REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 49                                                               
Disposizioni transitorie e finali                                               
1. Al comma 9 dell'art. 19, 2 dell'art. 22, 1 dell'art. 26, alla                
rubrica dell'art. 27 e del Capo V, al comma 1 dell'art. 51 e al 7               
dell'art. 53 della L.R. 8/94 la parola "selvaggina" e' sostituita con           
le parole "fauna selvatica".                                                    
2. Gli articoli 28 e 38, nonche' il comma 3 dell'art. 26 ed i commi 2           
e 4 dell'art. 44 della L.R. 8/94 sono abrogati.                                 
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il comma 3 dell'art. 26              
della L.R. 8/94 continua ad applicarsi fino all'emanazione delle                
direttive di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 62 della L.R.            
8/94 come modificato dalla presente legge.                                      
4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in                
vigore della presente legge si intende confermata qualora la                    
Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da           
tale data.                                                                      
5. Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi           
2 e 3 dell'art. 35 della L.R. 8/94.                                             
6. Sono fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate           
prima dell'entrata in vigore della presente legge.                              
7. La presente legge entra in vigore l'1 aprile 2000.                           
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 16 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 49                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo degli articoli 28 e 38, del comma 3 dell'art. 26 e dei              
commi 2 e 4 dell'art. 44 della L.R. 8/94 era il seguente:                       
"Art. 28 - Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta             
1. Negli ambiti di cui all'art. 27 si stabilisce quanto segue:                  
a) per le specie di fauna non cacciabili viene escluso                          
l'abbattimento, mentre possono essere consentite catture e forme di             
allontanamento dai luoghi di danno temuto;                                      
b) gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili                
vengono liberati in localita' ritenute idonee e, comunque, tali da              
non suscitare eventuali danni;                                                  
c) gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando            
non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono           
abbattuti possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con                 
obbligo della certificazione sanitaria; qualora appartengano alle               
specie utilizzabili come richiami vivi nell'esercizio venatorio da              
appostamento, possono altresi' essere assegnati dalla Provincia ai              
cacciatori che li richiedano, ad integrazione del fabbisogno di cui             
al comma 1 dell'art. 54;                                                        
d) gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette                
menzionati all'art. 2 della legge statale possono essere                        
esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio,             
sentito l'INFS. Devono essere quanto prima rimessi in liberta' in               
ambienti ritenuti idonei;                                                       
e) la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti             
spetta alla Provincia.".                                                        
"Art. 38 - Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC                 
1. I cacciatori iscritti partecipano alla gestione dell'ATC e sono              
tenuti a corrispondere a copertura delle spese una quota annuale il             
cui importo non puo' superare il doppio della somma stabilita per la            
tassa regionale relativa all'uso del fucile a piu' di due colpi.                
2. Il Comitato direttivo disciplina, nei limiti e secondo le                    
modalita' previste dalla presente legge, le forme della                         
partecipazione anche economica dei cacciatori iscritti alla gestione            
dell'ATC, il sistema sanzionatorio da applicare per l'inosservanza              
degli obblighi di partecipazione alla gestione ed i riconoscimenti              
dovuti a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore.".                  
"Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica                            
omissis                                                                         
3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato                 
fisico anormale, e' tenuto a consegnarli al competente Servizio                 
veterinario dell'Unita' sanitaria locale che, per i necessari                   
accertamenti, puo' avvalersi delle sezioni locali degli Istituti                
zooprofilattici o di istituti universitari oppure all'INFS.                     
omissis".                                                                       
"Art. 44 - Tasse regionali                                                      
omissis                                                                         
2. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione                   
istituiti negli ATC e nell'ambito di aziende venatorie per produrre             
in cattivita' le specie di selvaggina stanziale previste dai relativi           
programmi di immissioni.                                                        
omissis                                                                         
4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 e' consentita negli           
ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende                     
faunistico-venatorie sono consentite le attivita' cinofile nelle                
forme compatibili con le finalita' aziendali.                                   
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 8/94 e' riportato               
alla nota 1) al presente articolo.                                              
Comma 5                                                                         
3) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. 8/94 e' riportato           
alla nota all'art. 25.                                                          
TESTO COORDINATO della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per            
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'            
venatoria" (Nota 1) (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del              
18/2/1994) con le modifiche apportate da:                                       
L.R. 19 agosto 1994, n. 34                                                      
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6                                                     
1) Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla               
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della               
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria")                    
TITOLO I                                                                        
GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA                                                   
DEL TERRITORIO                                                                  
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
(modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2                              
da art. 1, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la                
protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio               
faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne                   
regolamenta il prelievo venatorio programmato. In particolare la                
Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie             
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio               
1992, n. 157.                                                                   
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:                       
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat                 
naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica               
viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta             
regionale delle vocazioni faunistiche;                                          
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione              
della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto           
di altre leggi;                                                                 
c) coordina la programmazione delle attivita' di gestione della fauna           
selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti                   
territoriali in cui e' consentito l'esercizio venatorio;                        
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio            
o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle               
aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;               
e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali             
di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per              
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della              
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.                                                 
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157,           
recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e              
per il prelievo venatorio" sara' indicata con la denominazione "legge           
statale".                                                                       
CAPO I                                                                          
Pianificazione faunistico-venatoria regionale                                   
          Art. 2                                                                
Attivita' di ricerca e promozione                                               
della conoscenza della fauna e degli habitat                                    
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei                  
confronti degli Enti locali e degli organismi da essi costituiti e              
promuove attivita' di sensibilizzazione avvalendosi della                       
collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni                   
professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle                    
associazioni di protezione ambientale.                                          
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con             
le autorita' scolastiche, promuove iniziative finalizzate a                     
diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per             
la sua tutela e gestione.                                                       
3. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna selvatica               
stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle                   
popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio e'            
coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la           
fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in                      
collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali             
di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.                  
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi              
delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla             
fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi.                
Esprime, altresi', pareri e suggerimenti per la gestione faunistica             
ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e                    
seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce                      
nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat               
naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.                        
5. L'Osservatorio esplica la sua attivita' di ricerca per la gestione           
del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con              
dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di                
ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi                     
faunistici di altre Regioni.                                                    
          Art. 3                                                                
Strumenti di pianificazione                                                     
e programmazione faunistico-venatoria                                           
(aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2                              
da art. 2, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione                         
faunistico-venatoria:                                                           
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;               
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria           
provinciale;                                                                    
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli            
interventi faunistico-venatori;                                                 
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi               
annuali degli interventi;                                                       
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle           
aree protette di cui alla L.R. 11/88.                                           
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano                  
faunistico-venatorio regionale.                                                 
          Art. 4                                                                
Carta regionale delle vocazioni faunistiche                                     
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS,           
approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio           
e provvede al suo periodico aggiornamento.                                      
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e'             
articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la                
relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.                 
          Art. 5                                                                
Indirizzi regionali                                                             
per la pianificazione faunistico-venatoria                                      
(sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis                             
da art. 3, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei            
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11            
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della           
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni                   
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi              
per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali,                  
corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale            
derivante dai dati ISTAT.                                                       
1 bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua           
per ogni provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base               
della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui                   
all'art. 8.                                                                     
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono             
elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al               
piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:                   
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di              
dimensione interprovinciale;                                                    
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art.            
18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento                  
naturale o la reimmissione sino alla densita' ottimale compatibile              
con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico                    
omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli            
interventi tecnici di gestione faunistica;                                      
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attivita'           
gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di            
gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale           
della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge                 
statale;                                                                        
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso                               
faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai           
sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie,                   
comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da                 
destinare alle zone di protezione;                                              
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti           
dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore            
dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione            
faunistica del territorio nelle zone di protezione;                             
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla              
istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende                   
agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della              
fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove            
di qualificazione dei cani da caccia;                                           
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli                  
addetti alla vigilanza e alle attivita' gestionali nelle zone di                
protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;               
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna                   
selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico             
omogeneo.                                                                       
          Art. 6                                                                
Piano finanziario regionale annuale                                             
per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori                       
(modificata lett. c) del comma 3                                                
da art. 4, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la                      
realizzazione degli interventi faunistico-venatori.                             
