DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 31 gennaio 2000, n. 545
DPR 24 maggio 1988, n. 203, art.17 - Parere regionale per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Societa' Biomasse Emilia-Romagna Srl (BER) - Cesena - impianto di Sogliano al Rubicone (FO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista l'istanza del 18 dicembre 1998 con la quale la Societa' BER Srl
con sede legale in comune di Cesena, Via Uberti n.14, richiede al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (biomasse) avente potenza elettrica
pari a 20 MWe e potenza termica complessiva pari a 76 MWt da
realizzarsi in comune di Sogliano al Rubicone (FO) presso l'Azienda
agricola Santa Maria;
vista la richiesta di valutazione di compatibilita' ambientale
presentata dalla Societa' BER Srl alla Regione Emilia-Romagna in data
18 dicembre 1998, protocollata in data 21 dicembre 1998, prot.
27373/AMB, riguardante il suddetto impianto;
vista la richiesta di autorizzazione presentata dalla Societa' BER
Srl in data 18 dicembre 1998 alla Provincia di Forli'-Cesena, ai
sensi dell'art. 27 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, relativa
all'impianto in oggetto;
vista la richiesta prot. n. AMB/AMB/99/2001 dell'1 febbraio 1999 con
la quale la Regione Emilia-Romagna richiedeva alla Provincia di
Forli'-Cesena l'espressione di un parere, di concerto con gli Enti
locali interessati, al fine di fornire il parere di competenza
previsto dall'art. 17 del citato DPR 203/88;
vista la risposta prot. n. 5089/99 del 25 febbraio 1999 con la quale
la Provincia di Forli'-Cesena comunicava che la Societa' BER Srl
aveva presentato richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt.27 e
28 del citato DLgs 22/97 e richiesta di valutazione di compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 e che pertanto
riteneva di dover esprimere le proprie valutazioni in merito
all'impianto proposto nell'ambito di tali procedure;
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato in data 3 maggio 1999, prot. n. 209878 con la quale
si richiedeva il parere regionale ai sensi dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, n. 203;
vista la nota prot. n. AMB/AMB/99/10555 del 17 maggio 1999 con la
quale la Regione Emilia-Romagna richiedeva l'interruzione dei termini
temporali previsti dal DPR 53/98 in attesa del completamento delle
procedure sopra citate;
esaminata, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del
DPR 203/88, la relazione tecnica progettuale concernente l'impianto
da realizzare e l'allegata perizia giurata;
esaminato il giudizio di compatibilita' ambientale relativo
all'impianto in oggetto, espresso con deliberazione di Giunta
regionale n. 2058 del 10 novembre 1999 e trasmesso ai Ministeri
competenti con lettera prot. n. AMB/AMB/00/1133 del 24 gennaio 2000;
vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2000, prot. n.461/AMB
con la quale la Societa' BER Srl richiede al Ministero
dell'Industria, Commercio ed Artigianato il rilascio
dell'autorizzazione relativa all'impianto in oggetto, ai sensi
dell'art. 17 del DPR 203/88, essendosi concluse le procedure che
avevano determinato la proroga dei termini previsti dalla legge;
preso atto del giudizio negativo di compatiblita' ambientale espresso
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n.
2058 del 10 novembre 1999 sul progetto presentato dalla Societa' BER
Srl;
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Uffico
Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero Pagotto per
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92;
determina:
1) di esprimere parere contrario alla richiesta di autorizzazione
presentata dalla Societa' BER Srl con sede legale in comune di
Cesena, Via Uberti n. 14, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, per
la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (biomassa) avente potenza elettrica
pari a 20 MWe e potenza termica complessiva pari a 76 MWt, da
realizzarsi in comune di Sogliano al Rubicone (FO) presso l'Azienda
agricola Santa Maria;2) di inviare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, al Ministero dell'Industria,
Commercio e Artigianato, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero
della Sanita' la presente determinazione.
Di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della
stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani