DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 31 gennaio 2000, n. 546
DPR 24 maggio 1988, n. 203, art. 17 - Parere regionale per autorizzazione definitiva di competenza del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato alla continuazione delle emissioni in atmosfera della centrale termoelettrica dello stabilimento Enichem di Ravenna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista l'istanza dell'1 aprile 1999 con la quale la Societa' Enichem
SpA con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini n. 1,
richiede l'autorizzazione definitiva, ai sensi dell'art. 17 del DPR
203/88, alle emissioni in atmosfera degli impianti termici della
centrale termoelettrica ubicata nello stabilimento di Ravenna in
considerazione alla variazione del Piano di risanamento ambientale
approvato con provvedimento del 9 dicembre 1993, prot. n. 732236;
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato in data 28 aprile 1999, prot. n. 209632 con la quale
si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, n. 203;
visto il DM n. 16543 del 30 novembre 1998 con il quale la Societa'
Enichem e' stata autorizzata ad installazione presso lo stabilimento
di Ravenna un impianto a ciclo combinato con turbogas alimentato a
gas naturale della potenza di 395 MW termici e 127 MW elettrici;
visto il Protocollo di intesa del 22 aprile 1997 tra il Comune di
Ravenna, Provincia di Ravenna e le societa' operanti all'interno
dell'area ex stabilimento Enichem al fine della limitazione
dell'impatto ambientale proveniente dal complesso delle attivita'
svolte nell'area;
esaminata, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del
DPR 203/88, la relazione tecnica progettuale di adeguamento
ambientale della centrale termoelettrica;
tenuto conto delle osservazioni, considerazioni, condizioni e
prescrizioni aggiuntive avanzate in merito con lettera prot. n.83024
del 17 dicembre 1999 dalla Amministrazione provinciale in accordo con
l'Amministrazione comunale di Ravenna;
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Uffico Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero
Pagotto per quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92;
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole alla richiesta di
autorizzazione definitiva alla continuazione delle emissioni in
atmosfera degli impianti termici della centrale termoelettrica dello
stabilimento Enichem di Ravenna a condizione che vengano rispettate
le seguenti prescrizioni ritenute necessarie:
- fino al 31 dicembre 2000 la somma dei flussi di massa delle
emissioni calcolate su base annuale per le unita' B1-B2-B3-B4 deve
essere:
SO2 15.300 t/anno
NOx 4.500 t/anno
polveri 450 t/anno
CO 420 t/anno
- e devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione,
con tenore di ossigeno di riferimento nei fumi di uscita pari al 3%:
SOx (come SO2) 1.700 mg/Nmc
NOx (come NO2) 650 mg/Nmc
polveri 50 mg/Nmc
CO 250 mg/Nmc
- il limite di NOx = 650 mg/Nmc deve riguardare valori di punta,
mentre il valore medio a cui riferire i flussi di massa complessivi
annui da rispettare non deve superare 500 mg/Nmc;
- il valore medio e il flusso di massa annuale devono essere
riscontrabili dai dati rilevati dai sistemi di monitoraggio continuo
delle emissioni installati ai camini;
- l'azienda in oggetto deve rispettare gli impegni assunti nel
protocollo d'intesa siglato con gli Enti locali ravennati;
- entro il 30 settembre 2000 la Societa' Enichem dovra' presentare
alle autorita' competenti, per l'approvazione, un progetto di
ulteriore risanamento, cosi' come richiesto dal gia' citato DM n.
16543 del 30 novembre 1998, che consenta di conseguire l'adeguamento
delle caldaie esistenti ai seguenti limite di emissione entro i
termini stabiliti dal DM 12 luglio 1990:
NOx (come NO2) 200 mg/Nmc
polveri 50 mg/Nmc
CO 250 mg/Nmc
SOx (come SO2) 400 mg/Nmc
I valori di emissione si intendono riferiti ad una percentuale di
ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%, a OC e 0,101 Mpa.
Per quanto riguarda altri inquinanti presenti nelle emissioni
dovranno essere rispettati i valori indicati ai punti 5, 6, 7 ed 8
dell'Allegato 3 del DM 12 luglio 1990;
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al
Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanita', la presente
determinazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva
richiesta dalla Societa' Enichem SpA, con sede legale in San Donato
Milanese, per la continuazione delle emissioni in atmosfera degli
impianti termici della centrale termoelettrica dello stabilimento di
Ravenna.
Di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani