LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 35
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 45 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 45 bis
Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il
cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti
uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al
presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del
proprietario o conduttore, la Provincia puo' autorizzare catture di
fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la
Provincia puo' altresi', in accordo con il proprietario o conduttore,
effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna
selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.".