REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 45                                                               
Modifica dell'art. 60 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente             
lettera:                                                                        
"g bis) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone comprese nel                
raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio,               
nell'ambito dell'attivita' agrituristica;".                                     
2. All'art. 60, comma 1, la lettera i) e' sostituita con la seguente:           
"i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri              
ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero di effettiva                
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive            
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'           
stretta;".                                                                      
3. All'art. 60, comma 1, la lettera l) e' sostituita con la seguente:           
"l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5               
dell'art. 53;".                                                                 
4. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente             
lettera:                                                                        
"m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.".                     
NOTE ALL'ART. 45                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 60 della L.R. 8/94           
era il seguente:                                                                
"Art. 60 - Divieti                                                              
1. Oltre ai divieti gia' previsti dalla legge statale e dalle altre             
norme della presente legge, nel territorio della regione                        
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:                                             
omissis                                                                         
i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi            
o da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed               
alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva                        
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive            
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'           
stretta;                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo della lettera l) del comma 1 dell'art. 60 della L.R. 8/94           
era il seguente:                                                                
"Art. 60 - Divieti                                                              
1. Oltre ai divieti gia previsti dalla legge statale e dalle altre              
norme della presente legge, nel territorio della Regione                        
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:                                             
omissis                                                                         
l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri           
dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di                       
riproduzione della fauna selvatica, nonche' dalle zone di                       
addestramento cani.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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