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie                        
agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione gia'             
costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle             
catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:               
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione               
degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della           
legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;                    
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il            
risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di             
protezione;                                                                     
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni            
non altrimenti risarcibili perche' prodotti da specie non cacciabili            
o da sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria.                            
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:                                     
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei             
contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al               
comma 1 dell'art. 15 della legge statale;                                       
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi           
di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;                      
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attivita' di                    
censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale           
esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.                     
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una               
relazione sullo stato di attuazione della pianificazione                        
faunistico-venatoria e sulle attivita' di vigilanza e la presenta al            
Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed             
integrazione del piano finanziario.                                             
          Art. 7                                                                
Piani faunistico-venatori provinciali                                           
(sostituito comma 3 da art. 5, L.R. 16/2/2000, n. 6)                            
1. Le Province, sentite le Comunita' Montane, entro centoventi giorni           
dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5                    
approvano i propri piani faunistico-venatori. Le Province                       
garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali               
agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei              
parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di                  
protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli             
animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori                    
provinciali.                                                                    
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale,           
sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i                  
contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e               
dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria.               
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo                
parere della Regione di conformita' alle indicazioni contenute negli            
atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere             
va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more                       
dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 e' sospeso.            
4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato e'                       
pubblicizzato a cura della Provincia per le finalita' di cui al comma           
3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie                
della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la                
libera consultazione. Dell'approvazione e' dato avviso nel Bollettino           
Ufficiale della Regione.                                                        
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel            
termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in           
via sostitutiva.                                                                
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi               
indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani                
faunistico-venatori.                                                            
          Art. 8                                                                
Densita' venatoria                                                              
(modificata lett. b) del comma 1                                                
da art. 6, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale,                  
sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimersi             
entro trenta giorni, determina:                                                 
a) l'indice di densita' venatoria programmata;                                  
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per la caccia nei                
terreni umidi e nelle localita' interessate al passo delle principali           
specie migratorie;                                                              
c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.                              
          Art. 9                                                                
Programmi faunistico-venatori annuali                                           
(sostituito da art. 7, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                    
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si                  
provvede con programmi annuali degli interventi.                                
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformita' con            
il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono              
alla Regione il programma annuale degli interventi                              
faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione                
delle relative previsioni di spesa.                                             
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della              
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede            
al finanziamento dei programmi provinciali annuali.                             
          Art. 10                                                               
Consultazione sugli atti della Regione e delle Province                         
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole,            
le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale             
regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed           
acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di                    
programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e              
dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si                
avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.                     
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede            
ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le                
associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le              
associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul              
territorio e dell'ENCI.                                                         
CAPO II                                                                         
Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia                             
delle attivita' agro-silvo-pastorali                                            
          Art. 11                                                               
Ripristino e creazione dei biotopi                                              
(sostituito comma 1 da art. 8, L.R. 16/2/2000, n. 6)                            
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di                        
programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa                  
comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il                    
ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat             
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie              
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con              
particolare riferimento alla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione           
degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla                
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e              
della fauna selvatica.                                                          
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel                 
predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio           
di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al             
ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle                    
pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.                                   
          Art. 12                                                               
Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici                        
(modificata lett. f) del comma 2                                                
da art. 9, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano                          
faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica             
agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi             
zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti                       
rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92, promuove             
l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla               
creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli              
habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna                    
selvatica.                                                                      
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei               
programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in                      
particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art.            
15 della legge statale:                                                         
a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della               
fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e                  
mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei                
maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della             
fauna);                                                                         
b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche           
di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei             
foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi            
e modalita' che consentano la riproduzione della fauna;                         
c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e                  
cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e            
dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;              
d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della           
fauna selvatica;                                                                
e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le                 
esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente           
naturale;                                                                       
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di            
importanza comunitaria secondo le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.             
3. La Provincia puo' definire intese con le organizzazioni                      
professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC)            
per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici,                  
compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie            
di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione           
della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.                
          Art. 13                                                               
Utilizzazione dei fondi rustici                                                 
ai fini della gestione programmata della caccia                                 
(sostituito comma 1 da art. 10, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi             
previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con                      
riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale            
di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica            
e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione                
"faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo                    
venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi              
rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.                              
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli               
introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per                    
l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli               
interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e              
provvede a ripartirli tra le Province.                                          
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi            
diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui             
gestione e' affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni                  
professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.                  
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda                    
finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di             
cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del              
fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di                
carattere agro-faunistico-ambientale.                                           
          Art. 14                                                               
Tutela delle attivita' agricole                                                 
(modificato comma 1 da art. 11, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali                   
agricole e sentiti i Comitati direttivi degli ATC, individua le                 
tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai                
sensi del comma 7 dell' art. 15 della legge statale e le conseguenti            
zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni           
a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni puo'                 
effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento,               
previo consenso del proprietario o del conduttore.                              
          Art. 15                                                               
Fondi agricoli sottratti all'attivita' venatoria                                
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15            
della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo                 
rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro                 
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale              
oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31              
dicembre di ogni anno successivo.                                               
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con                        
provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se            
non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di            
esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche'             
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di            
ricerca scientifica ovvero di attivita' di rilevante interesse                  
economico, sociale o ambientale.                                                
3. In presenza di attivita' di rilevante interesse ambientale la                
domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento            
ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie            
incluse nell'Allegato I della direttiva 79/409/CEE, sulla                       
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.              
          Art. 16                                                               
Controllo delle specie di fauna selvatica                                       
(aggiunti commi 6 bis e 6 ter                                                   
da art. 12, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al           
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate              
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.                         
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti            
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la                
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, sentito                 
l'INFS, ed essere attuati dal personale del parco o da persone                  
all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come                 
previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n.               
394, e dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come            
sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.                      
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti            
devono avvenire sotto la diretta responsabilita' della Provincia ed             
essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della             
legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla           
Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla           
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di                   
vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene             
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.                     
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la               
Provincia puo' attivare piani di controllo. A tal fine individua le             
specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei                  
prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed           
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2            
dell'art. 19 della legge statale.                                               
5. Agli addetti cui e' affidato lo svolgimento delle operazioni di              
controllo e' consentito, nell'eventualita' di dover ricorrere ad                
abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate           
nell'autorizzazione.                                                            
6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di               
gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere            
dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4            
della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie                
selvatiche.                                                                     
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica                    
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento           
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della              
legge statale.                                                                  
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province                     
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,             
avvalendosi di operatori autorizzati.                                           
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la              
Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.                                       
          Art. 16 bis                                                           
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta                        
(aggiunto da art. 13, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti             
nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al             
comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.                 
          Art. 17                                                               
Danni alle attivita' agricole                                                   
(sostituito da art. 14, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle                   
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed            
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti           
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:                               
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati              
nei fondi ivi ricompresi;                                                       
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di           
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora           
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei                 
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle              
rispettive strutture;                                                           
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e           
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre            
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano               
verificati nei rispettivi fondi;                                                
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione             
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,             
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito                  
l'esercizio venatorio.                                                          
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione           
e per l'indennizzo dei danni:                                                   
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lett. d);               
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie              
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o             
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche                          
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.                             
