REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 43                                                               
Modifiche dell'art. 56 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 56, il comma 1 e' sostituito con il seguente:                       
"1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata              
alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilita' con               
l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta             
regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani                
faunistico-venatori delle Province, ed e' disciplinata da apposito              
Regolamento regionale.".                                                        
2. All'art. 56, comma 3, la parola "braccata." e' sostituita con le             
parole "braccata e con il metodo della girata.".                                
3. All'art. 56, comma 5, dopo la parola "aggiornamento" sono aggiunte           
le parole "ed esami finali". Dopo le parole "in Emilia-Romagna." e'             
aggiunto il seguente periodo "I corsi di formazione e aggiornamento             
possono essere svolti, oltreche' dalle Province, anche dalle                    
associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle                         
organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o           
privati in possesso di specifica esperienza in materia.".                       
4. All'art. 56, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma:                 
"5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree              
recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il           
possesso dell'attestato.".                                                      
5. All'art. 56, comma 6, e' soppresso l'ultimo periodo.                         
6. All'art. 56 il comma 7 e' sostituito dai seguenti commi:                     
"7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresi' prevedere:               
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da           
destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;                                 
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle           
spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di                   
prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto               
delle eventuali prestazioni di volontariato.                                    
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti                      
faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attivita'             
venatoria, e' consentita la realizzazione di manufatti (altane), con            
o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione             
di tali strutture e' necessario il consenso scritto del proprietario            
o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie,             
ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base              
alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale              
competente.".                                                                   
NOTE ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
1. Il prelievo venatorio degli ungulati e' finalizzato al                       
conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle              
vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori            
delle Province.                                                                 
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
omissis                                                                         
3. La caccia di selezione e' esercitata individualmente, alla cerca o           
all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui              
all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il             
prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, puo' essere               
effettuato in battuta o braccata.                                               
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 5 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
omissis                                                                         
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono           
praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di                   
idoneita' tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione              
agli specifici corsi di formazione e aggiornamento di cui al vigente            
regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e                 
caccia al cinghiale in Emilia-Romagna.                                          
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
4) Il testo del comma 6 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
omissis                                                                         
6. Gli organismi direttivi degli ATC avvalendosi delle Commissioni              
previste dal vigente Regolamento regionale sulla gestione degli                 
ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle           
uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al            
cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento                 
regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che              
vengono autorizzati dalla Provincia. Stabiliscono altresi' la quota             
economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che e'                      
commisurata all'entita' delle spese e dei prelievi programmati.                 
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
5) Il testo del comma 7 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
omissis                                                                         
7. I compiti ed i ruoli assegnati ai TGSC dal Regolamento regionale             
15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi           
degli ATC, per quanto compatibili con le loro funzioni.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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