LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 43
Modifiche dell'art. 56 della L.R. 8/94
1. All'art. 56, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata
alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilita' con
l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta
regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani
faunistico-venatori delle Province, ed e' disciplinata da apposito
Regolamento regionale.".
2. All'art. 56, comma 3, la parola "braccata." e' sostituita con le
parole "braccata e con il metodo della girata.".
3. All'art. 56, comma 5, dopo la parola "aggiornamento" sono aggiunte
le parole "ed esami finali". Dopo le parole "in Emilia-Romagna." e'
aggiunto il seguente periodo "I corsi di formazione e aggiornamento
possono essere svolti, oltreche' dalle Province, anche dalle
associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle
organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o
privati in possesso di specifica esperienza in materia.".
4. All'art. 56, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma:
"5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree
recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il
possesso dell'attestato.".
5. All'art. 56, comma 6, e' soppresso l'ultimo periodo.
6. All'art. 56 il comma 7 e' sostituito dai seguenti commi:
"7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresi' prevedere:
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da
destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle
spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di
prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto
delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti
faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attivita'
venatoria, e' consentita la realizzazione di manufatti (altane), con
o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione
di tali strutture e' necessario il consenso scritto del proprietario
o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie,
ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base
alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale
competente.".
NOTE ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
1. Il prelievo venatorio degli ungulati e' finalizzato al
conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle
vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori
delle Province.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
omissis
3. La caccia di selezione e' esercitata individualmente, alla cerca o
all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui
all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il
prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, puo' essere
effettuato in battuta o braccata.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 5 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
omissis
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono
praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di
idoneita' tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione
agli specifici corsi di formazione e aggiornamento di cui al vigente
regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e
caccia al cinghiale in Emilia-Romagna.
omissis".
Comma 5
4) Il testo del comma 6 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
omissis
6. Gli organismi direttivi degli ATC avvalendosi delle Commissioni
previste dal vigente Regolamento regionale sulla gestione degli
ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle
uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al
cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento
regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che
vengono autorizzati dalla Provincia. Stabiliscono altresi' la quota
economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che e'
commisurata all'entita' delle spese e dei prelievi programmati.
omissis".
Comma 6
5) Il testo del comma 7 dell'art. 56 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati
omissis
7. I compiti ed i ruoli assegnati ai TGSC dal Regolamento regionale
15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi
degli ATC, per quanto compatibili con le loro funzioni.".