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle            
risorse previste dall'art. 18, comma 1.                                         
          Art. 18                                                               
Fondo per i danni                                                               
(sostituito da art. 15, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a)           
del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di            
cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del             
comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la                      
concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2                   
dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con           
riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue               
dove non e' consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli                  
interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa              
del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entita' e'                
determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di                 
previsione.                                                                     
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene                          
preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla                   
rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli               
ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi                   
esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio               
delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui                  
all'art. 17, comma 2, lettere a) e b).                                          
CAPO III                                                                        
Zone di protezione della fauna                                                  
          Art. 19                                                               
Zone di protezione della fauna selvatica                                        
(modificati commi 1 e 7 da art. 16 e modificato comma 9                         
da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli                
habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie           
selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono             
preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della                   
avifauna, nei terreni demaniali . . ., secondo le esigenze di tutela            
individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale.                      
2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:                   
a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche                
autoctone;                                                                      
b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;                 
c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento              
dei territori contigui;                                                         
d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni                 
integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.           
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna           
selvatica, con finalita' di ricerca, sperimentazione e ripopolamento,           
sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre           
esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il                   
processo fisiologico e la naturale selvatichezza.                               
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al            
ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale.                
L'estensione delle zone di protezione e' rapportata alle esigenze di            
attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti           
complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma            
2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della             
legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla                   
protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i                
fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15                
della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata                     
l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o                        
disposizioni.                                                                   
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle             
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei             
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente              
interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunzi                
legali della Provincia nonche' mediante affissione di apposito                  
manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. E'                 
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole                   
provinciali e locali.                                                           
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati              
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al             
comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro                
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio                
degli annunzi legali, della Provincia. Decorso tale termine, ove non            
sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o                     
conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della             
superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia                   
provvede alla istituzione della zona di protezione.                             
La Provincia puo' destinare le zone non vincolate per l'opposizione             
dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della           
pianificazione faunistico-venatoria del territorio.                             
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della           
fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:                                        
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse              
gestionale;                                                                     
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;                                         
c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli                
eventuali danni;                                                                
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento           
delle specie programmate;                                                       
e) la disciplina per l'accesso all'oasi. . . .                                  
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessita'               
faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, puo'           
disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal                   
presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di            
protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge             
statale.                                                                        
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non puo'                 
essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo             
recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero              
l'allontanamento con mezzi ecologici.                                           
          Art. 20                                                               
Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali                         
1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attivita' venatoria e'                 
vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'art. 32 della               
Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,               
come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, concernente la              
disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.                       
2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali           
prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per                     
ricomporre squilibri ecologici.                                                 
3. Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della politica               
faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e             
le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono                  
avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni                     
faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del                 
territorio.                                                                     
          Art. 21                                                               
Gestione faunistico-venatoria                                                   
nelle aree contigue ai parchi                                                   
1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori e'                    
consentito in base al criterio della programmazione delle presenze,             
nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito                      
regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato                
dalla Provincia.                                                                
2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia                  
relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti               
dalle Province territorialmente interessate d'intesa con l'ente di              
gestione del parco.                                                             
3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma           
1 dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, puo' prevedere              
entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento                
dell'attivita' venatoria.                                                       
          Art. 22                                                               
Zone di rifugio                                                                 
(modificato comma 2 da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, puo' istituire zone di            
rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, e' vietato                
l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene           
quando ricorra una delle seguenti condizioni:                                   
a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel                 
limite di superficie prestabilito o impossibilita' di realizzarla per           
opposizione motivata dei proprietari o conduttori;                              
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze              
faunistiche di rilievo.                                                         
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in              
deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il                    
provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del                 
territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la                         
collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalita'            
straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attivita'                 
agricole.                                                                       
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di             
apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate                      
interessati.                                                                    
          Art. 22 bis                                                           
Aree di rispetto all'interno degli                                              
ambiti territoriali di caccia                                                   
(aggiunto da art. 17, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di            
fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire            
mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di               
rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio                  
venatorio puo' essere vietato ad una o a piu' specie o stabilito                
secondo modalita' piu' restrittive rispetto al restante territorio              
dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela            
e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali             
aree di rispetto non puo' superare complessivamente il dieci per                
cento della superficie.                                                         
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti           
territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle                 
specie protette.                                                                
          Art. 23                                                               
Gestione delle zone di protezione                                               
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione                 
previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da           
essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di               
protezione ambientale, tramite apposite convenzioni.                            
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di              
protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.                  
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al                
comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle             
sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del              
comma 1 dell'art. 31 della legge statale.                                       
          Art. 24                                                               
Tabelle di segnalazione delle zone protette                                     
(modificato comma 2 da art. 18, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente            
Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo,             
recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di                      
protezione, poste a una distanza di non piu' di duecento metri l'una            
dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno               
della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunita'.                               
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le             
tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e            
devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.             
3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione               
delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla               
fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.                    
          Art. 25                                                               
Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici                           
1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei              
terreni del demanio regionale e' stabilita dalla Giunta regionale,              
sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente                   
interessata.                                                                    
          Art. 26                                                               
Controllo sanitario della fauna selvatica                                       
(modificato comma 2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19;                          
modificato comma 1 e abrogato comma 3                                           
da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente           
assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli             
veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie             
contagiose o non siano portatori di germi patogeni.                             
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al             
ripopolamento, la Provincia concorda con le Unita' sanitarie locali             
territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a               
consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi            
nelle zone protette.                                                            
3. abrogato (nota 1)                                                            
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.                            
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio                      
veterinario delle Unita' sanitarie locali interessate, dispone gli              
interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio                   
faunistico.                                                                     
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi                   
regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti                  
adottati.                                                                       
6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso,             
alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna              
selvatica in difficolta', nonche' al funzionamento degli appositi               
centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive                  
disciplinano inoltre le modalita' di consegna e/o segnalazione di               
capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati,                 
nonche' di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di           
soli palchi o corna.                                                            
1) L'art. 49 della L.R. 16/2/2000, n. 6 dispone che il presente comma           
3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive           
di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla            
stessa L.R. 16/2/2000, n. 6).                                                   
Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:                            
"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato                
fisico anormale, e' tenuto a consegnarli al competente Servizio                 
veterinario dell'Unita' sanitaria locale che, per i necessari                   
accertamenti, puo' avvalersi delle sezioni locali degli Istituti                
zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS."                   
          Art. 27                                                               
Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica                         
a scopo di ripopolamento                                                        
(modificata rubrica da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione,                 
produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento            
e nei centri pubblici di riproduzione nonche' di eventuali immissioni           
integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un                   
rapporto equilibrato fra le diverse specie.                                     
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi             
regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio           
provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la              
cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o               
danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.            
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da                    
allevamenti, possono essere compiute dal Comitato direttivo dell'ATC,           
ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare                    
dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda                                 
agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con              
esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano                      
faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi                    
programmi annuali approvati dalla Provincia.                                    
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie                   
selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.                        
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo            
tempi e modalita' idonei a consentire la sopravvivenza e la                     
riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere           
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.                                  
6. Delle operazioni di immissioni e' redatto apposito verbale che,              
corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce                
titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.                      
          Art. 28                                                               
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta                        
(abrogato da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
abrogato                                                                        
          Art. 29                                                               
Salvaguardia dei nidi                                                           
(sostituito comma 1 da art. 20, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o             
vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica             
con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.                             
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvaguardarli da               
sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre           
ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia             
venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o                
degli ATC, affinche' provvedano agli opportuni interventi di tutela.            
CAPO IV                                                                         
Organizzazione degli ambiti territoriali                                        
per la gestione della fauna selvatica                                           
e per la programmazione dei prelievi venatori                                   
          Art. 30 (nota 1)                                                      
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)                        
(sostituito da art. 21, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art.             
10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui           
all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:                      
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;                                  
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;                              
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie            
di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio                      
provinciale.                                                                    
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione                     
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a              
revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani                          
faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni                            
dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma           
1. Detta perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del              
quinquennio per motivate esigenze gestionali.                                   
