REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 34                                                               
Sostituzione dell'art. 45 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 45 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 45                                                                        
Zone e campi per l'addestramento,                                               
l'allenamento e le gare dei cani                                                
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o                  
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,            
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi                   
territorialmente interessati, in attuazione del piano                           
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e                   
regolano la gestione di:                                                        
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono                 
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,            
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;                              
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per                          
l'addestramento e l'allenamento dei cani;                                       
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per               
l'addestramento e l'allenamento dei cani;                                       
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree            
delimitate.                                                                     
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui             
alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al               
cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali,                    
regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e sostituzione.            
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 e'                    
consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle            
aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le                  
attivita' cinofile di cui al comma 9.                                           
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di              
cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della           
legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani                
senza facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili                 
prodotte in cattivita' indicate nell'autorizzazione, nonche'                    
l'addestramento e l'allenamento dei cani con facolta' di sparo da               
parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di                   
allevamento appartenente a specie cacciabili indicate                           
nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non             
marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca                 
dell'autorizzazione.                                                            
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e           
b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi           
di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere           
autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle             
aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano.             
Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale,             
le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di              
cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli               
ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di              
cani con facolta' di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno,           
esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a              
specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente                 
marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della               
stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.                               
5. La Regione emana direttive sulla modalita' di istituzione e di               
gestione delle zone e dei campi.                                                
6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 e' vietato                     
l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La                  
Provincia, nei limiti del calendario venatorio, puo' consentire la              
caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di            
cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4           
e' ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga              
diversamente.                                                                   
7. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile non              
ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della             
quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della             
legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di                
sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalita'.                  
8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento,               
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra            
il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente             
presenza di ungulati, nelle quali tali attivita' sono sospese sino              
all'1 agosto.                                                                   
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e                 
privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e           
negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a            
condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le                
finalita' previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere,            
inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:                                  
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi                    
territorialmente interessati;                                                   
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della            
fauna selvatica e delle colture agricole;                                       
c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve.                               
Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non            
e' subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".                   
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 45 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 45 - Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione            
dei cani da caccia                                                              
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o                  
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,            
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi                   
territorialmente interessati, in attuazione del piano                           
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e                   
regolano la gestione di:                                                        
a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono               
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,            
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;                              
b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per                    
l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da                 
seguita e da riporto;                                                           
c) campi di estensione non inferiore ai quindici ettari, per                    
l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree                     
recintate;                                                                      
d) campi per cani da tana in aree delimitate.                                   
2. La Provincia puo' altresi' autorizzare l'istituzione di campi                
recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di               
cani da seguita al cinghiale.                                                   
3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 e' vietato l'esercizio           
venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei               
limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia da                   
appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.                     
4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 e' consentita negli           
ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende                     
faunistico-venatorie sono consentite le attivita' cinofile nelle                
forme compatibili con le finalita' aziendali.                                   
5. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile entra            
a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono            
istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con            
le stesse modalita'.                                                            
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento,                 
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra            
il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di              
ungulati l'addestramento dei cani e' sospeso sino all'1 agosto. Nelle           
zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attivita' sono                  
consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il             
calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto,              
fatti salvi i limiti stabiliti con il regolamento regionale per la              
gestione degli ungulati.                                                        
7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di            
cui il comma 1, puo' autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e)                
dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della                
legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani,               
anche con facolta' di sparo da parte del conduttore, esclusivamente             
su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A           
tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle            
zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1                
possono altresi' svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani,            
senza facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali                  
indicato nell'autorizzazione, prodotte in cattivita'.                           
8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e                 
privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende                           
faunistico-venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani             
da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI, alle           
seguenti condizioni:                                                            
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi                    
territorialmente interessati;                                                   
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della            
fauna selvatica e delle colture;                                                
c) divieto di sparo.                                                            
9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli ATC e nelle                
aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della            
Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri                  
genealogici ENCI, regolarmente denunciali a norma di legge.                     
10. La Provincia autorizza, sentito l'ENCI e le associazioni                    
venatorie e in conformita' ai criteri di cui alla lett. f) del comma            
2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono           
considerati impianti sportivi ad ogni effetto.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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