REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 41                                                               
Sostituzione dell'art. 54 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 54 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 54                                                                        
Cattura di uccelli a fini di richiamo                                           
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la                
cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in           
rapporto al fabbisogno previsto.                                                
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura             
possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato                   
proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.                           
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti           
alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.             
Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e                  
registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad            
altre specie devono essere immediatamente liberati.                             
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di              
uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.                                      
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area            
di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m.              
300 e non superiore a m. 500.".                                                 
NOTA ALL'ART. 41                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 54 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 54 - Cattura temporanea e inanellamento di fauna selvatica                
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la                
cattura e l'inanellamento delle specie selvatiche ad uso di richiamo,           
in rapporto al fabbisogno previsto.                                             
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura             
puo' essere svolta esclusivamente da personale qualificato e valutato           
idoneo dalla Provincia su parere dell'INFS.                                     
3. E' consentita la cattura esclusivamente delle seguenti specie:               
tordo bottaccio, tordo sassello, allodola, cesena, storno, merlo,               
passero, passero mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari              
catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo             
le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono           
essere immediatamente liberati.                                                 
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in                 
vigore della presente legge, emana specifiche direttive in ordine al            
soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione            
della fauna catturata nonche' alle forme di marcatura e registrazione           
secondo le indicazioni fornite dall'INFS.".                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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