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unita'           
delle zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione                 
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province               
sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province             
contigue.                                                                       
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione              
deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle                      
opportunita' venatorie del territorio provinciale.                              
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora             
le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono              
individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e             
degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.                   
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di            
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita' delle opere,            
quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li                   
delimitano, e nelle aree di accesso.                                            
7. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato                  
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.                    
1) Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R.                     
16/2/2000, n. 6                                                                 
"4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in               
vigore della presente legge si intende confermata qualora la                    
Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da           
tale data."                                                                     
          Art. 31                                                               
Ambiti Territoriali di Caccia                                                   
(sostituito da art. 22, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e'             
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di             
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel                
territorio di competenza.                                                       
2. Le attivita' di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte             
sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni             
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.                
3. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive             
emanate dalla Regione:                                                          
a) la composizione del Comitato direttivo;                                      
b) le modalita' di rappresentanza dei componenti l'assemblea;                   
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato              
direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;                
d) le modalita' per la elezione degli organi;                                   
e) le attribuzioni e modalita' di funzionamento degli organi;                   
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori,                  
nonche' le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che           
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;                            
g) le cause di incompatibilita' del Presidente e dei componenti del             
Comitato direttivo.                                                             
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle            
direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo               
adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o            
dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo           
Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta           
in carica fino alla elezione del nuovo.                                         
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati             
nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente                    
competente, ai sensi del comma 6.                                               
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di                 
inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina                    
regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1                  
dell'art. 35, accertate nell'attivita' degli organi dell'ATC, il                
Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un                  
Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il                      
Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, da'           
corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il                   
Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle            
violazioni non sono ridesignabili.                                              
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e             
dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al Libro             
I, Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.                      
          Art. 32                                                               
Organi dell'ATC                                                                 
(sostituito da art. 23, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Sono organi dell'ATC:                                                        
a) il Presidente;                                                               
b) il Comitato direttivo;                                                       
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi                
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge            
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                                  
d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del Collegio dei           
revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori                   
contabili.                                                                      
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' composto:                                  
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali             
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti            
in forma organizzata sul territorio;                                            
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e             
presenti in forma organizzata sul territorio;                                   
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione               
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;                              
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente               
interessata.                                                                    
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e               
della Provincia devono risiedere in un comune compreso nell'ATC. I              
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono               
risiedere nella provincia in cui e' compreso l'ATC. Per garantire               
l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma                     
precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti             
delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del           
tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la           
composizione del Comitato direttivo.                                            
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia              
nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su                 
designazione dei soggetti di cui al comma 2.                                    
          Art. 33                                                               
Compiti dell'ATC                                                                
(sostituito da art. 24, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attivita' che contemplano in           
particolare:                                                                    
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze                     
faunistiche e dei prelievi venatori programmati;                                
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;                           
c) la difesa delle colture;                                                     
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo            
venatorio per forme di caccia specifiche.                                       
Negli ATC non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica                
posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari            
provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province               
posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.           
In caso di avversita' atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e            
le modalita' delle immissioni.                                                  
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31                
gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformita'             
al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformita', la           
Provincia puo' richiederne la revisione.                                        
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il                       
miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attivita' di           
cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono                  
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi                 
rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalita'                
previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.                            
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito             
di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente              
agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art.           
35.                                                                             
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per            
la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni                
agricole dalla fauna selvatica.                                                 
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei              
cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a                 
compenso delle prestazioni.                                                     
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della                  
presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun              
cacciatore e' tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneita'           
ed accessibilita' sociale. La Regione puo' periodicamente aggiornare            
detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entita' del                   
contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve             
versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato,              
entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente                    
intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non puo' imporre al             
cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti            
e disciplinati dalla presente legge.                                            
8. Gli ATC, per l'espletamento di attivita' di servizio, possono                
dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche             
comuni.                                                                         
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni               
ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni               
dall'emanazione del calendario venatorio regionale, puo' proporre               
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario                   
venatorio concernenti:                                                          
a) le modalita' di esercizio della caccia;                                      
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;            
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;                              
d) i periodi e gli orari di caccia;                                             
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.                             
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite           
nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.            
          Art. 34                                                               
Opzione sulla forma di caccia prescelta                                         
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma           
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno            
e si intende rinnovata se entro il 1o novembre il cacciatore non fa             
pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione                 
contenuta nel tesserino regionale.                                              
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5            
dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata                         
esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da                  
appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.                                  
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio              
venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve                    
comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro                 
trenta giorni dalla data di detto conseguimento.                                
          Art. 35                                                               
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC                               
(sostituito da art. 25, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. La Regione disciplina quantita', tempi e modi di accesso dei                 
cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente              
articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.                                       
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' tenuto a soddisfare le richieste           
di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita'                   
indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.              
(Nota 1)                                                                        
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la             
residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato                           
consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/2000 e              
1999/2000. (Nota 1)                                                             
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato           
le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo,               
sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori                    
richiedenti, secondo le seguenti priorita':                                     
a) residenti nella provincia;                                                   
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con piu' alta densita'               
venatoria;                                                                      
c) residenti nella regione;                                                     
d) residenti in altre regioni;                                                  
e) italiani residenti all'estero e stranieri.                                   
1) Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della            
L.R. 16/2/2000, n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti              
dai cacciatori a norma del presente comma.                                      
          Art. 36                                                               
Modalita' di iscrizione                                                         
(gia' sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 1,                                      
L.R. 19 agosto 1994, n. 34;                                                     
poi sostituito da art. 26, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35,              
presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC.               
L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci             
entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma           
1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello             
di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC                   
prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei                   
cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce           
i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta             
di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel             
rispetto delle priorita' previste all'art. 35, comma 4.                         
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla            
Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al                
cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino            
regionale di caccia all'atto del rilascio.                                      
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto             
della domanda e comunicarlo all'interessato che puo' presentare                 
ricorso alla Provincia, il cui giudizio e' definitivo.                          
          Art. 36 bis                                                           
Regolazione dei processi di mobilita' controllata                               
per l'attivita' venatoria                                                       
(aggiunto da art. 27, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dal 1 ottobre al termine della stagione venatoria.                              
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,             
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le                    
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'             
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,                   
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i                  
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.             
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai           
cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia, mentre i               
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC            
della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per                 
scambi interregionali.                                                          
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli           
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e                   
modalita' previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in                  
materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                      
Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini                  
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.                         
          Art. 37                                                               
Interscambi di cacciatori                                                       
(sostituito da art. 28, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica            
la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la                 
Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali,                       
riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da                
iscrivere od ammettere.                                                         
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni e' tenuto a fare               
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del              
proprio Comune di residenza.                                                    
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso              
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai             
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza            
per ospitare mediante interscambio e senza finalita' di lucro un                
altro cacciatore, anche se residente in altra regione.                          
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di                     
associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia,              
puo' autorizzare cacciatori che non hanno la possibilita' di farlo              
nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal           
periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.                   
          Art. 38                                                               
Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC                            
(abrogato da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
abrogato                                                                        
          Art. 39                                                               
Doveri del cacciatore                                                           
1. Il cacciatore ha il dovere di:                                               
a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di           
esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;                           
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'annata           
venatoria, compilato secondo le modalita' stabilite con il calendario           
venatorio regionale.                                                            
          Art. 39 bis                                                           
Formazione permanente del cacciatore                                            
(aggiunto da art. 29, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della                
legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la                   
Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie,             
sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e                    
regolamentari per tutti i cacciatori.                                           
          Art. 40                                                               
Divieti e facolta' negli ATC                                                    
(modificato comma 2 da art. 30, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli              
ATC e' vietato:                                                                 
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC            
a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimita' del                  
possesso;                                                                       
b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la                
prescritta autorizzazione;                                                      
c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque               
alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non                      
autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonche' alle                
strade private non aperte al pubblico transito.                                 
