LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 34
Sostituzione dell'art. 45 della L.R. 8/94
1. L'art. 45 e' sostituito con il seguente:
"Art. 45
Zone e campi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e
regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree
delimitate.
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui
alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al
cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali,
regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e sostituzione.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 e'
consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle
aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le
attivita' cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di
cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della
legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani
senza facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili
prodotte in cattivita' indicate nell'autorizzazione, nonche'
l'addestramento e l'allenamento dei cani con facolta' di sparo da
parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di
allevamento appartenente a specie cacciabili indicate
nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non
marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca
dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e
b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi
di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere
autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle
aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano.
Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale,
le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di
cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli
ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di
cani con facolta' di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno,
esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a
specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente
marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della
stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalita' di istituzione e di
gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 e' vietato
l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La
Provincia, nei limiti del calendario venatorio, puo' consentire la
caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di
cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4
e' ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga
diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile non
ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della
quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della
legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di
sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalita'.
8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento,
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra
il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente
presenza di ungulati, nelle quali tali attivita' sono sospese sino
all'1 agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e
privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e
negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a
condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le
finalita' previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere,
inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della
fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve.
Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non
e' subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
Il testo dell'art. 45 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 45 - Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione
dei cani da caccia
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e
regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da
seguita e da riporto;
c) campi di estensione non inferiore ai quindici ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree
recintate;
d) campi per cani da tana in aree delimitate.
2. La Provincia puo' altresi' autorizzare l'istituzione di campi
recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di
cani da seguita al cinghiale.
3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 e' vietato l'esercizio
venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei
limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia da
appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.
4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 e' consentita negli
ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende
faunistico-venatorie sono consentite le attivita' cinofile nelle
forme compatibili con le finalita' aziendali.
5. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile entra
a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono
istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con
le stesse modalita'.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento,
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra
il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di
ungulati l'addestramento dei cani e' sospeso sino all'1 agosto. Nelle
zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attivita' sono
consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il
calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto,
fatti salvi i limiti stabiliti con il regolamento regionale per la
gestione degli ungulati.
7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di
cui il comma 1, puo' autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e)
dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della
legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani,
anche con facolta' di sparo da parte del conduttore, esclusivamente
su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A
tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle
zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1
possono altresi' svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani,
senza facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali
indicato nell'autorizzazione, prodotte in cattivita'.
8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e
privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende
faunistico-venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani
da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI, alle
seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della
fauna selvatica e delle colture;
c) divieto di sparo.
9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli ATC e nelle
aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della
Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri
genealogici ENCI, regolarmente denunciali a norma di legge.
10. La Provincia autorizza, sentito l'ENCI e le associazioni
venatorie e in conformita' ai criteri di cui alla lett. f) del comma
2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono
considerati impianti sportivi ad ogni effetto.".