LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 41
Sostituzione dell'art. 54 della L.R. 8/94
1. L'art. 54 e' sostituito con il seguente:
"Art. 54
Cattura di uccelli a fini di richiamo
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la
cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in
rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura
possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato
proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti
alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e
registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad
altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di
uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area
di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m.
300 e non superiore a m. 500.".
NOTA ALL'ART. 41
Comma 1
Il testo dell'art. 54 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 54 - Cattura temporanea e inanellamento di fauna selvatica
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la
cattura e l'inanellamento delle specie selvatiche ad uso di richiamo,
in rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura
puo' essere svolta esclusivamente da personale qualificato e valutato
idoneo dalla Provincia su parere dell'INFS.
3. E' consentita la cattura esclusivamente delle seguenti specie:
tordo bottaccio, tordo sassello, allodola, cesena, storno, merlo,
passero, passero mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari
catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo
le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono
essere immediatamente liberati.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, emana specifiche direttive in ordine al
soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione
della fauna catturata nonche' alle forme di marcatura e registrazione
secondo le indicazioni fornite dall'INFS.".