per il                 
collaboratore ed il proprio nucleo familiare.                                   
Nell'utilizzo dell'alloggio il collaboratore e' tenuto ad usare la              
dovuta diligenza e cura del bene.                                               
Sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria             
connesse all'uso dell'alloggio, e le spese delle utenze salvo quanto            
previsto dal successivo punto del presente articolo per quanto                  
concerne le telefonate di servizio.                                             
Sono a carico di ARSTUD i soli oneri per l'installazione dei                    
contatori, o rilevatori in genere, riferiti alle stesse utenze, ed              
altresi' per l'installazione di un impianto telefonico fisso che                
permetta al concessionario telefonate di servizio, in citta' ed ai              
numeri di pubblica utilita'.                                                    
Ogni onere conseguente a tali telefonate e' a carico di ARSTUD.                 
L'eventuale installazione di una linea telefonica privata sara'                 
totalmente a carico del locatario cosi' come le spese di gestione.              
Art. 3                                                                          
Modalita' di effettuazione di funzioni e compiti                                
L'orario di lavoro del collaboratore si articola su sei giorni alla             
settimana da lunedi' a sabato, secondo le modalita' definite dal                
responsabile dell'ufficio.                                                      
La concessione gratuita dell'alloggio comporta la reperibilita'                 
continua e permanente presso l'alloggio stesso oltre il normale                 
orario di servizio fatti salvi i congedi e gli altri periodi di                 
assenza, senza che al collaboratore spetti a tal fine indennita'                
alcuna fatto salvo quanto previsto al comma successivo.                         
Il collaboratore, dovra' garantire la reperibilita' mediante utilizzo           
di un telefono cellulare messo a disposizione dal concedente                    
limitatamente alle chiamate in entrata ed ai numeri di emergenza,               
senza alcun onere a carico del custode.                                         
Qualora per esigenze inderogabili e necessita' di servizio, il                  
collaboratore debba svolgere prestazioni lavorative che superino il             
normale orario di lavoro, allo stesso compete il compenso per lavoro            
straordinario, previa apposita attestazione da parte del responsabile           
dell'ufficio.                                                                   
Il collaboratore consegnatario dell'alloggio e' tenuto, altresi',               
alla conduzione dell'eventuale magazzino, ed altre pertinenze, per la           
custodia di arredi, beni strumentali, attrezzi e materiali di consumo           
necessari per l'espletamento della sua attivita'.                               
Art. 4                                                                          
Revoca dell'alloggio                                                            
La concessione dell'alloggio non costituisce in nessun caso un                  
diritto acquisito e non potra' dar luogo a rivendicazioni di                    
carattere giuridico nemmeno nel caso in cui la concessione stessa               
venga revocata.La concessione cessa di diritto nel momento in cui il            
concessionario venga adibito ad altri compiti, o servizio o all'atto            
in cui cessi per qualsivoglia causa, il proprio rapporto di lavoro              
con l'ARSTUD, parimenti cessa di diritto per mancanza del nucleo                
familiare previsto dal precedente art. 2, comma 1.                              
Nella ipotesi di cui sopra l'alloggio dovra' essere riconsegnato                
libero da persone e cose, all'Amministrazione, entro il termine                 
perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione della                     
concessione, fatti salvi casi eccezionali, da valutarsi a discrezione           
dell'Amministrazione, nei quali potra' essere concesso, per il                  
rilascio e la riconsegna degli immobili, un termine superiore.                  
Nel caso di utilizzo dell'alloggio non conforme a quanto previsto al            
precedente art. 2, comma 2, il collaboratore medesimo decadra' dalla            
concessione e perdera' ogni diritto all'utilizzo dell'immobile che              
dovra' essere riconsegnato, libero da persone e cose,                           
all'Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni                
dalla data di notifica dell'ingiunzione a firma del Dirigente                   
competente in materia di gestione del patrimonio, fatte salve le                
eventuali sanzioni disciplinari del caso.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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