2. L'addestramento dei cani e' consentito al cacciatore negli ATC in            
cui ha facolta' di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma             
4.                                                                              
CAPO V                                                                          
Strutture territoriali d'iniziativa privata                                     
per la produzione di fauna selvatica,                                           
per la caccia e per le attivita' cinofile                                       
(rubrica del Capo V modificata da art. 49,                                      
L.R. 16/2/2000, n.6)                                                            
          Art. 41                                                               
Centri privati di riproduzione della fauna                                      
(aggiunti commi 2 bis e 2 ter                                                   
da art. 31, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di                  
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in             
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e'             
vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentito il                
prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da                
parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa            
e di persone nominativamente indicate.                                          
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere                    
rinnovati.                                                                      
2 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei                  
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici                
compresi nel centro privato.                                                    
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda           
necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali           
non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei           
proprietari o conduttori, puo' disporre l'inclusione coattiva,                  
stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalita'             
di pagamento dell'indennita' dovuta ai proprietari o conduttori                 
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non           
puo' superare il dieci per cento della superficie del centro privato            
medesimo.                                                                       
3. L'autorizzazione dei centri privati e' subordinata all'osservanza            
di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi                 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le               
prescrizioni per l'esercizio delle attivita' autorizzate.                       
          Art. 42                                                               
Allevamenti                                                                     
1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla           
fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed            
amatoriale.                                                                     
2. I provvedimenti di autorizzazione:                                           
a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme           
di cattura;                                                                     
b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;                          
c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano               
corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero                 
quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.                    
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non e'             
assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare e' tenuto a dare           
comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attivita' di allevamento           
anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle             
disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.           
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le           
associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali           
agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna                 
allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.             
          Art. 43                                                               
Aziende venatorie (nota 1)                                                      
(sostituiti commi 1 e 3 e modificati commi 4, 7 e 8                             
da art. 32, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende             
faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma             
dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densita' e la              
collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio               
provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie                          
agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui                  
all'art. 5, cosi' da garantire una pluralita' di utilizzazione                  
faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione           
riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse,           
l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale             
insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.                 
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di                    
validita' e puo' essere rinnovata.                                              
3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei                      
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici                
compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi           
non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo              
alla scadenza e' subordinato all'assenso scritto dei proprietari o              
conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di                  
notorieta' che nulla e' mutato. Le domande di rinnovo devono essere             
presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di                  
contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il                    
proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini                        
dell'assenso, si considera prevalente la volonta' del proprietario.             
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere            
nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato              
possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari           
o dei conduttori, la Provincia puo' disporne l'inclusione coattiva,             
stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di            
pagamento della indennita' dovuta a proprietari o conduttori                    
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non           
puo' superare il dieci per cento della superficie dell'azienda                  
medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di                  
terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente                
competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si           
intende accordato.                                                              
5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la                   
densita', la collocazione e l'estensione massima complessiva delle              
aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni                
comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le                  
situazioni esistenti, puo' altresi' regolare la distanza tra le                 
aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia puo'                 
consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in               
consorzi.                                                                       
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di             
colore bianco collocate secondo le modalita' di cui all'art. 24. Il             
tabellamento e' effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime           
ed e' controllato dalla Provincia.                                              
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari                            
dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla                 
Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto                 
secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle               
attivita' svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti              
compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende                               
faunistico-venatorie non e' consentito immettere o liberare fauna               
selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di                    
avversita' atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le                   
modalita' delle immissioni.                                                     
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore              
della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per                  
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie,                  
nonche' per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di           
miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento              
alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e             
sosta nelle zone umide.                                                         
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai            
parchi e' consentito esclusivamente al titolare della concessione ed            
ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.                                  
1) Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16/2/2000, n. 6 dispone che               
siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate             
prima dell'entrata in vigore della legge stessa.                                
          Art. 44                                                               
Tasse regionali                                                                 
(abrogati commi 2 e 4 da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                         
1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri            
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di           
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi            
rinnovi sono soggetti a tassa regionale.                                        
2. abrogato                                                                     
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati                   
all'interno di aziende venatorie.                                               
4. abrogato                                                                     
          Art. 44 bis                                                           
Tassa di concessione regionale                                                  
per l'abilitazione all'esercizio venatorio                                      
(aggiunto da art. 33, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio           
venatorio, di durata annuale, e' determinata nella misura prevista              
dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con            
il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.                      
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3               
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve               
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio            
o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di           
fucile per uso di caccia ed ha validita' di un anno dalla data di               
rilascio della concessione governativa.                                         
3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del                
rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza             
annuale.                                                                        
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per             
l'esercizio venatorio.                                                          
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la              
data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la           
validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino            
alla scadenza della tassa di concessione governativa.                           
6. La tassa annuale non e' dovuta qualora il cacciatore non eserciti            
l'attivita' venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti                        
esclusivamente all'estero.                                                      
7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima             
dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa               
sotto la sua personale responsabilita', di optare per l'esercizio               
esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare            
all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque                    
all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in                  
territorio non riservato alle aziende stesse.                                   
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore           
deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per            
l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.             
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego                
della licenza di porto di fucile per uso di caccia.                             
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a           
norma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive               
modificazioni.                                                                  
          Art. 45                                                               
Zone e campi per l'addestramento,                                               
l'allenamento e le gare dei cani                                                
(sostituito da art. 34, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o                  
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,            
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi                   
territorialmente interessati, in attuazione del piano                           
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e                   
regolano la gestione di:                                                        
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono                 
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,            
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;                              
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per                          
l'addestramento e l'allenamento dei cani;                                       
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per               
l'addestramento e l'allenamento dei cani;                                       
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree            
delimitate.                                                                     
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui             
alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al                 
cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali,                    
regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e sostituzione.            
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 e'                    
consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle            
aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le                  
attivita' cinofile di cui al comma 9.                                           
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di              
cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della           
legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani                
senza facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili                 
prodotte in cattivita' indicate nell'autorizzazione, nonche'                    
l'addestramento e l'allenamento dei cani con facolta' di sparo da               
parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di                   
allevamento appartenente a specie cacciabili indicate                           
nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non             
marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca                 
dell'autorizzazione.                                                            
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e           
b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi           
di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere           
autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle             
aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano.             
Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale,             
le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di              
cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli                 
ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di              
cani con facolta' di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno,           
esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a              
specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente                 
marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della               
stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.                               
5. La Regione emana direttive sulla modalita' di istituzione e di               
gestione delle zone e dei campi.                                                
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 e' vietato l'esercizio           
venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei               
limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia alla fauna           
selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b)            
del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 e' ammesso                    
l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.           
7. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile non              
ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della             
quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della             
legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di                
sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalita'.                  
8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento,                 
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra            
il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente             
presenza di ungulati, nelle quali tali attivita' sono sospese sino al           
1o agosto.                                                                      
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e                 
privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e           
negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a            
condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le                
finalita' previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere,            
inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:                                  
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi                    
territorialmente interessati;                                                   
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della            
fauna selvatica e delle colture agricole;                                       
c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve.                               
Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non            
e' subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).                     
          Art. 45 bis                                                           
Fondi chiusi                                                                    
(aggiunto da art. 35, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da              
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza              
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il             
cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di           
almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti           
uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al            
presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate                  
tabellazioni esenti da tasse.                                                   
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del                  
proprietario o conduttore, la Provincia puo' autorizzare catture di             
fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la                
Provincia puo' altresi', in accordo con il proprietario o conduttore,           
effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna              
selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.                   
