REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 35                                                               
Integrazione della L.R. 8/94                                                    
1. Dopo l'art. 45 e' inserito il seguente articolo:                             
"Art. 45 bis                                                                    
Fondi chiusi                                                                    
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da              
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza              
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il             
cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di           
almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti           
uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al            
presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate                  
tabellazioni esenti da tasse.                                                   
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del                  
proprietario o conduttore, la Provincia puo' autorizzare catture di             
fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la                
Provincia puo' altresi', in accordo con il proprietario o conduttore,           
effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna              
selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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