COMUNICATO
Approvazione disciplinare relativo agli alloggi di servizio per collaboratori professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e manutenzione di alcuni studentati dell'Azienda (decreto n. 190 del 29/12/1999)
1) Si approva il disciplinare - allegato parte integrante del
presente atto - relativo agli alloggi di servizio per collaboratori
professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e di
manutenzione delle residenze universitarie dell'Azienda, citate in
premessa;
2) si stabilisce che la concessione avverra' con provvedimento del
Direttore dell'Azienda;
(omissis)
4) si pubblica, per estratto, il presente decreto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Disciplinare relativo agli alloggi di servizio per collaboratori
professionali addetti a compiti di custodia, sorveglianza e
manutenzione di alcune residenze universitarie dell'Azienda
Art. 1
Assegnazione
Al collaboratore cui sono affidate le funzioni di custodia,
sorveglianza e manutenzione delle residenze universitarie come
descritte nella premessa del decreto n. 190 del 29/12/1999 di cui il
presente disciplinare e' parte integrante, viene concesso, per
ragioni di servizio, un alloggio ubicato presso la residenza alla
quale il collaboratore stesso risulta preposto.
La concessione avverra' con provvedimento del Direttore dell'Azienda.
All'atto della consegna dell'alloggio e delle relative pertinenze,
verra' redatto apposito verbale, da sottoscriversi a cura delle
parti, nel quale saranno evidenziati la consistenza e lo stato d'uso
dell'immobile.
Art. 2
Modalita' di utilizzo
La concessione implica l'utilizzo gratuito dell'alloggio per il
collaboratore ed il proprio nucleo familiare.
Nell'utilizzo dell'alloggio il collaboratore e' tenuto ad usare la
dovuta diligenza e cura del bene.
Sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria
connesse all'uso dell'alloggio, e le spese delle utenze salvo quanto
previsto dal successivo punto del presente articolo per quanto
concerne le telefonate di servizio.
Sono a carico di ARSTUD i soli oneri per l'installazione dei
contatori, o rilevatori in genere, riferiti alle stesse utenze, ed
altresi' per l'installazione di un impianto telefonico fisso che
permetta al concessionario telefonate di servizio, in citta' ed ai
numeri di pubblica utilita'.
Ogni onere conseguente a tali telefonate e' a carico di ARSTUD.
L'eventuale installazione di una linea telefonica privata sara'
totalmente a carico del locatario cosi' come le spese di gestione.
Art. 3
Modalita' di effettuazione di funzioni e compiti
L'orario di lavoro del collaboratore si articola su sei giorni alla
settimana da lunedi' a sabato, secondo le modalita' definite dal
responsabile dell'ufficio.
La concessione gratuita dell'alloggio comporta la reperibilita'
continua e permanente presso l'alloggio stesso oltre il normale
orario di servizio fatti salvi i congedi e gli altri periodi di
assenza, senza che al collaboratore spetti a tal fine indennita'
alcuna fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Il collaboratore, dovra' garantire la reperibilita' mediante utilizzo
di un telefono cellulare messo a disposizione dal concedente
limitatamente alle chiamate in entrata ed ai numeri di emergenza,
senza alcun onere a carico del custode.
Qualora per esigenze inderogabili e necessita' di servizio, il
collaboratore debba svolgere prestazioni lavorative che superino il
normale orario di lavoro, allo stesso compete il compenso per lavoro
straordinario, previa apposita attestazione da parte del responsabile
dell'ufficio.
Il collaboratore consegnatario dell'alloggio e' tenuto, altresi',
alla conduzione dell'eventuale magazzino, ed altre pertinenze, per la
custodia di arredi, beni strumentali, attrezzi e materiali di consumo
necessari per l'espletamento della sua attivita'.
Art. 4
Revoca dell'alloggio
La concessione dell'alloggio non costituisce in nessun caso un
diritto acquisito e non potra' dar luogo a rivendicazioni di
carattere giuridico nemmeno nel caso in cui la concessione stessa
venga revocata.La concessione cessa di diritto nel momento in cui il
concessionario venga adibito ad altri compiti, o servizio o all'atto
in cui cessi per qualsivoglia causa, il proprio rapporto di lavoro
con l'ARSTUD, parimenti cessa di diritto per mancanza del nucleo
familiare previsto dal precedente art. 2, comma 1.
Nella ipotesi di cui sopra l'alloggio dovra' essere riconsegnato
libero da persone e cose, all'Amministrazione, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione della
concessione, fatti salvi casi eccezionali, da valutarsi a discrezione
dell'Amministrazione, nei quali potra' essere concesso, per il
rilascio e la riconsegna degli immobili, un termine superiore.
Nel caso di utilizzo dell'alloggio non conforme a quanto previsto al
precedente art. 2, comma 2, il collaboratore medesimo decadra' dalla
concessione e perdera' ogni diritto all'utilizzo dell'immobile che
dovra' essere riconsegnato, libero da persone e cose,
all'Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di notifica dell'ingiunzione a firma del Dirigente
competente in materia di gestione del patrimonio, fatte salve le
eventuali sanzioni disciplinari del caso.