TITOLO II                                                                       
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA                                              
CAPO I                                                                          
Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio                                
          Art. 46                                                               
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio                          
(sostituito comma 2 da art. 36, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione                   
all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in             
carica.                                                                         
2. La Commissione e' composta da 5 esperti nelle materie di esame               
previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con           
funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.                               
3. Per ogni componente effettivo e' nominato anche un supplente. Le             
funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un                      
collaboratore provinciale incaricato.                                           
          Art. 47                                                               
Attestato di abilitazione                                                       
1. La domanda di ammissione agli esami e' presentata dall'interessato           
alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato             
di residenza e dalla ricevuta di versamento di un somma stabilita               
dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.           
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in                 
vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma               
delle materie di esame e le modalita' di svolgimento delle prove,               
anche al fine di assicurare l'omogeneita' delle stesse.                         
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di                  
preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in             
base al programma regionale.                                                    
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la               
prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il           
compimento del diciottesimo anno di eta'.                                       
5. L'attestato di abilitazione e' rilasciato dal Presidente della               
Commissione.                                                                    
6. Il giudizio della Commissione e' definitivo. Il candidato                    
giudicato inidoneo e' ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano           
trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.                             
CAPO II                                                                         
Norme per l'esercizio venatorio                                                 
          Art. 48                                                               
Esercizio venatorio                                                             
(aggiunti commi 2 e 3 da art. 37, L.R. 16/2/2000, n. 6)                         
1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio            
viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e               
dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del                   
tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o            
autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed                               
agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle            
rispettive Regioni o Province autonome.                                         
2. L'uso dei falchi e' consentito qualora appartengano a specie                 
riprodotte in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle                
convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso                 
dell'arco non e' consentito.                                                    
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia              
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle              
Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna           
selvatica.                                                                      
          Art. 49                                                               
Tesserino regionale per l'esercizio della caccia                                
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai              
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:           
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;                                   
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa           
di porto di fucile anche per uso caccia;                                        
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per             
l'esercizio venatorio;                                                          
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al               
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;                                       
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio                  
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;                   
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.               
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta                    
regionale ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello           
usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere           
integro e non contraffatto.                                                     
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati              
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione                         
dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.                            
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della              
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i               
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano                   
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,             
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di                 
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma                   
utilizzata.                                                                     
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere            
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,             
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita              
all'autorita' di pubblica sicurezza.                                            
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella             
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge                
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia              
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla                
denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza.                                   
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante                  
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti             
alle esigenze venatorie.                                                        
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani           
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro                    
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio                   
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978               
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto           
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e                     
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa                     
l'importazione temporanea".                                                     
          Art. 50                                                               
Calendario venatorio                                                            
(sostituito comma 2 da art. 38, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola                    
l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi            
entro il 1 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale               
indica:                                                                         
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui e' consentito             
l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le            
limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;                
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana            
e nei diversi periodi;                                                          
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie                    
indicate;                                                                       
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia puo' essere              
consentito.                                                                     
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario                 
venatorio provinciale, con il quale:                                            
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio               
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;                            
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende                              
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,              
dal 1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;                                     
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi              
degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture           
in atto;                                                                        
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con                 
metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto               
dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della                
legge statale anche non consecutivi.                                            
          Art. 51                                                               
Provvedimenti limitativi                                                        
(modificato comma 1 da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                           
1. La Provincia puo' vietare o ridurre la caccia in tutto il                    
territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a           
determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse             
alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni              
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.           
          Art. 52                                                               
Appostamenti fissi di caccia                                                    
e rilascio delle autorizzazioni                                                 
(sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13                                    
da art. 39, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in           
muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o                    
materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a                     
consentire un uso per l'intera stagione venatoria.                              
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti,           
tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi            
e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonche' ai margini degli             
stessi.                                                                         
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli                   
impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali                  
l'accesso con armi proprie e' consentito unicamente a coloro che                
hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5            
dell'art. 12 della legge statale, per i quali non sono obbligatorie             
ne' la residenza ne' l'iscrizione all'ATC sul quale insiste                     
l'appostamento. In tali impianti e' consentito l'uso dei richiami               
vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.                       
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza               
l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono             
rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di             
caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a            
quello relativo all'annata venatoria 1989/1990.                                 
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del                 
proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve            
riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato                  
intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.                     
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal             
cacciatore entro il 1 novembre per la stagione venatoria successiva e           
conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso              
venatorio della localita' dove l'appostamento e' situato e la                   
facolta' di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona            
di rispetto.                                                                    
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi            
puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata            
venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b)            
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora             
se ne realizzi la disponibilita', puo' autorizzare nuovi appostamenti           
fissi dando priorita' alle richieste avanzate dai cacciatori di eta'            
superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap,             
nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni                     
comprensorio omogeneo.                                                          
8. In caso di cessazione dell'attivita' da parte del titolare,                  
l'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.           
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano                         
faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle               
rotte di migrazione dell'avifauna, dove e' comunque vietato                     
l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al                  
mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni             
contenute nel calendario venatorio regionale.                                   
10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento              
fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni                
ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione              
delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione                       
straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla            
Provincia.                                                                      
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3,            
predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della           
legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e                       
provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di              
cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui             
alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La                  
segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di                  
gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43,           
e l'attivita' in essi svolta ne costituisce parte integrante.                   
12. Ciascun cacciatore puo' essere titolare di una sola                         
autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.                  
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo e'                    
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed                 
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di            
giostre fornite di stampi nonche' di soli stampi, posti a terra o               
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna              
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.                    
          Art. 53                                                               
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo                                  
(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7                              
da art. 49, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che           
per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul                
quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili               
prefabbricati.                                                                  
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare               
contemporaneamente piu' di due cacciatori.                                      
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed           
uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve                    
richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed            
ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati               
dall'esercizio venatorio al termine dell'attivita'.                             
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio                   
usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.                     
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno           
di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle              
aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli             
immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi              
struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione                  
ferroviarie, nonche' da strade carrozzabili e da piste ciclabili                
regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o                
interpoderali.                                                                  
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e                   
temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle localita' in cui il              
cacciatore non e' autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con             
il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.                               
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal               
cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso                     
l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri                  
dall'appostamento anche quando non e' consentita la caccia vagante.             
          Art. 54                                                               
Cattura di uccelli a fini di richiamo                                           
(sostituito da art. 41, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la                
cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in           
rapporto al fabbisogno previsto.                                                
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura             
possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato                   
proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.                           
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti           
alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.             
Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e                  
registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad            
altre specie devono essere immediatamente liberati.                             
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di              
uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.                                      
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area            
di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m.              
300 e non superiore a m. 500.                                                   
          Art. 55                                                               
Detenzione e uso dei richiami vivi                                              
(aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6                                      
da art. 42, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                               
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono              
consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per             
l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami allevati                       
appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da                 
emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.                       
1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici            
del germano reale e del piccione selvatico provenienti da                       
allevamento.                                                                    
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti               
alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni              
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della lett. b)           
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di              
dieci unita' per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta             
unita'; per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da                
appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino             
ad un massimo di dieci unita'.                                                  
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante           
marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite                  
dall'INFS.                                                                      
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non piu' utilizzabili           
ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3              
dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di              
residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore              
della presente legge.                                                           
5. La Provincia, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni            
cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei              
richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.                                 
6. Gli esemplari di specie di cui non e' consentito l'uso quali                 
richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se                 
inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero            
previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza               
entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle                  
variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.                  
7. Gli esemplari di specie di cui e' consentito l'uso quali richiami            
vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere           
posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro                
cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere                  
lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.                            
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati                
devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono              
essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote              
assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati,              
entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.                                   
9. Il cacciatore che cessa l'attivita', previa segnalazione alla                
Provincia, puo' consegnare i richiami di cui dispone ad altro                   
cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.                                
