LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 45
Modifica dell'art. 60 della L.R. 8/94
1. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente
lettera:
"g bis) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone comprese nel
raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio,
nell'ambito dell'attivita' agrituristica;".
2. All'art. 60, comma 1, la lettera i) e' sostituita con la seguente:
"i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri
ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta;".
3. All'art. 60, comma 1, la lettera l) e' sostituita con la seguente:
"l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5
dell'art. 53;".
4. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente
lettera:
"m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.".
NOTE ALL'ART. 45
Comma 2
1) Il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 60 della L.R. 8/94
era il seguente:
"Art. 60 - Divieti
1. Oltre ai divieti gia' previsti dalla legge statale e dalle altre
norme della presente legge, nel territorio della regione
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:
omissis
i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi
o da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed
alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta;
omissis".
Comma 3
2) Il testo della lettera l) del comma 1 dell'art. 60 della L.R. 8/94
era il seguente:
"Art. 60 - Divieti
1. Oltre ai divieti gia previsti dalla legge statale e dalle altre
norme della presente legge, nel territorio della Regione
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:
omissis
l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri
dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica, nonche' dalle zone di
addestramento cani.".