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne            
notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il                 
ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.              
          Art. 56                                                               
Gestione venatoria degli ungulati                                               
(sostituito comma 1, modificati commi 3, 5 e 6,                                 
aggiunto comma 5 bis, sostituito comma 7 con                                    
gli attuali commi 7 e 8 da art. 43, L.R. 16/2/2000, n. 6)                       
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata               
alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilita' con               
l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta             
regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani                
faunistico-venatori delle Province, ed e' disciplinata da apposito              
Regolamento regionale.                                                          
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con l'eccezione del                    
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le           
indicazioni e previo parere dell'INFS. Le modalita' di prelievo, i              
limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzioni sono             
proposti dagli organismi direttivi dell'ATC e dai concessionari delle           
aziende venatorie ed autorizzati dall'Amministrazione provinciale               
sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel           
rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale.                 
3. La caccia di selezione e' esercitata individualmente, alla cerca o           
all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui              
all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il             
prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, puo' essere               
effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.                  
4. Per il recupero dei capi feriti e' consentito l'uso dei cani da              
traccia purche' abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I           
conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo             
corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo            
essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge                 
statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane,                 
possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la               
caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.           
Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene                
compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del                  
titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato             
sono di proprieta' del cacciatore che lo ha ferito.                             
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono           
praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di                   
idoneita' tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione              
agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di           
cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli             
ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di                    
formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreche' dalle               
Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione                     
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri             
soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in              
materia.                                                                        
5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree               
recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il           
possesso dell'attestato.                                                        
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni             
previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli                 
ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle           
uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al            
cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento                 
regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che              
vengono autorizzati dalla Provincia. . . .                                      
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresi' prevedere:                
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da           
destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;                                 
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle           
spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di                   
prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto               
delle eventuali prestazioni di volontariato.                                    
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti                      
faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attivita'             
venatoria, e' consentita la realizzazione di manufatti (altane), con            
o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione             
di tali strutture e' necessario il consenso scritto del proprietario            
o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie,             
ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base              
alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale              
competente.                                                                     
          Art. 57                                                               
Custodia dei cani                                                               
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura                
secondo le modalita' stabilite dalla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5,               
concernente norme per il controllo della popolazione canina.                    
2. Durante i periodi in cui e' necessario l'impiego venatorio del               
cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna           
e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del                 
proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.                           
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale               
incaricato segnala al Comitato direttivo dell'ATC nel quale sia stato           
eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.                 
TITOLO III                                                                      
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
          Art. 58                                                               
Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria                                     
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la                     
repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia                
della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia           
ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.                        
2. Alla Provincia competono in particolare:                                     
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della                   
presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio                 
provinciale e le attivita' di formazione e di impiego del personale             
di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali                    
funzioni;                                                                       
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il                 
rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini che aspirano alla            
qualifica di guardia venatoria;                                                 
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali            
agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di                  
protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare            
nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle                
produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.                 
3. La Provincia puo' richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza             
la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti           
di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano              
disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per           
conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100              
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di vigilanza                 
integrativa di quella d'istituto. La Provincia puo' altresi'                    
avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei                       
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le                
convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23,                  
concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza                  
ecologica.                                                                      
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente                
legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le                
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica            
di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e             
le modalita' per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c)              
del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e                
pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria             
volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli Enti            
locali e delle guardie volontarie gia' riconosciute.                            
          Art. 59                                                               
Coordinamento dei Servizi di vigilanza                                          
(aggiunto comma 3 da art. 44, L.R. 16/2/2000, n. 6)                             
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per            
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza              
per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e               
delle attivita' esercitate sui terreni agricoli.                                
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza                               
faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei              
parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle               
organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie,            
piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie                   
ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e                     
agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende forestali al fine di             
ottenere il piu' razionale ed economico impiego degli addetti.                  
3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi            
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne                 
l'espletamento dei relativi compiti.                                            
          Art. 60                                                               
Divieti                                                                         
(aggiunte lettere g bis) e m), sostituite lettere i) e l)                       
al comma 1 da art 45, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                     
1. Oltre ai divieti gia' previsti dalla legge statale e dalle altre             
norme della presente legge, nel territorio della regione                        
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:                                             
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende           
venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque           
tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;                 
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo           
I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta                
eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il              
fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori               
busta, ma smontato;                                                             
c) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone o nelle localita' il             
cui territorio e' tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi              
compresi i fiumi e i corsi d'acqua benche' non ghiacciati, con                  
esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la           
sola caccia ai palmipedi;                                                       
d) esercitare l'attivita' venatoria nelle valli, paludi o altre zone            
umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo                   
specchio d'acqua e' tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;            
e) esercitare l'attivita' venatoria nei terreni effettivamente                  
sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonche' per           
una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo                       
dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;            
f) esercitare l'attivita' venatoria nei boschi e nei terreni che                
vengono colpiti da incendi, nonche' nei terreni compresi nei mille              
metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;                                
g) esercitare l'attivita' venatoria nei terreni soggetti a                      
pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della              
fauna selvatica, nonche' nei cinquecento metri attorno, fino                    
all'esaurimento delle pasture;                                                  
g bis) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone comprese nel                 
raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio,               
nell'ambito dell'attivita' agrituristica;                                       
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per               
illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici                
equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione                     
elettronica per tiro notturno;                                                  
i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri               
ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero di effettiva                
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive            
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'           
stretta;                                                                        
l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5                
dell'art. 53;                                                                   
m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.                        
          Art. 61                                                               
Sanzioni                                                                        
(gia' sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5                                 
da art. 2, L.R. 19 agosto 1994, n. 34; poi sostituiti                           
commi 1 e 5 e modificato comma 4 da art. 46,                                    
L.R. 16/2/2000, n. 6)                                                           
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.            
30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono cosi'              
sanzionate:                                                                     
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle               
operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo               
della fauna selvatica: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire             
2.400.000 (pari ad Euro 1.239,50);                                              
b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 (pari ad Euro                  
464,81) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37);                               
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da                
parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 (pari ad Euro           
103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                 
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi                  
consentiti: da Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) a Lire 3.000.000              
(pari ad Euro 1.549,37);                                                        
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalita' tali da            
arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 (pari ad Euro              
25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                    
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalita'            
non consentite: da Lire 100.000 (pari ad Euro 51,65) a Lire 600.000             
(pari ad Euro 309,87);                                                          
g) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta uova o nuovi               
nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di                 
necessita': da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari            
ad Euro 154,94);                                                                
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza              
dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da Lire 50.000 (pari ad Euro              
25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                    
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal                  
programma venatorio annuale dell'ATC: da Lire 200.000 (pari ad Euro             
103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                 
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;              
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del                
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine            
di cui all'art. 39, comma 1, lett. b): da Lire 50.000 (pari ad Euro             
25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                    
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle                     
pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del             
proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a            
Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                             
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed                   
annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 (pari             
ad Euro 103,29) a Lire 1.600.000 (pari ad Euro 826,33); detenzione di           
tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000               
(pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                      
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento           
il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause               
ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a               
Lire 1.600.000 (pari ad Euro 826,33);                                           
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione                
della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di                 
imprenditore agricolo: a partire da Lire 150.000 (pari ad Euro 77,47)           
per ciascun capo allevato nonche' sequestro e confisca dei capi                 
stessi;                                                                         
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna              
selvatica: da Lire 150.000 (pari ad Euro 77,47) a Lire 900.000 (pari            
ad Euro 464,81) e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;                   
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche                
diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia:             
da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro            
619,75);                                                                        
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della               
fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia              
non e' consentita: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire                 
2.400.000 (pari ad Euro 1.239,50);                                              
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 (pari ad           
Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                            
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del             
titolare: da Lire 100.000 (pari ad Euro 51,65) a Lire 600.000 (pari             
ad Euro 309,87);                                                                
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000              
(pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                      
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un                 
numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie            
negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari            
non consentiti per l'esercizio venatorio: da Lire 200.000 (pari ad              
Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                            
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da Lire             
200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);           
in ogni caso si applicano altresi' il sequestro e la confisca dei               
capi abbattuti;                                                                 
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire                  
200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);           
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del           
numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari                
consentiti: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000              
(pari ad Euro 619,75);                                                          
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in              
appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire             
50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);               
ee) caccia in piu' di due cacciatori contemporaneamente in                      
appostamento temporaneo: da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire             
300.000 (pari ad Euro 154,94);                                                  
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento            
temporaneo: da Lire 100.000 (pari ad Euro 51,65) a Lire 600.000 (pari           
ad Euro 609,87); mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei           
residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi:            
da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro                
154,94);                                                                        
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento                 
temporaneo: da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari            
ad Euro 154,94);                                                                
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento                
temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire              
200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);           
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri            
da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili,                  
fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura                 
adibita a posto di lavoro, nonche' da ferrovie, strade carrozzabili e           
piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade           
poderali ed interpoderali: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a              
Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                           
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri             
dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 (pari ad Euro              
103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                 
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in                   
periodi, giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato           
alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita              
custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con                
fucile carico: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000           
(pari ad Euro 619,75);                                                          
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie                
protette: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire 2.400.000                
(pari ad Euro 1.239,50) nonche' sequestro e confisca dei richiami;              
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di                
specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di             
nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata                      
comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del             
rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 (pari ad Euro               
51,65) a Lire 600.000 (pari ad Euro 309,87);                                    
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il            
dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 (pari            
ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                            
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire           
50.000 (pari ad Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);               
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e                   
mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 (pari ad Euro 25,82) a               
Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                             
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi              
forma, al beccaccino: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire              
2.400.000 (pari ad Euro 1.239,50);                                              
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di               
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza                       
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso           
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili            
adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione                
ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri              
impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed             
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del             
bestiame: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000                
(pari ad Euro 619,75);                                                          
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'                
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque           
genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio                     
venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche            
e in custodia o smontate: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a               
Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                           
vv) caccia a rastrello in piu' di tre persone o utilizzazione a scopo           
venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli               
specchi o corsi d'acqua: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire           
2.400.000 (pari ad Euro 1.239,50);                                              
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di                 
questi, di reti da uccellagione: da Lire 500.000 (pari ad Euro                  
258,23) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) con sequestro e                
confisca delle reti;                                                            
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad                 
esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione            
faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da               
Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) a Lire 3.000.000 (pari ad Euro               
1.549,37) con sequestro e confisca delle trappole;                              
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a                 
partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,           
comma 8, lett. e) della legge statale: da Lire 200.000 (pari ad Euro            
103,29) a Lire 1.200.000 (pari ad Euro 619,75);                                 
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima                  
licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di                 
licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 (pari ad Euro             
25,82) a Lire 300.000 (pari ad Euro 154,94);                                    
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei               
terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 (pari ad           
Euro 51,65) a Lire 600.000 (pari ad Euro 309,87);                               
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non           
in forma selettiva: da Lire 400.000 (pari ad Euro 206,58) a Lire                
2.400.000 (pari ad Euro 1.239,50). Si applicano altresi' il sequestro           
e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;                                   
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in            
violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di              
prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi                
assegnati: da Lire 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lire 1.200.000               
(pari ad Euro 619,75);                                                          
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da Lire 600.000             
(pari ad Euro 309,87) a Lire 3.600.000 (pari ad Euro 1.859,24). Si              
applicano altresi' il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi              
abbattuti;                                                                      
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di            
cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla              
gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da Lire 50.000 (pari ad           
Euro 25,82) a Lire 300.000 (pari a Euro 154,94).                                
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate           
si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.            
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti                
regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei           
provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in                 
materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa             
da Lire 100.000 a Lire 600.000.                                                 
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o),            
z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione                  
pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove           
giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.                  
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente                 
articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso             
di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.           
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui              
all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la                    
disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                   
competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia             
designati dal Presidente della Giunta provinciale.                              
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative           
di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma             
della L.R. n. 21 del 1984.                                                      
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata               
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28.                                
          Art. 62                                                               
Norme regionali specifiche                                                      
(sostituito da art. 47, L.R. 16/2/2000, n. 6)                                   
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di                   
attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare             
per le attivita' o gli adempimenti seguenti:                                    
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili           
e loro uso come richiami;                                                       
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonche' gestione tecnica, delle               
aziende venatorie;                                                              
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,                     
alimentare, ornamentale e amatoriale;                                           
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio              
per la qualifica di guardia giurata;                                            
e) modalita' di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e            
al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;                                   
f) modalita' di istituzione e di gestione delle zone e campi per                
l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;            
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna            
selvatica in difficolta', nonche' altre modalita' di cui all'art. 26,           
comma 6 bis.                                                                    
          Art. 63                                                               
Disposizioni transitorie e finali                                               
(aggiunto comma 2 bis da art. 3,                                                
L.R. 19 agosto 1994, n. 34)                                                     
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge                  
conservano la loro validita' fino a quando non divengano esecutivi i            
provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per           
la caccia programmata di cui all'art. 30.                                       
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla               
L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei               
Comitati direttivi provvisori degli ATC.                                        
2 bis. Nel caso in cui siano gia' stati perimetrati gli ambiti                  
territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi             
operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province                 
svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi                   
provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino                    
all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si                 
avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture            
operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia).            
A tal fine le strutture di servizio dei TGSC restano operanti fino a            
quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado           
con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la             
continuita' dei servizi sul territorio, indispensabili per la                   
corretta gestione dell'attivita' venatoria e la tutela dell'ambiente.           
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di            
cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura                      
dell'attivita', corredato da un inventario dei beni.                            
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei                
soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono                   
devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che           
perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento             
dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri               
concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione              
ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie            
documentate dal collegio dei Sindaci revisori.                                  
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni             
del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri               
compiti sulla base di accordi sindacali, con priorita' per l'utilizzo           
del personale gia' alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e           
di coordinamento dei TGSC.                                                      
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge                 
relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie,           
nonche' ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione              
della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano            
la loro validita' fino alla scadenza naturale e comunque fino a                 
quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai                      
corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente              
legge.                                                                          
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive                    
modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive                      
modificazioni, nonche' il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n.              
25.                                                                             
8. Per le attivita' la cui disciplina e' demandata a specifica                  
regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino                     
all'emanazione di detta regolamentazione.                                       
          Art. 64                                                               
Disposizioni finanziarie                                                        
(aggiunto comma 3 da art. 48, L.R. 16/2/2000, n. 6)                             
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte           
dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della             
L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                                      
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni             
svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della           
quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del             
fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre           
1992, ripartita secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 della                
legge stessa.                                                                   
3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,               
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'                   
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale                  
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni           
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo             
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',               
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali              
regionali".                                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1665 del 14 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5783 (VI                   
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 1999;                         
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 335 in data 5 ottobre 1999;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 16/II.4 del            
25 novembre 1999 con preannuncio di richiesta di relazione orale in             
aula del consigliere Bottazzi;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre                
1999, atto n. 198/99;                                                           
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.                
1872/4.1.24/C.G. del 20 dicembre 1999.                                          
Riesame d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2562              
del 21 dicembre 1999; oggetto consiliare n. 6425 (VI legislatura);              
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.4 del             
12 gennaio 2000 con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Bottazzi;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000,           
atto n. 207/2000;                                                               
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 190/4.1.24/C.G. del           
7 febbraio 2000.                                                                

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